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Articolo 2497 sexies Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Presunzioni

Dispositivo dell'art. 2497 sexies Codice Civile

Ai fini di quanto previsto nel presente capo, si presume salvo prova contraria che l'attività di direzione e coordinamento di società sia esercitata dalla società o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci o che comunque le controlla ai sensi dell'articolo 2359.

[Le disposizioni del presente capo si applicano altresì a chi esercita attività di direzione e coordinamento di società sulla base di un contratto con le società medesime o di clausole dei loro statuti](1).

Note

(1) Comma soppresso dall'art. 5, D. Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

Ratio Legis

Il legislatore introduce una presunzione relativa in merito all'esistenza e all'esercizio di un'attività di direzione e coordinamento, in capo alle società o agli enti tenuti al consolidamento dei propri bilanci.

Spiegazione dell'art. 2497 sexies Codice Civile

La previsione delle presunzioni nella norma in commento ha notevoli conseguenze. Infatti coloro che si trovino nelle condizioni in base alle quali la norma presume l'esistenza di un'attività di direzione e coordinamento potranno incorrere, in presenza anche degli altri presupposti, nella responsabilità di cui all'art. 2497.
Chi voglia esonerarsi dalla suddetta responsabilità dovrà dimostrare come la presunzione relativa non possa operar, in quanto non sussiste l'esercizio di un'attività di direzione e coordinamento.

Una presunzione relativa in merito all'esercizio di una attività di direzione e coordinamento sussiste in capo a coloro i quali sono in posizione di controllo, ai sensi dell'art. 2359.

Massime relative all'art. 2497 sexies Codice Civile

Cass. civ. n. 15879/2007

L'esistenza di un gruppo di società o di imprese, pur se privo di soggettività giuridica e non coincidente con un centro d'interessi autonomo rispetto alle società collegate, esige la prova di un accordo fra le varie entità, diretto a creare un'impresa unica, con direzione unitaria e patrimoni tutti destinati al conseguimento di una finalità comune e ulteriore. (Nella fattispecie, regolata dalle disposizioni anteriori al D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6, la S.C. ha statuito che, con riguardo al collegamento societario, anche la norma di cui all'art. 2359 comma terzo c.c. — secondo cui occorre l'esercizio da parte di altra società di un'influenza notevole, presunta se nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società è quota in borsa – attiene á regola estesa a tutte le società di capitali e richiede in più l'esistenza di un rapporto fra società o imprese, per cui l'influenza notevole sia il riflesso di intese dirette al realizzo di finalità comuni, mediante una politica societaria convergente e l'utilizzo di risorse patrimoniall attinte da ciascuna delle società partecipanti al gruppo; pertanto la posizione dominante pur accertata con riguardo ad un socio — partecipe in misura quasi totalitaria al capitale delle società e unico amministratore delle stesse — non è elemento di per sé sufficiente per la prova del coordinamento e dell'interdipendenza degli enti).

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Consulenze legali
relative all'articolo 2497 sexies Codice Civile

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BRUNO M. chiede
martedì 06/07/2021 - Veneto
“Una società A è monocommittente di un'altra B che dichiara nell'apposita sezione del R.I. di essere soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di A.
Non c'è controllo giuridico nè esistono vincoli contrattuali (ma solo un controllo economico).
domanda: si è nell'ipotesi di controllo ai fini dell'obbligo del bilancio consolidato nell'ipotesi in cui si superino i limiti previsti?
Se a monte di A e B c'è un socio di maggioranza persona fisica, cambia qualcosa?”
Consulenza legale i 13/07/2021
L’art. 25 d.lgs. 127/1991 e succ. mod. al comma 1 stabilisce che le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata che controllano un’impresa debbono redigere il bilancio consolidato.

Il primo presupposto per la redazione del bilancio consolidato, pertanto, è la natura della controllante quale società di capitali o forme giuridiche assimilate (quali società cooperative e mutue assicuratrici). L’incombenza ricade altresì, per effetto dell’art. 111 duodecies delle disp. att. c.c., sulle società di persone, qualora tutti i soci illimitatamente responsabili siano società di capitali.

Il secondo presupposto è l’esercizio del controllo su un’altra impresa, a norma dell’art. 26 del d.lgs. 127/1991.
La prima ipotesi si verifica quando una società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria di altra società (art. 2359 del c.c., comma 1, n. 1). Questa ipotesi si definisce di controllo interno di diritto.
La seconda ipotesi prevista dalla norma si verifica quando una società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria: controllo interno di fatto (art. 2359 del c.c., comma 1, n. 2).
La terza ipotesi è introdotta dall’art. 26, co. 2, D.Lgs. 127/1991, il quale individua alcune ulteriori situazioni idonee a qualificare la sussistenza del requisito del controllo, stabilendo che sono, in ogni caso, considerate controllate le imprese in cui un’altra: per effetto di un contratto o di una clausola statutaria, dispone del diritto di esercitare un’influenza dominante, qualora la normativa vigente lo consenta; in base ad accordi con altri soci, controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto. Ai fini dell’applicazione di ognuno dei predetti criteri, rilevano anche i voti spettanti alle società controllate o fiduciarie, nonché per interposta persona: non devono, invece, essere computati quelli attribuiti per conto di terzi.
Tale ipotesi fa riferimento anche alle società che sono sotto l'influenza dominante di altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali che pongono la prima in una situazione di oggettiva dipendenza economica rispetto all'altra, in quanto dal perdurare del rapporto contrattuale dipende essenzialmente la potenzialità imprenditoriale della società controllata (Campobasso). Si tratta di un controllo esterno.

Il terzo presupposto per la redazione del bilancio consolidato è l’assenza di casi di esonero di cui all’articolo 27 D.Lgs. 127/1991.
In primo luogo non sussiste l’obbligo alla redazione del bilancio consolidato quando il gruppo non supera determinati limiti dimensionali, ovvero quando la controllante, unitamente alle imprese controllate, non ha superato, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti: 20.000.000 di euro nel totale degli attivi degli stati patrimoniali; 40.000.000 di euro nel totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni; 250 dipendenti occupati in media durante l’esercizio.
Non sono soggette all’obbligo le sub-holding, cioè le imprese a loro volta controllate quando la controllante sia titolare di oltre il 95% delle azioni o quote dell’impresa controllata ovvero, in difetto di tale condizione, quando la redazione del bilancio consolidato non sia richiesta almeno sei mesi prima della fine dell’esercizio da tanti soci che rappresentino almeno il 5% del capitale. L’esercizio di questo esonero è condizionato al fatto che l’impresa controllante sia soggetta al diritto di uno Stato membro dell’Unione europea, rediga e sottoponga a controllo il bilancio consolidato secondo la normativa italiana ovvero secondo il diritto di altro Stato membro dell’Unione europea o in conformità ai principi contabili internazionali adottati dall’Unione europea; inoltre, che l’impresa controllata non abbia emesso valori mobiliari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati italiani o dell’Unione europea.
Infine, non sussiste l’obbligo quando tutte le imprese controllate sono irrilevanti, individualmente e nel loro insieme, ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico del gruppo; nonché quando tutte le imprese controllate hanno i requisiti per essere escluse dall’area di consolidamento ai sensi dell’articolo 28 D.Lgs. 127/1991, cioè quando: l’esercizio effettivo dei diritti della controllante è soggetto a gravi e durature restrizioni; in casi eccezionali, non è possibile ottenere tempestivamente, o senza spese sproporzionate, le necessarie informazioni; le loro azioni o quote sono possedute esclusivamente allo scopo della successiva alienazione.

Venendo al controllo esterno, quello eventualmente ravvisabile nel caso di specie, esso consiste in un condizionamento oggettivo ed esterno dell’attività sociale.
Tale controllo deriva da particolari vincoli negoziali, non essendo idonea la sola dipendenza economica a dare luogo a una situazione di controllo in senso giuridico.
A tal fine, non è rilevante un qualsiasi contratto cui consegua un’influenza rilevante, bensì è necessario che il contratto presenti peculiarità di ordine economico, ma soprattutto giuridiche che lascino pronosticare la dipendenza di una società verso la sua controparte contrattuale.
Sotto questo profilo, secondo la giurisprudenza di merito, contratti che tipicamente si prestano all’instaurazione di rapporti dominanti sono quelli di somministrazione, di agenzia, di commissione, di licenza di brevetto o di know how, soprattutto ove accompagnati da un vincolo di esclusiva.
Per configurarsi il controllo esterno, in forza del vincolo contrattuale di subordinazione una società deve essere ridotta alla condizione di società-satellite dell’altra e ciò anche per il periodo successivo alla scadenza dell’accordo.
I sintomi di una posizione contrattuale forte della controparte non dimostrano di per sé una dominanza ed insostituibilità del partner commerciale: in particolare, il controllo esterno non sussiste in ragione della sola reiterazione di ordini contrattuali ove non accompagnati da particolari (e ulteriori) vincoli contrattuali. (Tribunale di Roma, sez. III, 13 giugno 2016, n. 11925)
Da ciò se ne deduce che la mera reiterazione di rapporti negoziali aventi il medesimo oggetto, comunque sintomo di una posizione contrattuale forte di una società rispetto all’altra, dal quale può derivare anche la sostanziale imposizione dei corrispettivi della fornitura, non è comunque sufficiente ad integrare la fattispecie del controllo, in quanto la legge richiede che i rapporti contrattuali che generano quel controllo siano particolari e che dunque, sulla base di essi, la società controllata non possa autonomamente determinare le proprie scelte strategiche in ordine allo svolgimento della propria attività imprenditoriale.
Tale reiterazione di ordini nel tempo non determina, infatti, uno spostamento all’esterno, in capo a un altro soggetto, della direzione dell’attività aziendale (spostamento richiesto per integrare la fattispecie del controllo esterno), in quanto la società subfornitrice può comunque determinare le proprie scelte, come non aderire alle condizioni imposte dalla società committente.
Lo stesso dicasi per il rapporto di mono-committenza, ben potendo la società fornitrice cercare altri committenti.

Sul punto si è espressa anche la Suprema Corte, la quale ha statuito che: “la configurabilità del controllo esterno di una società su di un'altra postula la esistenza di determinati rapporti contrattuali la cui costituzione ed il cui perdurare rappresentino la condizione di esistenza e di sopravvivenza della capacità di impresa della società controllata. L'accertamento della esistenza di tali rapporti […] costituisce indagine di fatto, rimessa, come tale, all'apprezzamento del giudice di merito e sindacabile in sede di legittimità solo per aspetti di contraddizione interna all'iter logico formale della decisione, ovvero per omissione di esame di elementi determinanti per la decisione stessa” (Cass. Civ., n. 12094/2001).

Da ciò se ne deduce che il rapporto di mono-committenza tra le due società non determina necessariamente l’insorgere di un rapporto di controllo ai fini della redazione del bilancio consolidato.
Ciò è vero sempre che non sussistano clausole statutarie che determinano il diritto di esercitare un’influenza dominante da parte dell'impresa A sull'impresa B, di cui il quesito non fa menzione: in tal caso sussisterebbe il controllo che determinerebbe l'insorgenza dell'obbligo di redazione del bilancio consolidato.

Allo stesso modo, la circostanza che la società B sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte della società A non comporta automaticamente l’esistenza del controllo esterno ai sensi dell’art. 26, comma 2, del d.lgs. 127/1991, l’unico astrattamente ipotizzabile nel caso di specie, ravvisabile invece in presenza di requisiti ulteriori rispetto a quelli di cui alla fattispecie concreta del quesito, come sopra esposto; né delle altre forme di controllo ai sensi della medesima norma.
Di conseguenza, non determina di per sé l’insorgere dell’obbligo di redazione del bilancio consolidato.

Al contrario, ai sensi dell’art. 2497-sexies, si presume salvo prova contraria (presunzione relativa) che l'attività di direzione e coordinamento di società sia esercitata dalla società o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci o che comunque le controlla ai sensi dell'articolo 2359.
L’applicazione della normativa pubblicitaria relativa all’attività di direzione e coordinamento, infatti, dovrebbe ispirarsi al principio di effettività e quindi l’iscrizione presso il Registro delle imprese dovrebbe in ogni caso contemplare la società o l’ente che in concreto esercita l’attività di direzione e coordinamento, a prescindere dalla circostanza che essa consolidi il bilancio della o delle controllate ovvero eserciti su di esse il controllo ex. art. 2359 C.C. (A. Giardino)

Infine, il fatto che a monte di entrambe le società ci sia un socio persona fisica non comporta l’integrazione della fattispecie del controllo ai fini della redazione del bilancio consolidato, tanto che le norme di riferimento citate parlano esclusivamente di “società” o “imprese”, mai di soggetti persone fisiche.
Tale ultima circostanza potrebbe, eventualmente, determinare l’insorgenza di un’attività di direzione e coordinamento da parte della persona fisica titolare delle partecipazioni societarie, con conseguente individuazione di una holding (capogruppo) occulta proprio nella persona fisica, ma soltanto se l’attività da essa esercitata trascenda il normale esercizio dei diritti sociali e del controllo delle società partecipate, e venga svolta con i requisiti della professionalità e della stabilità dell'organizzazione di tale propria attività (cfr., ex multis, Cass. Civ., 6 marzo 2017, n. 5520; Cass. Civ., 13 marzo 2003, n. 3724; Cass. Civ., 26.luglio 2016, n. 15346).