Cassazione civile Sez. II sentenza n. 8941 del 15 aprile 2009

(1 massima)

(massima n. 1)

La condizione, apposta ad una disposizione testamentaria, che subordini l'efficacia della stessa alla circostanza che l'istituito contragga matrimonio, č ricompresa nella previsione dell'art. 634 c.c. ed č, pertanto, illecita, in quanto contraria al principio della libertā matrimoniale tutelato dagli artt. 2 e 29 della Costituzione. Essa, pertanto, si considera non apposta, a meno che non sia stato l'unico motivo determinante della volontā del testatore, nel qual caso rende nulla la disposizione testamentaria.

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