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Articolo 516 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Termine per l'esercizio del diritto alla separazione

Dispositivo dell'art. 516 Codice Civile

Il diritto alla separazione deve essere esercitato entro il termine di tre mesi dall'apertura della successione(1) [456, 518, 729, 729 c.p.c.].

Note

(1) Il termine per l'esercizio della separazione decorre dalla data della morte e non da quella in cui il creditore o il legatario ne abbia avuto conoscenza. Decorre anche qualora non sia individuato un erede o il chiamato non abbia ancora accettato.
Il termine è stabilito a pena di decadenza e, di conseguenza, il suo decorso impedisce di esercitare il diritto alla separazione.

Ratio Legis

Il termine ha funzione acceleratoria a tutela della posizione dei terzi.

Spiegazione dell'art. 516 Codice Civile

Il diritto romano aveva fissato in cinque anni il termine entro cui si poteva domandare la separazione: 1. I, § 13 D. De separat., 42, 6, Ulpiano, libro sexagensimo quarto ad edictum: «Quod dicitur post multum temporis separationem impetrari non posse, ita erit accipiendum, ut ultra quinquennium post aditionem numerandum separatio non postuletur».
Nell’antico diritto francese l’esercizio della separazione, non essendo per esso fissato un termine speciale, andava soggetto all’ordinaria prescrizione.
Il codice Napoleonico, invece, distinguendo la separazione a seconda che abbia per oggetto cose mobili o cose immobili, dispone che il termine per esercitare la prima è di tre anni e quello per far valere la seconda dura sino a quando gli immobili si trovano nelle mani degli eredi.
Il patrio legislatore, abbandonati il sistema del codice Napoleone e quelli di alcune legislazioni che avevano fissato due periodi - uno per conservare e l’altro per esercitare il diritto alla separazione - aveva, nel codice del 1865, stabilito un termine unico di tre mesi a die mortis; lo stesso è disposto dal nuovo ordinamento successorio per il quale, però, accanto alla morte naturale deve porsi, come termine a quo, anche la sentenza che dichiara la morte presunta la quale è rilevante anche agli effetti della successione.

Di che natura sia il termine de quo è facile comprendere pur se l’art. 516 non ripete l’aggettivo "perentorio" che si leggeva nel corrispondente art. #2057# del codice del 1865; si tratta, cioè, di un termine di decadenza e non di prescrizione, per cui si può affermare che le cause interruttive o sospensive del decorso della seconda non possono esser fatte valere per la prima; quindi non può essere invocata la sospensione del decorso del termine per quegli stessi motivi per i quali è sospesa la prescrizione, neppure se interviene il consenso dell’erede, poiché il termine tocca non un interesse privato di questo, sebbene quello generale di quanti hanno delle ragioni da far valere nei confronti dell’eredità; neppure se l’investito del diritto è un incapace, perché, verificandosi tale ipotesi, si provvederà opportunamente alla nomina di un curatore speciale, nel caso che la persona incapace sia sprovvista dell’organo che la tuteli.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 516 Codice Civile

Cass. civ. n. 11849/2018

Il decreto con cui la Corte di appello rigetta o dichiara inammissibile la domanda di separazione dei beni mobili del defunto da quelli dell'erede, ex art. 517 c.c., pur essendo un provvedimento di volontaria giurisdizione, č impugnabile con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., in quanto idoneo, una volta decorso il termine di decadenza di cui all'art. 516 c.c., ad incidere definitivamente in maniera negativa sul diritto del creditore del "de cuius" a costituirsi un titolo di preferenza, sui beni oggetto della garanzia patrimoniale su cui aveva fatto affidamento, rispetto ai creditori particolari dell'erede.

Cass. civ. n. 3546/2004

Il termine per richiedere la separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede, a norma dell'art. 516 c.c., č un termine di decadenza — e come tale di natura perentoria — della durata di tre mesi, che inizia a decorrere dal momento dell'apertura della successione, e non dal momento della conoscenza della morte del de cuius nč tanto meno dal momento dell'iscrizione del credito o del legato al competente ufficio delle ipoteche (adempimento necessario, ai sensi dell'art. 518 c.c., per esercitare il diritto alla separazione riguardo agli immobili e agli altri beni suscettibili di iscrizione ipotecaria).

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