Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 5742 del 25 maggio 1995

(2 massime)

(massima n. 1)

L'art. 2719 c.c., che esige l'espresso disconoscimento della conformità con l'originale delle copie fotografiche non autenticate di scritture, si applica anche alle copie fotostatiche ed il suddetto disconoscimento, in mancanza del quale la copia fotografica o fotostatica ha la stessa efficacia probatoria dell'originale, è soggetto alle modalità ed ai termini fissati dagli arti. 214 e 215 c.p.c. per il disconoscimento della propria scrittura e della propria sottoscrizione, il quale può essere effettuato solo dopo la produzione in giudizio della scrittura medesima, irrilevante essendo qualsiasi contestazione anteriore. Ove poi venga riconosciuta, in difetto di un esplicito disconoscimento, la conformità all'originale della copia fotostatica prodotta in giudizio, il disconoscimento dell'autenticità del documento deve essere effettuato, nei termini stabiliti dall'art. 215 c.p.c., con riguardo a detta copia, indipendentemente dal momento dell'eventuale acquisizione dell'originale.

(massima n. 2)

Per stabilire l'esistenza della giusta causa di licenziamento occorre accertare in concreto se, in relazione alla qualità del singolo rapporto intercorso tra le parti, alla posizione che in esso abbia avuto il prestatore di lavoro e, quindi, alla qualità ed al grado del particolare vincolo di fiducia che quel rapporto comportava, la specifica mancanza commessa dal dipendente, considerata e valutata non solo nel suo contenuto obiettivo, ma anche nella sua portata soggettiva, specie con riferimento alle particolari circostanze e condizioni in cui è stata posta in essere, ai suoi modi, ai suoi effetti ed all'intensità dell'elemento psicologico dell'agente, risulti obiettivamente e subiettivamente idonea a ledere, in modo grave, cosa da farla venir meno, la fiducia che il datore di lavoro ripone nel proprio dipendente e tale, quindi, da esigere una sanzione non minore di quella massima, definitivamente espulsiva.

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