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Articolo 2720 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Efficacia probatoria

Dispositivo dell'art. 2720 Codice Civile

L'atto di ricognizione o di rinnovazione fa piena prova delle dichiarazioni contenute nel documento originale(1), se non si dimostra, producendo quest'ultimo, che vi è stato errore nella ricognizione o nella rinnovazione [969, 1309, 1870, 1988, 2944](2).

Note

(1) In virtù della regola generale secondo la quale nessuno può offrire prova a favore di sè stesso, è importante ribadire che l'atto di ricognizione dispiega il suo valore probatorio soltanto in relazione agli accadimenti sfavorevoli al dichiarante. L'orientamento giurisprudenziale prevalente ha inoltre aggiunto che tale efficacia si restringe ai soli casi tassativamente sanciti ex lege.
(2) La piena efficacia probatoria dell'atto di ricognizione subisce delle limitazioni consistenti nelle ipotesi in cui subentri un errore nella dichiarazione, visibile dal confronto con l'originale, che in tal caso prevale sull'atto ricognitivo privandolo di ogni effetto probatorio. Inoltre, l'atto ricognitivo dispiega valore di prova soltanto verso coloro che lo hanno sottoscritto, i loro eredi e aventi causa; viceversa, per i terzi estranei alla stesura, ha mera efficacia indiziaria, dovendo essere considerato alla stregua di una scrittura privata.

Ratio Legis

Mediante l'atto di ricognizione, la disposizione ammette che un soggetto dichiari che esiste il documento originale, riconoscendone così anche il contenuto. Attraverso la rinnovazione invece, si riproduce il documento originale, arricchito con le modificazioni rese necessarie da eventi successivi alla prima redazione.

Brocardi

Recognitio nil dat novi

Spiegazione dell'art. 2720 Codice Civile

Atto ricognitivo

L'atto ricognitivo e rinnovativo i differisce dalla copia in quanto documenta non solo la esistenza di un precedente documento ma una precedente convenzione della quale si riconoscono o si conservano gli effetti (cfr. articoli 969, 2944 cod. civ.). La legge stabilisce una presunzione di conformità del titolo ricognitivo o rinnovativo a quello originario, salvo che, con la produzione di esso, non si dimostri l'er­rore incorso.

L'articolo in esame differisce dall'art. 1340 codice del 1865:
a) In quanto questo dichiarava che l'atto di ricognizione fa fede anche contro gli eredi e gli aventi causa. Tale menzione è stata soppressa evidentemente perchè superflua.

b) In quanto prevedeva, oltre che l'errore, l'eccesso nella ricognizione. Esattamente si è rilevato nella Relazione che « se deriva da errore, l'eccesso non si presenta che quale un aspettò di questo e, come tale, non c'è ragione di farne oggetto di distinta ipotesi ; se invece la di­vergenza fra il documento originale e l'atto di ricognizione è voluta, » quest'ultimo avrà carattere non soltanto ricognitivo, ma anche modificativo » (n..1113).

c) In quanto non è stato riprodotto il secondo comma, che fra più atti ricognitivi dava la prevalenza al posteriore di data : dice la Relazione che « è sembrato preferibile lasciare all'apprezzamento del: » giudice di stabilire tale prevalenza secondo le circostanze ». In altri termini, il giudice può dare prevalenza all'atto ricognitivo B sull'atto ricognitivo C: ma ciò suppone che non si provi, con l'esibizione dell'ori­ginale A, che B contiene un errore corretto da C, ovvero una nuova obbligazione, estintasi successivamente.


Ruoli o quadri esecutivi

Una certa affinità con l'argomento hanno i cosiddetti quadri ruoli esecutivi, dí cui al regolamento napoletano 19 dicembre 1819.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

1113 Regolando nell'art. 2720 del c.c. l'efficacia probatoria degli atti di ricognizione o di rinnovazione, ho modificato in qualche punto, oltre che correggerne la formulazione, il corrispondente art. 1340 del codice del 1865. Così, non ho fatto menzione dell'"eccesso", come causa che menomi l'efficacia probatoria della ricognizione, poichè, se deriva da errore, l'eccesso non si presenta che quale un aspetto di questo e, come tale, non v'è ragione di farne oggetto di distinta ipotesi; se invece la divergenza tra il documento originale e l'atto di ricognizione è voluta, quest'ultimo avrà carattere non semplicemente ricognitivo, ma anche modificativo. Non ho riprodotto, inoltre, il secondo comma dell'art. 1340, che tra più atti di ricognizione dava prevalenza al posteriore di data; mi è sembrato preferibile lasciare all'apprezzamento del giudice di stabilire tale prevalenza secondo le circostanze.

Massime relative all'art. 2720 Codice Civile

Cass. civ. n. 2758/2020

Il soggetto che riconosca l'altrui diritto compie una dichiarazione di scienza, avente ad oggetto il diritto della controparte, dagli effetti esclusivamente interruttivi della prescrizione, diversamente dall'istituto della rinuncia alla prescrizione che č caratterizzato dalla manifestazione di una volontā negoziale con effetto definitivamente dismissivo, avente ad oggetto il proprio diritto alla liberazione dall'obbligo di adempimento.

Cass. civ. n. 2719/2009

L'atto di ricognizione previsto dall'art. 2720 cod. civ presuppone l'esistenza di un documento originale contenente una valida dichiarazione, da cui derivi l'esistenza del diritto riconosciuto, e non sostituisce il titolo, costituendo solo una prova della sua esistenza; pertanto, l'applicazione di tale norma presuppone il previo accertamento dell'effettivo significato dell'atto dedotto in giudizio, valutazione riservata al giudice del merito ed incensurabile in sede di legittimitā, ove sorretta da motivazione congrua.

Cass. civ. n. 1231/2000

La ricognizione di debito č atto unilaterale recettizio; in mancanza di tale requisito puō valere come prova del rapporto debitorio se ha efficienza confessoria.

Cass. civ. n. 7891/1994

L'atto di ricognizione, stante la sua natura confessoria, ha efficacia probatoria soltanto in ordine ai fatti produttivi di rapporti giuridici sfavorevoli al dichiarante, onde deve provenire dalla parte stessa del rapporto. (Nella specie si č esclusa l'efficacia probatoria dell'atto di ricognizione in una lettera del difensore della parte, che č pur sempre oggetto diverso da quello cui si pretendeva far risalire l'obbligazione).

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