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Articolo 1354 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Condizioni illecite o impossibili

Dispositivo dell'art. 1354 Codice Civile

(1)È nullo [1418] il contratto al quale è apposta una condizione, sospensiva o risolutiva, contraria a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume(2).

La condizione impossibile rende nullo il contratto se è sospensiva; se è risolutiva, si ha come non apposta.

Se la condizione illecita o impossibile è apposta a un patto singolo del contratto, si osservano, riguardo all'efficacia del patto, [1367] le disposizioni dei commi precedenti, fermo quanto è disposto dall'articolo 1419.

Note

(1) La norma regola l'operatività della condizione impossibile ed illecita apposta agli atti tra vivi. In caso di disposizioni mortis causa, invece, la disciplina è diversa (v. 634 c.c.) e tale diversità si spiega considerando ciò: gli atti tra vivi sono, per definizione, ripetibili mentre quelli mortis causa non lo sono, per cui in ordine a questi ultimi è necessario conservare, per quanto possibile, la volontà del disponente e sancire la nullità solo come soluzione estrema.
(2) Cioè una condizione illecita.

Ratio Legis

Il primo comma si giustifica considerando che l'ordinamento non concede protezione ad un accordo se l'evento cui è condizionato è illecito.
Il secondo comma detta una diversa disciplina a seconda che la condizione impossibile sia sospensiva o risolutiva: se sospensiva, essa impedisce al negozio di produrre qualsiasi effetto, e, quindi, questo è nullo; se, invece, è risolutiva gli effetti già prodotti non possono più essere rimossi e, pertanto, è come se non fosse apposta.
Infine, può essere condizionato anche un singolo patto dell'accordo ed esso soggiace alla medesima disciplina che si applica al contratto condizionato: tuttavia, in tal caso, la nullità del patto significa nullità parziale del contratto e la disciplina deve essere integrata con quella di cui all'art. 1419 del c.c..

Brocardi

Condiciones, quae contra bonos mores inseruntur, remittendae sunt
Contra bonos mores
Impossibilis condicio habetur, cui natura impedimento est, quominus existat
Negotium contra bonos mores
Non videtur defectus condicione is qui parere conditioni non potest
Si caelum digito tetigeris
Si impossibilis condicio obligationibus adiiciatur, nihil valet stipulatio
Stipulationes impossibili condicione adplicatae nullius momenti sunt
Tamquam non essent

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

204 A proposito delle condizioni illecite si è aggiunta l'ipotesi di contrarietà all'ordine pubblico (art. 223).
Non ho riprodotto il capoverso dell'art. 111 del progetto del 1936 perché esso fa riflettere sul negozio la condizione risolutiva illecita solo quando questa abbia valore determinante del contratto. La volontà condizionata sorge, invece, come un complesso organico ed inscindibile atto a rendere sempre rilevante il fatto condizionante. Né vale opporre l'articolo 180 del libro delle successioni circa l'influenza sul testamento delle condizioni illecite, essendo noto che, anche nel codice del 1865, più conforme al diritto romano ma difforme dal codice Napoleone, le condizioni illecite non operavano in modo uguale nel testamento e nel contratto, a cagione del favor testamentorum.
La modifica apportata all'art. 335 del libro delle successioni al corrispondente art. 1065 cod. civ. non poteva poi essere estesa alla materia regolata dall'art. 1160. Già nella relazione a S. M. il Re Imperatore relativa al libro delle successioni si nota la necessità di accentuare l'analogia tra la disciplina delle donazioni e quella delle successioni testamentarie, in modo che, l'abbandono del sistema dell'art. 1065 non volle significare deciso indirizzo del sistema contrattuale verso principi diversi da quelli che costituiscono l'essenza dell'art. 1160 cod. iv.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

619 Tra le condizioni illecite si è considerata anche quella contraria all'ordine pubblico (art. 1354 del c.c., primo comma) che non era richiamata dal codice precedente. Per la condizione impossibile si sono distinte le conseguenze che essa provoca sul contratto quando ha carattere sospensivo, dagli effetti che essa vi determina quando ha carattere risolutivo (art. 1354 del c.c., secondo comma). Nel primo caso si ha nullità del contratto, perchè colui il quale vuole un effetto sotto la condizione che si produca un evento irrealizzabile, dimostra con ciò stesso di non volere l'effetto stesso (la diversa disposizione dell'art. 634 è informata al tradizionale principio del favor testamenti); nel secondo caso il contratto non può rimanere vulnerato dall'irrealizzabilità dell'evento condizionante, perchè l'impossiblità del suo verificarsi conferisce precisamente efficacia definitiva al contratto fin dal momento della sua conclusione. La condizione risolutiva illecita, a differenza di quella risolutiva impossibile, per l'art. 1354, primo comma, produce nullità del contratto. La diversità del trattamento si deve rapportare al carattere inscindiblle della volontà condizionata che, quando è prevista una condizione illecita, sorge nella sua interezza come volere inficiato da illiceità. Se la condizione illecita sospensiva o risolutiva o la condizione impossibile sospensiva sono apposte solo a un patto del contratto, è nullo senza dubbio il patto; ma, circa il contratto, si osservano le regole della nullità parziale enunciato nell'art. 1419 (art. 1354, secondo comma), che saranno in seguito illustrate (n. 649, in fine).

Massime relative all'art. 1354 Codice Civile

Cass. civ. n. 19304/2013

È valido il mutuo tra coniugi nel quale l'obbligo di restituzione sia sottoposto alla condizione sospensiva dell'evento, futuro ed incerto, della separazione personale, non essendovi alcuna norma imperativa che renda tale condizione illecita agli effetti dell'art. 1354, primo comma, cod. civ.

Cass. civ. n. 1288/2003

L'impossibilità sopravvenuta della condizione, a differenza della condizione impossibile ab initio (che rende nullo il negozio ai sensi dell'art. 1354 c.c.), se trattasi di condizione sospensiva si traduce semplicemente nel mancato verificarsi dell'evento dedotto in condizione; ne consegue che il debitore che è obbligato ad effettuare la sua prestazione al verificarsi della condizione deve ritenersi definitivamente sciolto dalla obbligazione in caso di impossibilità sopravvenuta del verificarsi dell'evento dedotto in condizione (nel caso di specie, debitore era una banca che aveva effettuato una apertura di credito documentale in favore del creditore italiano di una società irachena, il cui credito sarebbe divenuto esigibile dietro presentazione dei documenti attestanti il corretto svolgimento dell'operazione commerciale, non più potuta eseguire a causa dell'embargo sopravvenuto).

Cass. civ. n. 1453/1995

Qualora l'evento al cui verificarsi le parti hanno subordinato l'attualità degli obblighi da esse contrattualmente assunti risulti oggettivamente indeterminato o indeterminabile, il contratto è nullo ai sensi dell'art. 1354 comma secondo c.c., poiché tale indeterminabilità, costituendo un originario ed insuperabile ostacolo all'accertamento del verificarsi dell'evento condizionante, si risolve in una situazione di irrealizzabilità del medesimo coeva al negozio cui la condizione sia stata apposta. Pertanto il patto con il quale, in un contratto preliminare di compravendita, le parti hanno subordinato l'attualità dell'obbligo di vendere e, rispettivamente, di acquistare un terreno destinato alla edificazione di un unico immobile, al rilascio della concessione edilizia, precisando che si tratta di concessione ai sensi dell'art. 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, va considerato nullo perché sottoposto a condizione sospensiva impossibile, dato che la specifica ed esclusiva attinenza della norma richiamata dalle parti alla disciplina dell'attività urbanistico-edilizia in materia di lottizzazione, senza collegamenti di sorta con l'istituto della concessione edilizia, e la circostanza che il fondo promesso in vendita non potrebbe comunque formare oggetto di lottizzazione, essendo destinato alla edificazione di un unico fabbricato, rendono oggettivamente impossibile determinare con la precisione necessaria l'evento dedotto in condizione.

Cass. civ. n. 7007/1993

Nella cessione di un contratto a titolo oneroso la condizione risolutiva, cui sia assoggettata l'obbligazione del cessionario relativa al pagamento del prezzo, costituendo tale obbligazione elemento costitutivo del contratto, è inconciliabile con la causa di detto negozio, con la conseguenza che va ritenuta impossibile ai sensi dell'art. 1354 c.c. e, quindi, come non apposta.

Cass. civ. n. 63/1993

La disposizione contenuta nel secondo comma dell'art. 1354 c.c., relativa agli effetti della condizione impossibile apposta ad un contratto, si riferisce all'ipotesi dell'impossibilità originaria, coeva, cioè, al negozio cui la condizione afferisce, e non all'ipotesi dell'impossibilità sopravvenuta alla stipulazione.

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