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Articolo 756 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Esenzione del legatario dal pagamento dei debiti

Dispositivo dell'art. 756 Codice Civile

Il legatario non è tenuto a pagare i debiti ereditari [495, 668 c.c.] salvo ai creditori l'azione ipotecaria sul fondo legato e l'esercizio del diritto di separazione(1); ma il legatario che ha estinto il debito di cui era gravato il fondo legato subentra nelle ragioni del creditore contro gli eredi [752 c.c.].

Note

(1) Si tratta del diritto di separazione dei beni che spetta ai creditori del defunto sui beni oggetto di legato di specie e che consente ai creditori separatisti di soddisfarsi con preferenza rispetto ai legatari, anche se a loro volta separatisti (v. art. 513 del c.c.).

Ratio Legis

I debiti ereditari gravano unicamente sugli eredi, non sui legatari. Questi, qualora abbiano pagato un debito ereditario, hanno diritto diritto di surrogarsi nelle ragioni dei creditori nei confronti dei coeredi. Il testatore può prevedere diversamente, ma il legatario non può mai rispondere oltre il limite del valore del legato.

Spiegazione dell'art. 756 Codice Civile

Dalla differenza tra erede e legatario scaturisce che il legatario, anche se cumulasse le due qualità, non sarebbe tenuto a pagare i debiti ereditari. Vi è, tuttavia, costretto, se vuole salvare l’immobile dall'azione ipotecaria: in questo caso, il legatario che paga subentra nel credito contro gli eredi. Il creditore può inoltre esercitare contro il legatario il diritto di separazione.
Il testatore può imporre al legatario il peso del debito. La proposta, fatta in sede di lavori preparatori del codice, di gravare ope legis il legatario del debito fatto per migliorare l’immobile legato finì con l’essere esclusa.
Si tenga presente l’eventuale obbligo del legatario di corrispondere un assegno vitalizio ai figli naturali non riconosciuti e non riconoscibili.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

365 L'art. 295 del progetto, che disponeva l'esenzione del legatario dal pagamento dei debiti, nel secondo comma faceva obbligo al legatario di un immobile ipotecato di pagare il debito, se questo fosse servito per il miglioramento dell'immobile stesso. La disposizione, che costituiva una novità rispetto al codice del 1865, era stata introdotta nel progetto, in base a una presunta volontà del testatore. E' stato osservato che la disposizione è troppo generica e si è proposto di limitarne la portata al caso in cui il debito ipotecario sia stato contratto dopo la formazione del testamento e sempre che l'onere gravante sul legatario non superi la somma minore tra lo speso e il migliorato. Ma anche queste limitazioni sono arbitrarie, perché, se l'obbligo del legatario è fondato sul criterio che il debito ipotecario, il quale ha servito a migliorare l'immobile, costituisce una diminuzione dell'entità economica del legato stesso, sarebbe logico che il legatario rispondesse del debito e non della somma minore fra lo speso e il migliorato. Mi è sembrato quindi preferibile sopprimere il comma, perché, così come era redatto nel progetto, era fondato sopra una presunzione di volontà arbitraria. In tal modo, nel silenzio dell'art. 756 del c.c., il legatario sarà responsabile del debito, solo se il testatore ciò abbia espressamente disposto.

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