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Articolo 2325 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 28/02/2023]

Responsabilità

Dispositivo dell'art. 2325 Codice Civile

Nella società per azioni [2454, 2498] per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società(1) con il suo patrimonio [2331, 2362, 2472, 2518, 2546].

In caso di insolvenza della società, per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui le azioni sono appartenute ad una sola persona, questa risponde illimitatamente quando i conferimenti non siano stati effettuati secondo quanto previsto dall'articolo 2342 o fin quando non sia stata attuata la pubblicità prescritta dall'articolo 2362(2).

Note

(1) La norma enuncia due principi fondamentali in tema di società di capitali: 1) responsabilità limitata dei soci: eseguono solo il conferimento determinato nel contratto sociale, per cui la responsabilità degli stessi è limitata al valore del conferimento e corrono solo il rischio di perdere la somma o il bene conferiti in società; 2) autonomia patrimoniale perfetta: separazione assoluta fra il patrimonio della società e quello dei singoli soci, cosicché il patrimonio del socio è insensibile ai debiti dell'ente ed il patrimonio sociale è insensibile ai debiti personali del socio.
(2) Tale responsabilità sussiste quindi esclusivamente nei casi in cui: a) non sia stato versato l'intero ammontare dei conferimenti; b) gli amministratori (o lo stesso socio unico) non abbiano depositato la dichiarazione di cui all'art. 2362.
Si tratta di una responsabilità sussidiaria che sorge solo quando la società si trova in stato di insolvenza. L'unico azionista risponde illimitatamente solo delle obbligazioni sorte nel periodo in cui egli ha posseduto l'intero pacchetto azionario e solo (ed è qui la novità introdotta dalla riforma rispetto a quanto previsto dal previgente art. 2362) qualora ricorrano le circostanze indicate dalla norma. È evidente, fin dalla prima disposizione in materia di società per azioni, che la Spa con un unico azionista non è più oggetto di evidente sfavore legislativo, ma rappresenta semplicemente una possibilità che il legislatore ammette e disciplina fin dal momento della costituzione della società [v. 2328, nota ].

Ratio Legis

Questa norma sancisce il principio della cd. autonomia patrimoniale perfetta delle società di capitali. In base a tale principio, per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio. Di conseguenza il socio non è portatore di un interesse autonomo, rispetto alla società, volto a preservare il patrimonio sociale.
In ciò la società per azioni si distingue dalle società di persone che sono caratterizzate dalla cd. autonomia patrimoniale imperfetta [2267].

Spiegazione dell'art. 2325 Codice Civile

La rubrica dell'articolo "Responsabilità" ha sostituito il termine "nozione". Ciò perché il legislatore, con la riforma operata dal d.lgs. 6/2003, ha voluto evidenziare gli elementi caratterizzanti il tipo sociale della s.p.a.
La s.p.a gode di un'autonomia patrimoniale perfetta, ciò significa che vi è una separazione assoluta fra il patrimonio della società e quello dei singoli soci. Questi ultimi non hanno nessuna responsabilità personale per le obbligazioni sociali, nemmeno sussidiaria.
La responsabilità dei soci è, dunque, limitata ai versamenti ancora dovuti ed è responsabilità verso la società, non nei confronti dei creditori sociali.
I creditori sociali possono agire nei confronti dei soci soltanto in via surrogatoria della società (2900 c.c.).
Qualora la società di capitali subisca un danno a causa di un illecito commesso da un terzo, il diritto al risarcimento compete esclusivamente alla società e non anche a ciascuno dei soci, i quali subiranno un pregiudizio indiretto.
Fa eccezione l'ipotesi di s.p.a. unipersonale. In tal caso è prevista la responsabilità illimitata del socio quando non siano stati effettuati i conferimenti secondo la disciplina dell' art. 2342 del c.c., o fin quando non sia stata effettuata la pubblicità relativa all'unico azionista, con l'iscrizione nel registro delle imprese, ai sensi dell' art. 2362 del c.c.. Per "unico azionista" si intende sia la persona fisica che la persona giuridica. Tale responsabilità sussidiaria sorge in caso di insolvenza della società. Per configurarsi tale ipotesi non è sufficiente l'inadempimento della società, ma è necessario che questa sia insolvente. L'effetto è quello di affiancare l'obbligazione personale dell'unico azionista a quella della società, senza però confondere i rispettivi patrimoni, di cui ciascuno resta titolare. Diversamente sarebbe vanificato lo scopo legislativo di rafforzare la garanzia dei creditori sociali e impedire che i limiti della responsabilità patrimoniale della società consentano all'unico azionista di eludere la responsabilità patrimoniale sancita dall'art. 2740 del c.c.
É opportuno precisare che l'accertamento giudiziale dell'insolvenza della società non comporta automaticamente lo scioglimento della stessa, infatti anche in tale condizione l'oggetto sociale può essere conseguito.

Massime relative all'art. 2325 Codice Civile

Cass. civ. n. 2711/2009

L'art 147 della legge fall. (nel testo anteriore al d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5), nella parte in cui commina l'estensione del fallimento della società ai soci illimitatamente responsabili, si riferisce a quelle società che, in base al tipo legale, sono strutturalmente conformate in modo tale da comportare, nonostante l'autonomia patrimoniale - o, addirittura, la personalità giuridica, come nella società in accomandita per azioni - la responsabilita illimitata e solidale dei soci, o di una categoria di essi, per tutte le obbligazioni sociali, secondo una "ratio" che imputa l'insolvenza a titolo di responsabilità oggettiva sulla base dell'accettazione del rischio di impresa: la norma non è quindi estensibile ai soci occasionalmente responsabili delle obbligazioni contratte per accadimenti specifici e storicamente delimitabili, come nel caso di socio unico di società per azioni, ai sensi dell'art. 2362 cod. civ. (nel testo anteriore al d.lgs. n. 6 del 2003), disposizione di natura eccezionale ed impositiva, in capo all'unico azionista, di una responsabilità "lato sensu" fideiussoria "ex lege", ma solo in via temporanea.

Cass. civ. n. 27013/2008

In tema di fallimento delle società, l'applicabilità dell'art. 147 della legge fall., che consente l'estensione del fallimento ai soci illimitatamente responsabili, è subordinata alla duplice condizione che il socio sia illimitatamente responsabile e che l'ente sia costituito nelle forme e con i caratteri della società con soci a responsabilità illimitata; esso si riferisce esclusivamente alle società di persone, nelle quali la responsabilità illimitata del socio è conseguenza della natura del modello societario, è non è pertanto applicabile alle società di capitali, in cui la responsabilità illimitata rappresenta un'eventualità collegata all'assunzione da parte del socio, nel corso della vita sociale e con riferimento ad uno specifico periodo, di una responsabilità personale e solidale, in conseguenza della concentrazione nelle sue mani della totalità delle azioni o delle quote (artt. 2362 e 2497 cod. civ.), e quale riflesso del suo potere di determinare in via assoluta la volontà dell'ente. (Rigetta, App. Milano, 12 dicembre 2003).

Cass. civ. n. 2422/2008

In tema di responsabilità illimitata dell'azionista socio unico di società per azioni in caso di insolvenza della società, l'art. 2362 c.c. (nel testo vigente anteriormente al D.L.vo n. 6 del 2003), esige per le obbligazioni sociali che esse siano sorte quando le azioni appartenevano al predetto socio, secondo una norma eccezionale che deroga al principio della responsabilità esclusiva dell'ente; ne consegue che, pur essendo essa inapplicabile per analogia a fattispecie diverse, la concentrazione del capitale — secondo una nozione diversa da quella di mera titolarità — ben può coincidere con il caso in cui vi sia apparentemente un socio di minoranza, essendo l'intestazione delle azioni a nome di quest'ultimo fittizia o fraudolenta ovvero se ne provi la veste di mandatario di quello di maggioranza, mentre non ricorre nella diversa vicenda, non sovrapponibile, del dominio di un socio sulla società intesa come impresa sociale, per la cui evenienza l'eventuale violazione delle regole di corretta gestione trova rimedi diversi nelle azioni di responsabilità. (Il principio, specificato dalla S.C. nel senso della necessità della mancanza di una pluralità di soci in senso giuridico e non economico, ha trovato applicazione al caso di società partecipata da socio persona giuridica al 99,60 per cento a sua volta controllante totalitario di altra società, socio di minoranza, avendo il giudice di merito, con apprezzamento di fatto insindacabile, esclusa la prova del rapporto diretto tra socio di maggioranza e totalità delle azioni).

Cass. civ. n. 8174/2006

In tema di legittimazione ad causam, le società di capitali, in quanto dotate di personalità giuridica, sono soggetti distinti dai soci che ne fanno parte ed hanno la responsabilità patrimoniale esclusiva, salvo tassative ipotesi previste dalla legge (nella specie non dedotte), per le obbligazioni assunte nei confronti di terzi. Ne consegue che, legittimata passiva in ordine alla domanda di pagamento di prestazioni professionali, è la società di capitali e non il singolo socio, a nulla rilevando che, dopo il trasferimento delle quote sociali intervenuto nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, il socio stesso sia diventato socio di maggioranza, con assunzione del controllo pressoché totalitario della società stessa.

Cass. civ. n. 804/2000

Gli istituti dell'autonomia patrimoniale e della distinta personalità giuridica della società di capitali (nella specie, società per azioni) rispetto ai soci comportano la esclusione della riferibilità a costoro del patrimonio (ivi compresi i titoli azionari di altre società), intestato alla prima, anche nella ipotesi in cui uno dei soci, possa essere considerato (eventualmente attraverso un'anstalt a lui facente capo la quale risulti intestataria della quasi totalità del capitale della società) il socio di larga maggioranza. Tali conclusioni si impongono ancora a più forte ragione quando manchi la di mostrazione della sussistenza di comportamenti suscettibili di essere qualificati come abuso della personalità giuridica (configurabile con riguardo alla natura fittizia o fraudolenta delle partecipazioni di minoranza, e ravvisabile allorché alla forma societaria corrisponda una gestione individuale, che rende ipotizzabili la responsabilità illimitata del socio «tiranno» con il proprio patrimonio, nonché forme di responsabilità civile e penale), manifestandosi in tale ipotesi la esigenza di tutela delle partecipazioni di minoranza non fittizie o fraudolente.

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