Cassazione civile Sez. VI-2 ordinanza n. 7267 del 27 marzo 2014

(1 massima)

(massima n. 1)

In caso di disconoscimento dell'autenticitą della sottoscrizione di scrittura privata prodotta in copia fotostatica, la parte che l'abbia esibita in giudizio e intenda avvalersi della prova documentale rappresentata dall'anzidetta scrittura deve produrre l'originale al fine di ottenerne la verificazione; altrimenti, del contenuto del documento potrą fornire la prova con i mezzi ordinari, nei limiti della loro ammissibilitą.

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