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Articolo 2324 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 08/04/2023]

Diritti dei creditori sociali dopo la liquidazione

Dispositivo dell'art. 2324 Codice Civile

Salvo il diritto previsto dal secondo comma dell'articolo 2312 nei confronti degli accomandatari e dei liquidatori, i creditori sociali che non sono stati soddisfatti nella liquidazione della società possono far valere i loro crediti anche nei confronti degli accomandanti, limitatamente alla quota di liquidazione [31, 2313, 2456].

Ratio Legis

Da questo articolo risulta evidente il significato dell'attribuzione della responsabilità illimitata [v. 2267] degli accomandatari che, al contrario degli accomandanti che rispondono solo nei limiti del conferimento ed eventualmente di ciò di cui si sono arricchiti in seguito alla liquidazione, continuano a rispondere per le obbligazioni sociali con tutto il loro patrimonio, anche in seguito all'estinzione della società.

Spiegazione dell'art. 2324 Codice Civile

Oltre ai diritti che spettano ai creditori sociali rimasti insoddisfatti all'esito della procedura di liquidazione, i quali potranno eventualmente rivalersi sui liquidatori e sugli accomandatari come disciplinato dall'art. 2312, ad essi spetta altresì il diritto di poter far valere il loro credito anche nei confronti degli accomandanti, ma limitatamente alla quota che questi ultimi hanno percepito in seguito alla liquidazione.

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