Cass. civ. n. 7830/2025
La garanzia all'adempimento delle obbligazioni di un appalto, ove consegnata sotto forma di parent company guarantee dalla capogruppo a favore dell'appaltatrice, la quale a sua volta rispondeva anche dei debiti di lavoro dei vari subappaltatori, non trasforma il credito di regresso di chi (appaltante) abbia sostenuto tali debiti anche in una fondata domanda di ammissione al passivo in privilegio. Nella vicenda, è stata ritenuta erronea tale traslazione della prelazione prevista dall'art. 2472, nn. 5 e 8 del codice civile cileno per i lavoratori insoddisfatti ed invero permanendo essa solo in capo a chi avesse, come accaduto, fatto fronte a tali pagamenti surrogandosi nel relativo credito avanti alla procedura della appaltatrice (datrice di lavoro, fallita in Cile) ma senza effetto diretto sulla diversa e citata garanzia rilasciata dalla capogruppo, nel frattempo fallita in Italia. Le cause delle due responsabilità sono infatti diverse: il solvens che ha pagato i debiti di lavoro delle subappaltatrici ha soddisfatto crediti privilegiati ed in tale condizione anche si surroga; nel far valere poi la citata garanzia, invoca un'obbligazione assunta dalla controllante non verso i lavoratori ma direttamente e solo a vantaggio finale (cioè escutibile) della appaltante, generando - fino alla concorrenza della solidarietà - un credito di rimborso, ma chirografario, essendo del tutto escluso che un privilegio possa avere fonte esclusivamente convenzionale, per come vietato dal principio dell'art. 2741 c.c. che impone comunque una previsione legale della causa di prelazione.
Cass. civ. n. 16146/2020
Al consorzio costituito in forma di s.r.l. si applica la regola di cui all'art. 2472, comma 1, c.c. in virtù della quale per le obbligazioni della società a responsabilità limitata risponde soltanto la società col proprio patrimonio: principio applicabile anche in tema di responsabilità per obbligazioni tributarie connesse alle operazioni realizzate in esecuzione del patto mutualistico da ciascuna consorziata e nonché dalla società consortile, nei limiti in cui dette operazioni siano connotate dalla coesistenza della causa consortile con lo scopo lucrativo, dovendosi a tal fine accertare, alla luce dei patti consortili e dell'attività in concreto esercitata, che il ricorso all'organizzazione consortile non sia finalizzato unicamente a conseguire un indebito risparmio fiscale, ravvisabile laddove lo scopo mutualistico risulti del tutto residuale rispetto all'attività commerciale svolta dalla società consortile.
Cass. civ. n. 15863/2020
Qualora un consorzio assuma veste societaria, come consentito dall'art. 2615-ter c.c., la responsabilità per le obbligazioni assunte segue la disciplina tipica della forma societaria adottata, con la conseguenza che, in presenza di una società consortile a responsabilità limitata, i soci non possono essere chiamati a rispondere delle obbligazioni assunte dalla società, trovando applicazione l'art. 2472, comma 1, c.c. (nel testo vigente "ratione temporis"), e non già l'art. 2615 c.c., dal momento che l'inserimento della causa consortile in una certa struttura societaria può comportare la deroga delle norme che disciplinano il tipo adottato ove la loro applicazione sia incompatibile con profili essenziali del fenomeno consortile, ma non può giustificare lo stravolgimento dei connotati fondamentali del tipo legale prescelto, tra cui rientra, nel caso di società a responsabilità limitata, la regola per cui delle obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.
Cass. civ. n. 7734/2016
Alla società consortile a responsabilità limitata costituita per l'esecuzione delle opere pubbliche appaltate alle imprese consorziate, pur se già riunite in raggruppamento temporaneo di imprese, si applica la regola dettata dall'art. 2472, comma 1, c.c., in virtù della quale nella società a responsabilità limitata per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio. Invero, in caso di consorzio costituito in forma di società di capitali, la causa consortile giustifica la deroga delle norme che disciplinano il tipo di società scelto, ma non anche a quelle che fissano le regole fondamentali del tipo; e la personalità giuridica propria delle società di capitali costituisce un diaframma tra i singoli soci e i terzi creditori della società, che è il tratto essenziale della disciplina "in subiecta materia".