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Articolo 2472 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 28/02/2023]

Responsabilitā dell'alienante per i versamenti ancora dovuti

Dispositivo dell'art. 2472 Codice Civile

Nel caso di cessione della partecipazione l'alienante è obbligato solidalmente [1292] con l'acquirente, per il periodo di tre anni dall'iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese, per i versamenti ancora dovuti [1408, 2466, 2964].

Il pagamento non può essere domandato all'alienante se non quando la richiesta al socio moroso è rimasta infruttuosa [2356](1).

Note

(1) Il termine di tre anni in cui l'alienante della partecipazione è obbligato solidalmente con l'acquirente decorre dall'iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese ed è previsto a pena di decadenza.

Ratio Legis

La responsabilità in solido di acquirente e alienante è inderogabile. Tale responsabilità permane, per il periodo di tre anni, anche se l'acquirente abbia nuovamente trasferito le proprie quote, sicché risponderanno in solido tutti coloro che si sono succeduti nella titolarità della quota nell'arco del triennio.

Spiegazione dell'art. 2472 Codice Civile

In caso di più trasferimento successivi tutti gli alienanti sono solidalmente responsabili con l'ultimo acquirente, essendo unica la prestazione dovuta pur in base a differenti titoli.
La società può rivolgersi per il versamento ancora dovuto a tutti i cedenti.
La richiesta è un semplice interpello e il termine triennale è di decadenza. Perciò fatta la richiesta nel triennio inizia a decorrere il termine quinquennale (2949).
La norma si applica anche in caso di trasferimento parziale, non potendosi imputare la porzione trasferita a quella già liberata e la non trasferita a quella da liberare.

Relazione al D.Lgs. 6/2003

(Relazione illustrativa del decreto legislativo recante: "Riforma organica della disciplina delle societā di capitali e societā cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366.")

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