Cassazione civile Sez. II sentenza n. 18211 del 2 settembre 2020

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di donazione di immobile con riserva di usufrutto, qualora il donante abbia donato la nuda proprietā, riservandosi l'usufrutto per sé e per il coniuge, vita natural durante e con reciproco diritto di accrescimento (cd. usufrutto congiuntivo), se il coniuge muore prima dell'apertura della successione del donante, il bene donato č soggetto a collazione per imputazione secondo il valore della piena proprietā; ove il coniuge, al contrario, sopravviva al donante, il donatario sarā obbligato a conferire solo il valore della nuda proprietā al tempo dell'apertura della successione.

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