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Articolo 633 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Condizione sospensiva o risolutiva

Dispositivo dell'art. 633 Codice Civile

Le disposizioni a titolo universale o particolare [588] possono farsi sotto condizione(1) sospensiva(2) o risolutiva(3) [638, 646].

Note

(1) La disposizione testamentaria può essere condizionata al verificarsi di un evento futuro ed incerto. Per la sussistenza del requisito della futurità si guarda al momento del perfezionamento dell'atto e non a quello dell'apertura della successione (es.: prevedere un legato per l'amico qualora presti assistenza al testatore fino al momento della sua morte).
(2) Se l'evento dedotto in condizione si verifica, la disposizione testamentaria diviene efficace.
(3) Se l'evento dedotto in condizione si verifica, la disposizione testamentaria cessa di avere efficacia.
Tale condizione non è in contrasto con il principio "semel heres, semper heres" in quanto il verificarsi della condizione ha effetti retroattivi.

Ratio Legis

Viene garantita la massima tutela dell'autonomia privata del testatore, consentendo a questi di apporre al testamento elementi accidentali quali condizione e termine.

Brocardi

Cum tempus in testamento adiicitur, credendum est pro haerede adiectum, nisi alia mens fuerit testatoris
Dies incertus condicionem in testamento facit
In condicionibus primum locum voluntas defuncti obtinet, eaque regit condiciones
Legata sub condicione relicta non statim, sed quum condicio exstiterit, deberi incipiunt

Spiegazione dell'art. 633 Codice Civile

Mentre l’art. #848# del codice del 1865, facendo genericamente riferimento alla condizione, lasciava aperto l’adito alla questione relativa all'apponibilità delle condizioni risolutive, il testo dell’art. 633 ha eliminato ogni dubbio: le disposizioni testamentarie, dunque, siano esse a titolo universale o a titolo particolare, possono essere sottoposte a condizione sospensiva e a condizione risolutiva.

Sull'opportunità di tale estensione furono sollevati dei dubbi. Fu rilevato, infatti, che la condizione risolutiva immobilizza il patrimonio, poiché nessun terzo intenderà concludere alcun affare con un erede istituito sotto condizione: tale immobilizzazione sarebbe profondamente antieconomica e contraria al concetto, che meriterebbe di essere tutelato, della circolazione dei beni. Non solo, ma, dato che i testamenti pubblici diventano sempre più rari, assai spesso può accadere che l’esistenza di una condizione risolutiva sia conosciuta in ritardo. Gli inconvenienti lamentati sussistono realmente, ma essi valgono anche per le condizioni sospensive, le quali, venendo meno, producono gli stessi effetti delle condizioni risolutive verificate.
Inoltre, se è vero che, in tesi astratta, non esiste differenza coi negozi inter vivos, tuttavia è da notare che in concreto un notevole riflesso quantitativo ne attenua l’importanza: infatti, mentre l’istituzione di erede sottoposta a condizione immobilizza un intero patrimonio, i trasferimenti inter vivos condizionati riguardano di solito beni singoli o complessi limitati.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

309 L'ammissibilità in termini generali della condizione risolutiva nelle disposizioni mortis causa non è stata immune da critiche. E' stato proposto di distinguere tra disposizioni a titolo universale e disposizioni a titolo particolare e di ammettere per le prime soltanto la condizione sospensiva, per le seconde tanto la sospensiva quanto la risolutiva: e ciò per la preoccupazione di evitare che i diritti acquistati medio tempore dai terzi siano posti nel nulla per effetto della retroattività della condizione. Al riguardo è da considerare anzitutto che, se tale esigenza meritasse di essere soddisfatta, occorrerebbe bandire in via generale, e quindi anche dalle disposizioni a titolo particolare, l'ammissibilità della condizione risolutiva. Ora è manifesta l'inopportunità pratica di una tale soluzione estrema. Inoltre, a prescindere da questo rilievo, sembra eccessiva la preoccupazione per la sorte degli acquisti fatti medio tempore da terzi, poiché chi contratta con un erede testamentario, seguendo i criteri della normale prudenza, non può fare a meno di accertarsi dell'esatta posizione giuridica dell'erede quale risulta dal testamento, che è soggetto a trascrizione, e perciò acquista dall'erede con piena consapevolezza della sussistenza della condizione e del pericolo della risolubilità dell'acquisto fatto. Del resto le norme relative alla trascrizione e l'art. 524 del c.c., ultimo comma, eliminano ogni inconveniente pratico su questo punto.

Massime relative all'art. 633 Codice Civile

Cass. civ. n. 28272/2018

L'istituzione di erede subordinata alla prestazione, da parte dell'istituito, di assistenza al testatore fino alla morte va qualificata come condizionata ed è comunque valida, giacché la disposizione non cessa di essere condizionale solo perche l'evento contemplato dal testatore è destinato a diventare certo al momento del suo decesso. (Nella specie, la S.C., nel negare che, in caso di istituzione condizionata di erede, potesse tenersi conto, ai fini dell'azione di riduzione, del valore della prestazione di assistenza resa, ha escluso la riconducibilità di una previsione siffatta a clausola testamentaria modale, considerato che, producendo l'onere i propri effetti obbligatori esclusivamente a far data dall'apertura della successione, l'essere già venuti meno a tale epoca i beneficiari delle prestazioni ivi contemplate avrebbe reso effettivamente priva di efficacia la clausola in questione).

Cass. civ. n. 23278/2013

In materia di testamento, la clausola "si sine liberis decesserit" non realizza una duplice e successiva istituzione, come nel fedecommesso, bensì un'istituzione subordinata a condizione risolutiva, verificatasi la quale il primo istituito viene considerato come se non fosse stato mai chiamato, sicché la clausola è valida solo quando abbia tutti i caratteri di una vera e propria condizione, risolutiva rispetto al primo istituito e sospensiva nei confronti del secondo, mentre è nulla quando venga impiegata per mascherare una sostituzione fedecommissaria, vietata dalla legge, occorrendo, al riguardo, un accertamento caso per caso, sulla base della volontà del testatore e delle particolari circostanze e modalità della disposizione.

Cass. civ. n. 18219/2013

La presenza in un testamento di una clausola condizionale è rivelata non tanto dalla sua formulazione letterale e dalla sua collocazione nel contesto del negozio, quanto dal carattere intrinseco del fatto cui è subordinata l'efficacia della disposizione, indipendentemente dalle parole adoperate dal testatore. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha respinto il ricorso avverso la decisione del giudice di merito, che, con motivazione congrua e logica, aveva qualificato in termini condizionali, anziché modali, la clausola di assistenza, mediante la quale il testatore riferiva dell'impegno dell'istituito "ad assistermi per tutta la vita per qualsiasi necessità io vada incontro").

Cass. civ. n. 19463/2005

In tema di successione testamentaria, le condizioni sospensive o risolutive apposte all'istituzione di erede, secondo le previsioni dell'art. 633 c.c., sono quelle che la fanno dipendere dal caso o dal fatto del terzo (condizione casuale) o dalla volontà dell'erede (condizione potestativa), ma non da quella del testatore, in quanto, affinché si abbia una disposizione di ultima volontà e si realizzi un negozio mortis causa è necessario che lo scritto contenga la manifestazione di una volontà definitiva del suo autore, non nel senso che non possa essere revocata, ma che essa sia compiutamente ed incondizionatamente formata e manifestata oltre ad essere diretta a disporre attualmente, in tutto o in parte, dei propri beni per il tempo successivo alla morte.

Cass. civ. n. 12936/1993

Deve ritenersi lecita la condizione apposta dal testatore alla istituzione di un legittimario oltre il limite della quota di legittima, anche se questa condizione abbia ad oggetto la rinuncia a conseguire la quota di legittima di una diversa eredità.

Cass. civ. n. 3196/1993

Nell'indagine intesa ad accertare se la condizione apposta dal testatore alla istituzione d'erede si risolva in una indebita coartazione oppure in un assecondamento della volontà dell'istituito, si deve avere esclusivo riguardo ai propositi ed alle attitudini che quest'ultimo abbia manifestato al testatore allo scopo di conseguire la disposizione in suo favore e di evitarne la successiva revoca, non essendo rilevanti la riserva mentale ed ogni altro stato soggettivo difforme dall'apparenza da lui creata.

Cass. civ. n. 102/1986

La condizione sospensiva, apposta a una disposizione testamentaria, di contrarre matrimonio con persona appartenente alla stessa classe sociale dell'istituito, è lecita, e, quindi, perfettamente valida ed efficace, in quanto lascia al beneficiario un ampio margine di scelta e di libera autodeterminazione e non importa alcuna limitazione psichica intollerabile, come tale contraria all'ordine pubblico. Né detta condizione contrasta con gli artt. 3 e 29 Cost.,perché di tali norme, quella dell'art. 29, la quale stabilisce che il matrimonio è fondato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, ha esclusivo riguardo alla posizione dei medesimi nell'ambito della famiglia, mentre l'art. 3, il quale sancisce il principio dell'eguaglianza, tende a una finalità (compenetrazione delle classi sociali) estranea alla questione dei limiti di validità della condizione testamentaria.

Cass. civ. n. 150/1985

Nella clausola sine liberis decesserit, apposta a un testamento, non si ha una duplice e successiva istituzione, come nel fedecommesso, bensì un'istituzione subordinata a condizione risolutiva, verificatasi la quale il primo istituito viene considerato come se non fosse mai stato chiamato. Tuttavia, tale clausola è valida solo quando ha tutti i caratteri di una vera e propria condizione risolutiva rispetto al primo istituito e sospensiva nei confronti del secondo, mentre essa è nulla quando viene impiegata per mascherare una sostituzione fidecommissoria vietata dalla legge.

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