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Articolo 514 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Rapporti tra creditori separatisti e non separatisti

Dispositivo dell'art. 514 Codice Civile

(1)I creditori e i legatari che hanno esercitato la separazione hanno diritto di soddisfarsi sui beni separati a preferenza dei creditori e dei legatari che non l'hanno esercitata, quando il valore della parte di patrimonio non separata sarebbe stato sufficiente a soddisfare i creditori e i legatari non separatisti(2).

Fuori di questo caso, i creditori e i legatari non separatisti possono concorrere con coloro che hanno esercitato la separazione; ma, se parte del patrimonio non è stata separata, il valore di questa si aggiunge al prezzo dei beni separati per determinare quanto spetterebbe a ciascuno dei concorrenti, e quindi si considera come attribuito integralmente ai creditori e ai legatari non separatisti(3) [54].

Quando la separazione è esercitata dai creditori e legatari, i creditori sono preferiti ai legatari. La preferenza è anche accordata, nel caso previsto dal comma precedente, ai creditori non separatisti di fronte ai legatari separatisti [756 c.c.](4).

Restano salve in ogni caso le cause di prelazione [2721, 2741 ss. c.c.](5).

Note

(1) La separazione si chiede per i beni mobili con le formalità previste dall'art. 517 del c.c., per quelli immobili ai sensi dell'art. 518 del c.c.. Ottenuta la separazione, possono verificarsi due distinte situazioni a seconda che il patrimonio sia o meno sufficiente per il pagamento di tutti i debiti ereditari, per cui si veda nt. 2 (prima ipotesi), nt. 3 (seconda ipotesi).
(2) Prima ipotesi: si verifica quando il patrimonio del defunto è sufficiente per pagare tutti i debiti ereditari. I creditori separatisti possono soddisfarsi per intero sui beni separati, quelli non separatisti concorrono con quelli personali dell'erede sui restanti beni.
Esempio: il patrimonio ereditario vale 100 e vi sono tre creditori del de cuius (Tizio, Caio e Sempronio), ciascuno per un valore di 30, e un creditore dell'erede, Mevio, il cui credito è pari a 50. Qualora solo Tizio abbia chiesto la separazione sui beni del defunto:
- Tizio può soddisfarsi sui beni separati, ossia per l'intero ammontare del suo credito (30);
- Caio e Sempronio concorrono con Mevio sui restanti 70, ma nessuno dei tre ottiene soddisfazione integrale in quanto i crediti complessivi (30+30+50=110) sono superiori al valore dei beni non separati (100-30=70).
In questo caso il maggior favore riservato ai creditori separatisti rispetti a quelli non separatisti si spiega col fatto che i primi sono stati diligenti e hanno tutelato i propri interessi facendo ricorso all'istituto in esame, i secondi, invece, non lo hanno fatto.
(3) Seconda ipotesi: si verifica quando il patrimonio del defunto non è sufficiente per pagare tutti i debiti ereditari. I creditori separatisti subiscono il concorso con quelli non separatisti nella liquidazione del ricavato ottenuto dalla vendita dei beni separati, da cui vengono però esclusi i creditori personali dell'erede. Questi ultimi possono concorrere con i non separatisti solo sul valore dei beni non separati.
Esempio: il patrimonio ereditario vale 90 e vi sono tre creditori del de cuius (Tizio, Caio e Sempronio), ciascuno per un valore di 40 e un creditore dell'erede, Mevio, il cui credito è pari a 50. Qualora solo Tizio abbia chiesto la separazione sui beni del defunto, occorre procedere alla somma tra il valore dei beni separati e non separati (40+50=90), tale valore va diviso per il numero dei creditori ereditari (90/3=30). Si ottiene in questo modo il valore che spetterebbe in teoria ai singoli creditori (30). Di conseguenza:
- Tizio può soddisfarsi sui beni separati con preferenza rispetto agli altri, conseguendo la sua quota (30);
- Caio e Sempronio concorrono sui restanti 10, escludendo Mevio;
- sui beni non separati (90-40=50) concorrono Caio, Sempronio e Mevio ma nessuno dei tre ottiene soddisfazione integrale in quanto i crediti residui complessivi (25+25+50=100) sono superiori al valore dei beni non separati (90-40=50).
(4) I creditori separatisti e quelli non separatisti che concorrono con i primi ai sensi dell'art. 514 c.2 del c.c. prevalgono sui legatari separatisti. Al contrario, i legatari separatisti prevalgono sui creditori non separatisti nelle restanti ipotesi.
(5) Sono cause di prelazione il pegno [v. 2784], il privilegio (v. art. 2745 del c.c.) o l'ipoteca (v. art. 2808 del c.c.), ad esclusione del pegno e dell'ipoteca concessi dell'erede (v. art. 518 c. 2 del c.c.).

Ratio Legis

La norma, qualora l'asse ereditario sia sufficiente per pagare tutti i debiti del de cuius (v. art. 514 c. 1 del c.c.), tutela maggiormente i creditori separatisti rispetto a quelli non separatisti, consentendo solo ai primi di soddisfarsi sui beni separati. Viene, quindi, premiato chi si sia comportato in maniera diligente (il separatista), rispetto a chi abbia tenuto un comportamento omissivo (il non separatista). Quest'ultimo, infatti, se avesse esercitato il diritto ad ottenere la separazione, avrebbe ottenuto integrale soddisfazione alle proprie pretesa perchè il patrimonio ereditario era sufficientemente capiente.
Diversamente nell'ipotesi in cui l'asse ereditario sia inferiore al valore dei debiti del de cuius (v. art. 514 c. 2 del c.c.), il vantaggio accordato ai separatisti è di minor importanza poichè il non separatista, anche se si fosse attivato per chiedere la separazione, non avrebbe ottenuto soddisfazione completa.

Spiegazione dell'art. 514 Codice Civile

La norma in esame regola i rapporti tra i creditori e i legatari che hanno esercitato nei termini di cui all'art. 516 del codice civile il diritto di separazione (c.d. separatisti) e i creditori e i legatari che non hanno esercitato la separazione (c.d. non separatisti).

Il primo comma prevede che i primi siano preferiti ai secondi solo nel caso in cui il valore della parte del patrimonio non separata sarebbe stata sufficiente a soddisfare le regione dei secondi.
Ed invero in tale ipotesi l'eventuale pregiudizio subito dai non separatisti per il concorso con i creditori personali dell'erede sarebbe da imputare esclusivamente al loro comportamento omissivo.

Il secondo comma regola invece l'ipotesi in cui il patrimonio ereditario non sia di per sè sufficiente a soddisfare le ragioni degli uni e degli altri.
Al riguardo il legislatore distingue a seconda che i separatisti abbiano esercitato la separazione su tutto o solo su parte del patrimonio ereditario:
  • nel primo caso non residuando ulteriori beni su cui i non separatisti avrebbero potuto a loro volta esercitare il diritto di separazione, il legislatore estende a questi i benefici della separazione. Ne consegue che separatisti e non concorreranno alla pari sui beni ereditari;
  • qualora la separazione abbia invece ad oggetto solo parte del patrimonio il legislatore ha previsto un procedimento di calcolo volto a contemperare la preferenza accordata ai separatisti con la necessità di ripartire tra tutti i creditori il danno derivante dall'incapienza del patrimonio ereditario.


Non è possibile tuttavia arrecare pregiudizio ai creditori titolari di una causa legittima di prelazione ai sensi dell'ultimo comma della norma in esame.

Nel concorso tra creditori separatisti e legatari separatisti il legislatore accorda una preferenza ai primi rispetto ai secondi.
Rileva infatti come i creditori oltre ad avere un titolo anteriore certant de damno vitando dove invece i legatari certant de lucro captando.
Unica eccezione è prevista proprio dal primo comma della presente norma in base al quale qualora il patrimonio ereditario sia tale da soddisfare tutti i creditori ereditari i legatari separatisti prevarranno sui creditori non separatisti.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 514 Codice Civile

Cass. civ. n. 2007/1971

I creditori dell'eredità beneficiata si trovano in una situazione uguale a quella dei creditori separatisti per quanto concerne la separazione dei patrimoni del defunto e dell'erede; conseguentemente lo Stato, nella veste di creditore della imposta di successione nei confronti dell'erede, non può esercitare in danno dei creditori dell'eredità beneficiata alcun privilegio fiscale sui beni del defunto; detti beni possono concorrere solo de residuo al soddisfacimento del tributo.

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