Nel caso di cessione della partecipazione l'alienante è obbligato solidalmente [1292] con l'acquirente, per il periodo di tre anni dall'iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese, per i versamenti ancora dovuti [1408, 2466, 2964].
Il pagamento non può essere domandato all'alienante se non quando la richiesta al socio moroso è rimasta infruttuosa [2356](1).