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Articolo 212 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Esibizione di copia del documento e dei libri di commercio

Dispositivo dell'art. 212 Codice di procedura civile

Il giudice istruttore può disporre che, in sostituzione dell'originale, si esibisca una copia [2714 c.c.] anche fotografica o un estratto autentico [2718 c.c.] del documento (1).

Nell'ordinare l'esibizione di libri di commercio o di registri [2711 c.c.] al fine di estrarne determinate partite, il giudice, su istanza dell'interessato (2), può disporre che siano prodotti estratti, per la formazione dei quali nomina un notaio e, quando occorre, un esperto affinché lo assista.

Note

(1) L'autorizzazione del giudice all'esibizione di copie o estratti di un documento è espressione di un suo potere discrezionale, il cui esercizio non è sindacabile in sede di legittimità.

(2) Per il combinato disposto del secondo comma dell'art. 2711 del c.c. (che prevede l'unica ipotesi di esibizione di documenti e libri contabili d'ufficio) e dell'articolo in commento, l'istanza dell'interessato ivi menzionata si ritiene attinente alla sola determinazione delle modalità delle estrazioni.

Spiegazione dell'art. 212 Codice di procedura civile

Con questa norma si consente al giudice istruttore di disporre che, in luogo del documento originale, la parte esibisca una copia anche fotografica oppure un estratto autentico di quei documenti la cui acquisizione al processo è riconosciuta necessaria dallo stesso giudice.

In ordine all'efficacia probatoria della copia o dell'estratto occorre fare riferimento agli artt. 2714-2719 c.c., dalla cui lettura si evince che è riservata un’efficacia probatoria equivalente all'originale sia alle copie di atti pubblici e scritture private depositate presso pubblici uffici (se formate nelle forme prescritte da pubblici ufficiali autorizzati), sia alle copie fotografiche (purchè la loro conformità all'originale venga attestata da pubblico ufficiale competente ovvero se tale conformità non sia espressamente disconosciuta dalla parte contro la quale la copia viene prodotta).

Il secondo comma di questa norma deve essere letto in combinato disposto con il secondo comma dell’art. 2711 del c.c., il quale, in deroga al principio espresso all’art. 210 del c.p.c. secondo cui l'esibizione può essere disposta solo su istanza di parte, consente al giudice di ordinare anche d'ufficio l'esibizione dei libri di commercio per estrarne le registrazioni concernenti la controversia.

Parte della dottrina ha evidenziato la sussistenza di un problema di coordinamento fra le due disposizioni in quanto, mentre il secondo comma dell’art. 2711 c.c. attribuisce al giudice il potere di disporre d’ufficio l'esibizione, il secondo comma della norma in esame presuppone invece l'istanza della parte interessata (si dice “su istanza dell’interessato", ove per interessato deve intendersi il destinatario dell'ordine).

Agli estratti così formati viene attribuita la stessa efficacia probatoria dei libri di commercio o dei registri, a condizione che essi contengano tutte le indicazioni necessarie per l'accertamento della regolarità della tenuta; in caso contrario, non sarà possibile attribuire loro alcuna efficacia probatoria, neppure quella di principio di prova scritta di cui all’ art. 2717 del c.c..


Massime relative all'art. 212 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 9522/2012

In tema di prove documentali e di scritture contabili delle imprese, perchè il giudice eserciti legittimamente i suoi poteri istruttori officiosi (tra i quali quello di esibizione previsto dall'art. 2711 c.c. ) occorre che la parte onerata dalla prova abbia tempestivamente e con sufficiente analiticità allegato i fatti specifici da provare e che, sempre tempestivamente, abbia almeno fondatamente allegato di non avere altro mezzo (o di avere invano esperito altri mezzi) per dimostrarli.

Cass. civ. n. 9839/1994

Essendo previsto specificamente per l'acquisizione dei documenti lo strumento dell'esibizione (art. 212, capoverso, c.p.c. e art. 2711, capoverso, c.c.), l'ispezione degli stessi non è consentita, desumendosi dall'art. 210 c.p.c. che l'un mezzo probatorio esclude l'altro. L'inammissibilità dell'ordine di ispezione non esclude però che possa essere valutato come argomento di prova il contegno complessivo della parte che non dia ad esso esecuzione, invocando ragioni diverse e del tutto estranee alla causa di inammissibilità.

Cass. civ. n. 3858/1978

L'art. 212 c.p.c., relativo all'ordine di esibizione di copie di documenti o dei libri di commercio, non sancisce un obbligo a carico del giudice del merito, ma lo investe di una mera facoltà il cui esercizio è rimesso al suo prudente apprezzamento e non è, pertanto, sindacabile in Cassazione.

Cass. civ. n. 564/1973

Perché possa essere ordinata l'esibizione di documenti ai sensi dell'art. 210 c.p.c., è necessario che l'istante ne specifichi il contenuto, ovvero nel caso particolare dei libri di commercio, indichi le partite rilevanti ai fini della controversia; e che inoltri provi, ove già non risulti dal processo, che i documenti stessi siano in possesso del soggetto a cui deve ordinarsi l'esibizione.

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