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Articolo 2497 septies Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Coordinamento fra societā

Dispositivo dell'art. 2497 septies Codice Civile

Le disposizioni del presente capo si applicano altresì alla società o all'ente che, fuori dalle ipotesi di cui all'articolo 2497 sexies, esercita attività di direzione e coordinamento di società sulla base di un contratto con le società medesime o di clausole dei loro statuti(1).

Note

(1) Articolo aggiunto dall'art. 5 D. Lgs. 06 febbraio 2004, n. 37.

Ratio Legis

La norma è finalizzata ad individuare ipotesi residuali di attività di direzione e coordinamento esercitate indipendentemente dall'esistenza di legami partecipativi di società (c.d. controllo esterno).

Spiegazione dell'art. 2497 septies Codice Civile

Le disposizioni relative all'attività di direzione e coordinamento si applicano anche a chi esercita attività di coordinamento sulla base di un contratto ovvero di clausole contenute nello statuto.

La differenza rispetto all'attività di eterodirezione sta nell'assenza di un rapporto di subordinazione tra le società costituenti il gruppo societario (c.d. gruppo orizzontale).

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