(1)Quando a più persone è legato un usufrutto [667, 698, 978 ss. c.c.] in modo che tra di loro vi sia il diritto di accrescimento [675 c.c.], l'accrescimento ha luogo anche quando una di esse viene a mancare(2) dopo conseguito il possesso della cosa su cui cade l'usufrutto [982 c.c.].
Se non vi è diritto di accrescimento, la porzione del legatario mancante si consolida con la proprietà [1014 c.c.].