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Articolo 2359 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 28/12/2025]

Società controllate e società collegate

Dispositivo dell'art. 2359 Codice Civile

Sono considerate società controllate:

  1. 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
  2. 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
  3. 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati(1).

Note

(1) Comma così modificato dall'art. 8 D. Lgs. 28 dicembre 2004, n. 310.

Ratio Legis

La disposizione in commento individua le diverse fattispecie che danno luogo a controllo o a collegamento tra società, distinguendo le due categorie di rapporti in base all'intensità dell'influenza esercitata da una società sull'altra.

Spiegazione dell'art. 2359 Codice Civile

La norma in esame disciplina esclusivamente la fattispecie del controllo tra società, non riguardando invece il caso nel quale il controllo sia esercitato da una persona fisica.
Controllo e collegamento sono le vicende sulle quali si fonda l’esistenza di un gruppo societario, ovverosia un insieme di società dotate di propria autonomia ma connesse sotto il profilo organizzativo.
In particolare, la disposizione delinea quattro diverse forme di controllo:
  1. controllo interno di diritto: la società controllante dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria della controllata;
  2. controllo interno di fatto: la società controllante non dispone della maggioranza dei voti, ma è comunque nella condizione di esercitare un'influenza dominante sull’assemblea ordinaria per via dell’assenteismo degli altri azionisti (che può essere anche concordato mediante apposito patto parasociale);
  3. controllo di fatto esterno: il controllo prescinde dalla partecipazione azionaria e si fonda invece sull’esistenza di particolari vincoli contrattuali dai quali dipendono l'attività e la potenzialità imprenditoriale della controllata.

Mentre per le prime due ipotesi è sufficiente vi siano le condizioni, in astratto, per l’esercizio del controllo (potenzialità del controllo), in quest’ultimo caso sarà necessario verificare in concreto se sussista un simile rapporto tra società.

Il secondo comma peraltro prevede che, al fine di accertare l’esistenza del controllo interno di fatto o di diritto, debbano essere considerati anche i diritti di voto spettanti a società a loro volta controllate da altre società, a prescindere dal fatto che si tratti di controllo interno od esterno. Il riferimento ai “diritti di voto” implica tuttavia che qualora il controllo sia esercitato in via di fatto mediante vincoli contrattuali da parte di una società a sua volta controllata da altra società, quest’ultima non potrà essere qualificata come controllante della prima (dal momento che la società interposta esercita un controllo di tipo esterno).

Mentre il controllo presuppone l’esercizio di un’influenza dominante, il concetto di collegamento fra società si basa su quello di influenza notevole. Il collegamento ricorre pertanto nel caso in cui una società eserciti un’influenza qualitativamente paragonabile a quella presupposta al controllo, sebbene in maniera occasionale e discontinua.

Massime relative all'art. 2359 Codice Civile

Cass. civ. n. 22569/2025

L'art. 2362 c.c., nella formulazione in vigore fino al 31 dicembre 2003, anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 6 del 2003, laddove prevedeva che, "in caso di insolvenza della società, per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui le azioni risultano essere appartenute ad una sola persona, questa risponde illimitatamente", è una norma eccezionale, che deroga al principio della responsabilità esclusiva dell'ente, e come tale non è suscettibile di applicazione analogica, dovendo pertanto escludersi che essa sia applicabile alle fondazioni per le quali non vi è un vincolo di plurisoggettività dei fondatori, potendo essere costituite anche da un solo fondatore, a differenza che per le società, per le quali, nella disciplina "ratione temporis" vigente, non vi era la possibilità di costituzione per atto unilaterale, essendo nulla la società costituita in mancanza originaria della pluralità dei soci.

Cass. civ. n. 22565/2025

In tema di collegamento societario, la presenza di legami familiari tra i soci di diverse società non è di per sé sufficiente a configurare un collegamento ai sensi dell'art. 2359 c.c., in assenza di ulteriori elementi quali il controllo effettivo o un bilancio consolidato.

In presenza di legami familiari tra i soci di diverse società, la configurazione del collegamento societario ai sensi dell'art. 2359 c.c. richiede un'analisi approfondita delle condizioni specifiche, inclusa la potenziale influenza di rapporti di parentela, non essendo sufficienti i soli legami personali per definire un collegamento societario senza ulteriori presupposti concreti.

Cass. civ. n. 22543/2025

La Corte precisa che, per configurare un collegamento societario ai sensi dell'art. 2359 c.c., è insufficiente la sola esistenza di un legame familiare tra i soci di diverse società. È necessaria la dimostrazione di ulteriori elementi, quali il controllo o l'influenza gestionale tra le società, indicativi di un collegamento effettivo e non meramente parentale.

Cass. civ. n. 19965/2025

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di estensione dell'amministrazione straordinaria di cui agli artt. 80 e ss. del d.lgs. n. 270 del 1999, se la quota di partecipazione è tale da configurare un rapporto di "controllo" ai sensi dell'art. 2359 c.c., le imprese considerate sono, per ciò solo, "imprese del gruppo" e ciò benché, in ambito consortile, la capogruppo possa rappresentare uno strumento di servizio alle imprese partecipanti.

Cass. civ. n. 19943/2025

In tema di responsabilità per abuso di direzione unitaria, presupposto necessario della tutela risarcitoria ex art. 2497 c.c. è l'esercizio di un'attività di direzione e coordinamento di società, che si presume, in base all'art. 2497 bis c.c., salvo prova contraria, nell'ipotesi in cui la società madre sia tenuta al consolidamento dei bilanci delle società figlie o, comunque, le controlli ai sensi dell'art 2359 c.c., circostanze queste ultime che devono essere dimostrate dalla parte a favore della quale è prevista la presunzione.

Cass. civ. n. 19424/2025

Ai fini della configurazione del collegamento societario, il mero rapporto di parentela tra i soci non è sufficiente secondo l'art. 2359 c.c.; è necessaria la verifica di partecipazioni, influenze e la presentazione del bilancio consolidato per definire correttamente il gruppo aziendale.

Cass. civ. n. 19423/2025

Ai fini della configurazione del collegamento societario previsto dall'art. 2359, commi 2 e 3, c.c., non è sufficiente il mero rapporto di parentela tra i soci delle diverse società coinvolte, ma è necessaria la dimostrazione di partecipazioni societarie o altre forme di controllo tra le stesse.

Cass. civ. n. 18589/2025

Ai fini della configurazione di un gruppo societario ai sensi dell'art. 2359 c.c., il mero rapporto di parentela tra i soci delle società coinvolte non è di per sé sufficiente, in assenza di partecipazioni societarie nelle altre società del presunto gruppo e della presentazione del bilancio consolidato.

Cass. civ. n. 18587/2025

In tema di collegamento societario ai sensi dell'art. 2359 c.c., la mera presenza di rapporti di parentela tra i soci delle società coinvolte non è di per sé sufficiente a configurare l'esistenza di un gruppo di imprese collegato, soprattutto in assenza della presentazione del bilancio consolidato.

Cass. civ. n. 18072/2025

In materia di transfer pricing, il controllo rilevante ai fini dell'art. 110 TUIR previgente deve intendersi come "influenza economica stabile" e non necessariamente come "influenza dominante" derivante da vincoli azionari o contrattuali come previsto dall'art. 2359 cod. civ.

Cass. civ. n. 11954/2025

In tema di determinazione del reddito d'impresa, il controllo di cui all'art. 110, comma 7, del d.P.R. n. 917 del 1986, alla luce delle specifiche finalità antielusive della disciplina fiscale del "transfer pricing", non coincide con quello di cui all'art. 2359 c.c., che, difatti, non è espressamente richiamato, ma si estende ad ogni ipotesi d'influenza economica potenziale o attuale desumibile da singole circostanze (tra cui, ad esempio, la vendita esclusiva, da parte di un'impresa, dei prodotti dell'altra o l'impossibilità di funzionamento di un'impresa senza il capitale, i prodotti e la cooperazione tecnica dell'altra).

Cass. civ. n. 10224/2025

Ai fini della procedura di riallocazione del personale in eccedenza di società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 1, commi 563 - 568, della l. n. 147 del 2013 - prodromica e strettamente collegata a quella di riduzione del personale ex artt. 4 e 24 della l. n. 223 del 1991 -, la nozione di ente controllante, tenuto ad espletarla, va desunta, ai sensi dell'art. 11, comma 2, lettera b), del d.lgs. n. 33 del 2013 (ratione temporis applicabile), dalla disciplina dell'art. 2359 c.c., che impone di apprezzare non soltanto la percentuale numerica della partecipazione azionaria in capo all'ente pubblico ma anche l'esercizio di poteri di ingerenza e condizionamento, sia tramite i voti esercitati sia in virtù di particolari vincoli contrattuali, potendo la situazione di controllo atteggiarsi anche in termini di controllo congiunto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto che Regione Lazio e Roma Capitale non fossero tenuti alla riallocazione di un dipendente di Fiera di Roma s.r.l. per il sol fatto che nella stessa detenevano partecipazioni di minoranza, senza valutare se fosse previsto un potere di nomina dei vertici aziendali o dei componenti degli organi sociali).

Cass. civ. n. 34807/2024

In tema di votazione nel concordato preventivo, l'esclusione dal voto della società controllante prevista dall'art. 177, comma 4, l.fall. non si applica al caso in cui la società controllante, al momento in cui eserciti il diritto di voto, sia stata assoggettata a procedura concorsuale, posto che il conflitto di interessi che caratterizza tale disposizione opera nell'ipotesi in cui l'interesse del votante - proprio del socio - sia funzionale a contrastare l'interesse comune dei creditori alla massimizzazione del sacrificio patrimoniale del debitore che, al contrario, non sussiste in caso di procedura concorsuale, il cui fine è quello del miglior soddisfacimento dei creditori concorsuali, come tale concorrente con quello degli altri creditori ammessi al voto.

Cass. civ. n. 22509/2024

Il collegamento economico-funzionale tra imprese di un medesimo gruppo non comporta il venir meno dell'autonomia delle singole società dotate di distinta personalità giuridica e non determina, di per sé, l'estensione degli obblighi inerenti al rapporto di lavoro con una di esse alle altre imprese del gruppo, mentre la codatorialità - che implica la sussistenza di un unico centro d'imputazione del rapporto - presuppone l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione economica complessiva a cui appartiene il datore di lavoro formale, nonché la condivisione della prestazione del medesimo, al fine di soddisfare l'interesse di gruppo, da parte delle diverse società, le quali diventano datori di lavoro sostanziali, anche ai fini dell'applicazione delle norme sul rapporto di lavoro del dirigente.

Cass. civ. n. 204/2024

L'abuso della società da parte di una o più persone, fisiche o giuridiche, che avendone il controllo la gestiscono nell'interesse proprio, benché costituisca in astratto un indizio contrario all'esistenza della c.d. supersocietà di fatto e favorevole, piuttosto, alla individuazione di una holding di fatto, non esclude in concreto, di per sé, la sussistenza di un rapporto societario di fatto tra dette persone e la società abusata, ogni qualvolta all'iniziale affectio tra le prime e la seconda sia subentrato, per modifica o evoluzione degli originari accordi o per effetto di essi, l'esercizio di un abuso sulla società medesima, attraverso la violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale, da parte di chi, tra gli originari partecipi di un rapporto societario di fatto con la società abusata, era in condizione di farlo.

Cass. civ. n. 30165/2023

In tema di revoca dei finanziamenti pubblici, in ossequio a una interpretazione non formalistica delle regole intese a evitare comportamenti dolosi e fraudolenti, anche nelle ipotesi in cui i beni finanziati siano stati scelti e ordinati presso una società collegata, deve ritenersi comunque applicabile la disposizione che esclude dal finanziamento le spese fatturate all'impresa beneficiaria dal legale rappresentante, dai soci dell'impresa, da società con rapporti di controllo o collegamento così come definito dall'art. 2359 c.c.

Cass. civ. n. 9400/2023

In tema di "esterovestizione", al fine di accertare se una società estera sia soggetta al controllo da parte di una società italiana, il controllo sulla sussistenza della fattispecie di cui all'art. 2359, comma 1, n. 1, c.c. (cd. controllo interno di diritto) impone di verificare che la maggioranza delle quote della società estera sia concentrata in capo alla sola società italiana, senza che rilevi la possibile titolarità di altre quote da parte dei soci di quest'ultima, a ciò ostando il disposto di cui all'art. 2359, comma 2, c.c., il quale esclude, al riguardo, il computo di voti spettanti per conto di terzi.

Cass. civ. n. 26346/2016

Il collegamento economico-funzionale tra imprese gestite da società del medesimo gruppo non è, di per sé solo, sufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato, formalmente intercorso fra un lavoratore ed una di esse, si debbano estendere anche all'altra, a meno che non sussista una situazione che consenta di ravvisare - anche al fine della sussistenza del requisito numerico per l'applicabilità della cd. tutela reale del lavoratore licenziato - un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro. Tale situazione ricorre ogni volta vi sia una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un'unica attività fra i vari soggetti del collegamento economico-funzionale e ciò venga rivelato dai seguenti requisiti: a) unicità della struttura organizzativa e produttiva; b) integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo ed il correlativo interesse comune; c) coordinamento tecnico ed amministrativo-finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune; d) utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva desunto l'unicità del centro di imputazione di un rapporto di lavoro dall'utilizzo promiscuo dei dipendenti ad opera del titolare di una ditta individuale e di una serie di società riconducibili a lui ed alla moglie, aventi tutte la medesima sede).

Cass. civ. n. 7554/2011

A norma dell'art. 2359, terzo comma, c.c., si considerano collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole; tale situazione - che la norma considera presunta ove nell'assemblea ordinaria possa essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo, se si tratta di società quotate in borsa - può sussistere anche in presenza di società a ristretta base azionaria e familiare, in virtù del vincolo di complicità che - secondo l"id quod plerumque accidit" - connota i rapporti dei parenti di primo e secondo grado, facendone derivare intese dirette a realizzare finalità comuni. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso tale collegamento in presenza di due società, appartenenti a soggetti legati da vincolo di parentela entro il secondo grado, nelle quali uno stesso componente era titolare di un quinto del capitale di una delle società e, assieme al proprio padre, del novantacinque per cento del capitale dell'altra).

Cass. civ. n. 15879/2007

L'esistenza di un gruppo di società o di imprese, pur se privo di soggettività giuridica e non coincidente con un centro d'interessi autonomo rispetto alle società collegate, esige la prova di un accordo fra le varie entità, diretto a creare un'impresa unica, con direzione unitaria e patrimoni tutti destinati al conseguimento di una finalità comune e ulteriore. (Nella fattispecie, regolata dalle disposizioni anteriori al D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6, la S.C. ha statuito che, con riguardo al collegamento societario, anche la norma di cui all'art. 2359 comma terzo c.c. — secondo cui occorre l'esercizio da parte di altra società di un'influenza notevole, presunta se nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società è quota in borsa – attiene á regola estesa a tutte le società di capitali e richiede in più l'esistenza di un rapporto fra società o imprese, per cui l'influenza notevole sia il riflesso di intese dirette al realizzo di finalità comuni, mediante una politica societaria convergente e l'utilizzo di risorse patrimoniall attinte da ciascuna delle società partecipanti al gruppo; pertanto la posizione dominante pur accertata con riguardo ad un socio — partecipe in misura quasi totalitaria al capitale delle società e unico amministratore delle stesse — non è elemento di per sé sufficiente per la prova del coordinamento e dell'interdipendenza degli enti).

Cass. civ. n. 26325/2006

L'atto compiuto dagli amministratori in nome della società è estraneo all'oggetto sociale se non è idoneo in concreto a soddisfare un interesse economico, sia pure mediato ed indiretto, ma giuridicamente rilevante della società. Sebbene l'appartenenza al medesimo gruppo societario consenta, in linea di principio, di riconoscere connessioni economiche rilevanti tra gli interessi, formalmente distinti, dei vari soggetti giuridici che compongono il gruppo (sì da giustificare attività dirette al perseguimento di un interesse che esula da quello proprio e specifico delle singole società, inteso in senso stretto, ma vi è ricompreso in senso mediato), tuttavia la mera ipotesi della sussistenza di vantaggi compensativi non è sufficiente al fine di affermare la legittimità dell'atto sul piano dei limiti imposti dall'oggetto sociale, ma l'amministratore ha l'onere di allegare e provare gli ipotizzati benefici indiretti, connessi al vantaggio complessivo del gruppo, e la loro idoneità a compensare efficacemente gli effetti immediatamente negativi dell'operazione compiuta. (Enunciando il principio di cui in massima, in fattispecie di costituzione di ipoteca volontaria vincolante l'intero patrimonio immobiliare, formalmente estranea all'oggetto sociale, in favore di società appartenente al medesimo gruppo, la Corte ha confermato la sentenza impugnata, la quale era pervenuta a riconoscere il carattere ultra vires dell'atto, sottolineando che l'accertamento della legittimità dell'atto, formalmente estraneo allo scopo sociale, in nome dell'interesse di gruppo e del vantaggio che dal perseguimento di tale interesse può derivare alla società partecipata, deve essere particolarmente rigoroso quando non vi sia rapporto di controllo, ma semplice rapporto di collegamento, l'atto sia formalmente privo di corrispettivo per là società che eroghi la garanzia, e il presunto interesse di gruppo non sia stato neppure enunciato al momento della costituzione della garanzia e non emerga aliunde).

Cass. civ. n. 25275/2006

È configurabile una holding di tipo personale allorquando una persona fisica, che sia a capo di più società di capitali in veste di titolare di quote o partecipazioni azionarie, svolga professionalmente, con stabile organizzazione, l'indirizzo, il controllo ed il coordinamento delle società medesime, non limitandosi, così, al mero esercizio dei poteri inerenti alla qualità di socio. A tal fine è necessario che la suddetta attività, di sola gestione del gruppo (cosiddetta holding pura), ovvero anche di natura ausiliaria o finanziaria (cosiddetta holding operativa), si esplichi in atti, anche negoziali, posti in essere in nome proprio, fonte, quindi, di responsabilità diretta del loro autore, e presenti altresì obiettiva attitudine a perseguire utili risultati economici, per il gruppo e le sue componenti, causalmente ricollegabili all'attività medesima. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la corte territoriale avesse correttamente applicato il principio di cui in massima riconoscendo, in controversia per differenze retributive per lo svolgimento di mansioni dirigenziali, la legittimazione passiva del datore di lavoro, convenuto in un giudizio in proprio e quale rappresentante delle società che ad esso facevano capo e che egli sostanzialmente controllava influenzandone le decisioni e le scelte gestionali).

Cass. civ. n. 17696/2006

In tema di «gruppi» di società collegate tra loro in senso economico e dirigenziale (ma non anche sotto il profilo giuridico), la validità di atti compiuti dall'organo amministrativo di una di esse in favore di altra ad essa collegata è condizionata all'esistenza di un interesse economicamente e giuridicamente apprezzabile in capo alla società agente, non potendosi, per converso, predicare la legittimità di atti che, favorendo le società collegate, non rivestano alcun interesse, fuoriescano completamente dall'oggetto sociale o addirittura pregiudichino la società operante; sicché, al fine di verificare se un'operazione abbia comportato o meno per la società che l'ha posta in essere un ingiustificato depauperamento occorre tener conto della complessiva situazione che, nell'ambito del gruppo, a quella società fa capo, potendo l'eventuale pregiudizio economico che da essa sia direttamente derivato aver trovato la sua contropartita in un altro rapporto e l'atto presentarsi come preordinato al soddisfacimento di un ben preciso interesse economico, sia pure mediato e indiretto. (Nella fattispecie la S.C. ha quindi ritenuto legittimo il contratto di mutuo, stipulato da una delle società del gruppo, destinato a procurare la liquidità necessaria alla sistemazione dei debiti dell'intero gruppo, sistemazione che condizionava la realizzazione dei progetti imprenditoriali della società mutuataria).

Cass. civ. n. 5496/2006

Qualora tra più società vi sia un collegamento economico-funzionale è da ravvisare un unico centro di imputazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti quando si accerti l'utilizzazione contemporanea delle prestazioni lavorative da parte delle varie società titolari delle distinte imprese. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto la logicità e l'adeguatezza della motivazione della sentenza impugnata con la quale era stata rilevata la sussistenza di un caso di collegamento societario desumibile dall'unicità della gestione aziendale e della coincidenza del centro di imputazione, risultanti da molteplici e concorrenti elementi probatori congruamente valutati, fra i quali l'inserimento del lavoratore ricorrente nelle poste economiche passive delle due società e la congiunta gestione delle sorti del rapporto di lavoro del medesimo, oltre che sulla scorta della considerazione delle due società — all'esterno — come un unico datore di lavoro).

Cass. civ. n. 24834/2005

Il vincolo di controllo, derivante dalla spettanza ad una società della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea di un'altra società, non determina di per sè la responsabilità della partecipante per le obbligazioni assunte dalla partecipata, all'uopo occorrendo un quid pluris come quando risulti la mera apparenza o comunque il superamento della distinta soggettività dei due enti, con la sostanziale unicità della conduzione dell'attività imprenditoriale nel suo complesso o dello specifico rapporto produttivo di quelle obbligazioni.

Cass. civ. n. 12094/2001

La configurabilità del controllo esterno di una società su di un'altra (quale disciplinata dal primo comma, n. 3, dell'art. 2359 c.c. nella formulazione risultante a seguito della modifica apportata dal D.L.vo n. 127 del 1991 e consistente nella influenza dominante che la controllante esercita sulla controllata in virtù di particolari vincoli contrattuali), postula la esistenza di determinati rapporti contrattuali la cui costituzione ed il cui perdurare rappresentino la condizione di esistenza e di sopravvivenza della capacità di impresa della società controllata; l'accertamento della esistenza di tali rapporti, così come l'accertamento dell'esistenza di comportamenti nei quali possa ravvisarsi un abuso della posizione di controllo tale da convertire una situazione di per sé non illecita nel contesto della vigente disciplina codicistica in una condotta illecita causativa di danno risarcibile, costituisce indagine di fatto, rimessa, come tale, all'apprezzamento del giudice del merito e sindacabile in sede di legittimità solo per aspetti di contraddizione interna all'iter logico formale della decisione, ovvero per omissione di esame di elementi determinanti per la decisione stessa. (Nella specie, la Suprema Corte ha confermato la decisione di merito che aveva respinto la domanda di risarcimento dei danni proposta, nei confronti di una società facente capo ad un noto stilista e dello stesso in proprio, da alcune società, asseritamente controllate dalla prima, che, su licenza di questa, producevano capi di abbigliamento con la griffe di detto stilista, al fine di far valere la responsabilità aquiliana della società pretesa controllante e del suo amministratore per avere, con il recesso dai contratti stipulati con le attrici, asseritamente concretante un abuso di posizione di controllo, provocando il dissesto delle stesse).

Cass. civ. n. 8159/2000

In tema di «gruppi» di società collegate tra loro in senso economico e dirigenziale (ma non anche sotto il profilo giuridico), la validità di atti (nella specie, fideiussione) compiuti dall'organo amministrativo di una di esse in favore di altra ad essa collegata è condizionata all'esistenza di un interesse economicamente e giuridicamente apprezzabile in capo alla società agente, non potendosi, per converso, predicare la legittimità di atti che, favorendo le società collegate, non rivestano alcun interesse, fuoriescano completamente dall'oggetto sociale, o addirittura pregiudichino la società operante. (Nell'affermare il principio di diritto che precede, la S.C. ha così confermato la sentenza del giudice di merito che aveva sancito la validità di una fideiussione concessa da una società a responsabilità limitata in favore di società ad essa collegata, rinvenendo, nell'atto fideiussorio, gli estremi dell'interesse giuridicamente apprezzabile e della congruenza con gli scopi sociali della concedente).

Cass. civ. n. 8532/1991

Il collegamento economico-funzionale tra imprese gestite da società di un medesimo gruppo non comporta il venir meno dell'autonomia delle singole società dotate di personalità giuridica distinta, alle quali continuano a far capo i rapporti di lavoro del personale in servizio presso le distinte e rispettive imprese; pertanto, non è di per sé solo sufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato, intercorso fra un lavoratore ed una di tali società, si estendano ad altre dello stesso gruppo, salva, peraltro, la possibilità di ravvisare un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro — anche ai fini della sussistenza o meno del requisito numerico necessario per l'applicabilità della cosiddetta tutela reale del lavoratore licenziato (artt. 18 e 35 della L. 20 maggio 1970, n. 300) — ogni volta che vi sia una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un'unica attività fra vari soggetti e ciò venga accertato in modo adeguato, attraverso l'esame dell'attività delle singole imprese, da parte del giudice del merito, per mezzo degli ampi poteri che a quest'ultimo sono conferiti nel rito del lavoro.

Cass. civ. n. 5123/1991

Il gruppo di imprese non costituisce un soggetto giuridico o comunque un centro di interessi autonomo rispetto alle società collegate e, pertanto, anche ai fini della responsabilità degli amministratori — quando manchi la prova di un accordo fra le varie società, diretto a creare un'impresa unica, con direzione unitaria e patrimoni tutti destinati al conseguimento di una finalità comune e ulteriore — va valutato il comportamento che la legge e l' atto costitutivo impongono rispetto alla società di appartenenza, talché essi rispondono verso la medesima società dell'inosservanza dei loro doveri, senza che sia possibile compensare, in una valutazione globale del loro comportamento, il pregiudizio cagionato a quest'ultima, per effetto di mala gestio, col corrispondente vantaggio di altra società del gruppo.

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V. L. chiede
sabato 08/03/2025
“Buongiorno,
in riferimento al Certificato Camerale che vi invierò secondo le indicazioni che mi darete, pongo la seguente domanda:
La XXX Spa (partecipata per il 51% da Enti Pubblici e per il 49% da soci privati) è una società pubblica o una società privata e se questa rientra (secondo il Camerale) nei casi contemplati dei Dlgs 175/16 e 201/22.
Grazie per l'attenzione.

Consulenza legale i 20/03/2025
Nel senso comune, con il termine società pubblica ci si riferisce ad una società per azioni (più raramente una s.r.l.), partecipata direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali, cioè nella quale detti enti detengono una partecipazione azionaria.
Nello specifico, ai sensi dell’art. 2, lettera m), del D.Lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), una società può dirsi a controllo pubblico quando una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo di cui all’art. 2359 del c.c.
Nel caso di specie, ci troviamo di fronte ad una società partecipata a controllo pubblico, dovuto alla partecipazione maggioritaria di enti pubblici; da ciò consegue l’applicabilità del D Lgs. 175/2016.

L’art. 4 del D.Lgs. 201/2022 (che regolamenta il riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica) individua l’ambito di applicazione del decreto a tutti i servizi di interesse economico generale prestati a livello locale, a loro volta definiti dall’art. 2, lettera c), come “i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale”.

Da una lettura delle attività di cui all’oggetto sociale (attività di studio, ricerca, progettazione, alta formazione e assistenza tecnica, seppur in settori di interesse pubblico), non sembrano essere erogati servizi di tal sorta; pertanto non sembra applicabile il D.Lgs. 201/2022. Ciò, tuttavia, dipende nel concreto dalle attività effettivamente esercitate.

M. M. chiede
mercoledì 14/08/2024
“Salve, l'azienda Alfa Srl aventi 3 soci :(Tizio 75%, Caio 12.5 %, Sempronio 12.5%) esercita attività di impresa funebre, autotrasporto, piante e fiori.
Le mogli di Caio e Sempronio (sposati in regime di separazione di beni) avviano una SRLS (Beta Service) con le quote 50% e 50 % che costruisce e vende loculi cimiteriali in project financing e effettua gestioni cimiteriali.
Volevo sapere se le 2 attività, avendo compagine sociale totalmente diversa, sede diversa, e oggetto sociale diverso, possono essere considerate controllate e collegate e se posso essere considerate in conflitto di interesse tra loro.”
Consulenza legale i 10/09/2024
L’art. 2359, comma 1, del c.c. definisce controllate le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.
Al contempo, il terzo comma definisce collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole; detta influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.

Da un punto di vista meramente formale, pertanto, non sussistono né controllo, né collegamento tra le due società.

Si tenga presente, tuttavia, che può sussistere un intenso collegamento, tale da permettere l’applicazione dell’art. 2359 del c.c., anche quando vi sono società a ristretta base azionaria e familiare; in tali casi, a causa della complicità che connota i rapporti di parentela di primo e secondo grado, anche ove non vi sia un socio effettivamente maggioritario, la giurisprudenza ritiene che un nucleo familiare riesca a detenere il controllo delle quote sociali, perpetrando intese comuni e un’alleanza economica e, quindi, all’adozione di decisioni vantaggiose primariamente per il gruppo, e solo in secondo luogo per le singole persone giuridiche, giungendo così a parlare di collegamento e controllo societario.

La medesima giurisprudenza, tuttavia, chiarisce che l’influenza notevole (da cui scaturisce il collegamento societario) non può essere desunta dalle sole quote o partecipazioni di una certa entità, ma richiede altresì l’esistenza di un “rapporto tra le società”, “intese dirette a finalità comuni”, “una politica societaria convergente” e “l’utilizzo di risorse patrimoniali attinte da ciascuna società partecipante” (Cass. Civ., n. 15879/2007).
Pertanto, non è sufficiente che le due società abbiano avuto in passato rapporti commerciali, che abbiano collaborato o che lo facciano in maniera continuativa, ma affinché si possa parlare di collegamento sono necessarie una strategia comune e convergente, politiche societarie coincidenti e obiettivi economici unificati.

Pur non integrando formalmente i requisiti per la definizione di controllo e di collegamento societario, una valutazione in concreto della sussistenza di tali condizioni pretende la conoscenza nel dettaglio dei rapporti economici tra le due società; la questione, tuttavia, non può essere affrontata in questa sede.

Per quanto concerne l’eventuale conflitto di interessi, si deve premettere che questo sussiste quando gli interessi di cui sono le società sono portatrici si trovano in una relazione di incompatibilità, tale per cui il perseguimento dell'uno comporta il necessario sacrificio dell'altro.
Nel caso in esame, si ritiene di poter affermare che le due società non si trovino, quantomeno astrattamente, in situazione di conflitto di interessi, svolgendo, pur nel medesimo settore, attività completamente differenti.

BRUNO M. chiede
martedì 06/07/2021 - Veneto
“Una società A è monocommittente di un'altra B che dichiara nell'apposita sezione del R.I. di essere soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di A.
Non c'è controllo giuridico nè esistono vincoli contrattuali (ma solo un controllo economico).
domanda: si è nell'ipotesi di controllo ai fini dell'obbligo del bilancio consolidato nell'ipotesi in cui si superino i limiti previsti?
Se a monte di A e B c'è un socio di maggioranza persona fisica, cambia qualcosa?”
Consulenza legale i 13/07/2021
L’art. 25 d.lgs. 127/1991 e succ. mod. al comma 1 stabilisce che le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata che controllano un’impresa debbono redigere il bilancio consolidato.

Il primo presupposto per la redazione del bilancio consolidato, pertanto, è la natura della controllante quale società di capitali o forme giuridiche assimilate (quali società cooperative e mutue assicuratrici). L’incombenza ricade altresì, per effetto dell’art. 111 duodecies delle disp. att. c.c., sulle società di persone, qualora tutti i soci illimitatamente responsabili siano società di capitali.

Il secondo presupposto è l’esercizio del controllo su un’altra impresa, a norma dell’art. 26 del d.lgs. 127/1991.
La prima ipotesi si verifica quando una società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria di altra società (art. 2359 del c.c., comma 1, n. 1). Questa ipotesi si definisce di controllo interno di diritto.
La seconda ipotesi prevista dalla norma si verifica quando una società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria: controllo interno di fatto (art. 2359 del c.c., comma 1, n. 2).
La terza ipotesi è introdotta dall’art. 26, co. 2, D.Lgs. 127/1991, il quale individua alcune ulteriori situazioni idonee a qualificare la sussistenza del requisito del controllo, stabilendo che sono, in ogni caso, considerate controllate le imprese in cui un’altra: per effetto di un contratto o di una clausola statutaria, dispone del diritto di esercitare un’influenza dominante, qualora la normativa vigente lo consenta; in base ad accordi con altri soci, controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto. Ai fini dell’applicazione di ognuno dei predetti criteri, rilevano anche i voti spettanti alle società controllate o fiduciarie, nonché per interposta persona: non devono, invece, essere computati quelli attribuiti per conto di terzi.
Tale ipotesi fa riferimento anche alle società che sono sotto l'influenza dominante di altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali che pongono la prima in una situazione di oggettiva dipendenza economica rispetto all'altra, in quanto dal perdurare del rapporto contrattuale dipende essenzialmente la potenzialità imprenditoriale della società controllata (Campobasso). Si tratta di un controllo esterno.

Il terzo presupposto per la redazione del bilancio consolidato è l’assenza di casi di esonero di cui all’articolo 27 D.Lgs. 127/1991.
In primo luogo non sussiste l’obbligo alla redazione del bilancio consolidato quando il gruppo non supera determinati limiti dimensionali, ovvero quando la controllante, unitamente alle imprese controllate, non ha superato, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti: 20.000.000 di euro nel totale degli attivi degli stati patrimoniali; 40.000.000 di euro nel totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni; 250 dipendenti occupati in media durante l’esercizio.
Non sono soggette all’obbligo le sub-holding, cioè le imprese a loro volta controllate quando la controllante sia titolare di oltre il 95% delle azioni o quote dell’impresa controllata ovvero, in difetto di tale condizione, quando la redazione del bilancio consolidato non sia richiesta almeno sei mesi prima della fine dell’esercizio da tanti soci che rappresentino almeno il 5% del capitale. L’esercizio di questo esonero è condizionato al fatto che l’impresa controllante sia soggetta al diritto di uno Stato membro dell’Unione europea, rediga e sottoponga a controllo il bilancio consolidato secondo la normativa italiana ovvero secondo il diritto di altro Stato membro dell’Unione europea o in conformità ai principi contabili internazionali adottati dall’Unione europea; inoltre, che l’impresa controllata non abbia emesso valori mobiliari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati italiani o dell’Unione europea.
Infine, non sussiste l’obbligo quando tutte le imprese controllate sono irrilevanti, individualmente e nel loro insieme, ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico del gruppo; nonché quando tutte le imprese controllate hanno i requisiti per essere escluse dall’area di consolidamento ai sensi dell’articolo 28 D.Lgs. 127/1991, cioè quando: l’esercizio effettivo dei diritti della controllante è soggetto a gravi e durature restrizioni; in casi eccezionali, non è possibile ottenere tempestivamente, o senza spese sproporzionate, le necessarie informazioni; le loro azioni o quote sono possedute esclusivamente allo scopo della successiva alienazione.

Venendo al controllo esterno, quello eventualmente ravvisabile nel caso di specie, esso consiste in un condizionamento oggettivo ed esterno dell’attività sociale.
Tale controllo deriva da particolari vincoli negoziali, non essendo idonea la sola dipendenza economica a dare luogo a una situazione di controllo in senso giuridico.
A tal fine, non è rilevante un qualsiasi contratto cui consegua un’influenza rilevante, bensì è necessario che il contratto presenti peculiarità di ordine economico, ma soprattutto giuridiche che lascino pronosticare la dipendenza di una società verso la sua controparte contrattuale.
Sotto questo profilo, secondo la giurisprudenza di merito, contratti che tipicamente si prestano all’instaurazione di rapporti dominanti sono quelli di somministrazione, di agenzia, di commissione, di licenza di brevetto o di know how, soprattutto ove accompagnati da un vincolo di esclusiva.
Per configurarsi il controllo esterno, in forza del vincolo contrattuale di subordinazione una società deve essere ridotta alla condizione di società-satellite dell’altra e ciò anche per il periodo successivo alla scadenza dell’accordo.
I sintomi di una posizione contrattuale forte della controparte non dimostrano di per sé una dominanza ed insostituibilità del partner commerciale: in particolare, il controllo esterno non sussiste in ragione della sola reiterazione di ordini contrattuali ove non accompagnati da particolari (e ulteriori) vincoli contrattuali. (Tribunale di Roma, sez. III, 13 giugno 2016, n. 11925)
Da ciò se ne deduce che la mera reiterazione di rapporti negoziali aventi il medesimo oggetto, comunque sintomo di una posizione contrattuale forte di una società rispetto all’altra, dal quale può derivare anche la sostanziale imposizione dei corrispettivi della fornitura, non è comunque sufficiente ad integrare la fattispecie del controllo, in quanto la legge richiede che i rapporti contrattuali che generano quel controllo siano particolari e che dunque, sulla base di essi, la società controllata non possa autonomamente determinare le proprie scelte strategiche in ordine allo svolgimento della propria attività imprenditoriale.
Tale reiterazione di ordini nel tempo non determina, infatti, uno spostamento all’esterno, in capo a un altro soggetto, della direzione dell’attività aziendale (spostamento richiesto per integrare la fattispecie del controllo esterno), in quanto la società subfornitrice può comunque determinare le proprie scelte, come non aderire alle condizioni imposte dalla società committente.
Lo stesso dicasi per il rapporto di mono-committenza, ben potendo la società fornitrice cercare altri committenti.

Sul punto si è espressa anche la Suprema Corte, la quale ha statuito che: “la configurabilità del controllo esterno di una società su di un'altra postula la esistenza di determinati rapporti contrattuali la cui costituzione ed il cui perdurare rappresentino la condizione di esistenza e di sopravvivenza della capacità di impresa della società controllata. L'accertamento della esistenza di tali rapporti […] costituisce indagine di fatto, rimessa, come tale, all'apprezzamento del giudice di merito e sindacabile in sede di legittimità solo per aspetti di contraddizione interna all'iter logico formale della decisione, ovvero per omissione di esame di elementi determinanti per la decisione stessa” (Cass. Civ., n. 12094/2001).

Da ciò se ne deduce che il rapporto di mono-committenza tra le due società non determina necessariamente l’insorgere di un rapporto di controllo ai fini della redazione del bilancio consolidato.
Ciò è vero sempre che non sussistano clausole statutarie che determinano il diritto di esercitare un’influenza dominante da parte dell'impresa A sull'impresa B, di cui il quesito non fa menzione: in tal caso sussisterebbe il controllo che determinerebbe l'insorgenza dell'obbligo di redazione del bilancio consolidato.

Allo stesso modo, la circostanza che la società B sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte della società A non comporta automaticamente l’esistenza del controllo esterno ai sensi dell’art. 26, comma 2, del d.lgs. 127/1991, l’unico astrattamente ipotizzabile nel caso di specie, ravvisabile invece in presenza di requisiti ulteriori rispetto a quelli di cui alla fattispecie concreta del quesito, come sopra esposto; né delle altre forme di controllo ai sensi della medesima norma.
Di conseguenza, non determina di per sé l’insorgere dell’obbligo di redazione del bilancio consolidato.

Al contrario, ai sensi dell’art. 2497-sexies, si presume salvo prova contraria (presunzione relativa) che l'attività di direzione e coordinamento di società sia esercitata dalla società o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci o che comunque le controlla ai sensi dell'articolo 2359.
L’applicazione della normativa pubblicitaria relativa all’attività di direzione e coordinamento, infatti, dovrebbe ispirarsi al principio di effettività e quindi l’iscrizione presso il Registro delle imprese dovrebbe in ogni caso contemplare la società o l’ente che in concreto esercita l’attività di direzione e coordinamento, a prescindere dalla circostanza che essa consolidi il bilancio della o delle controllate ovvero eserciti su di esse il controllo ex. art. 2359 C.C. (A. Giardino)

Infine, il fatto che a monte di entrambe le società ci sia un socio persona fisica non comporta l’integrazione della fattispecie del controllo ai fini della redazione del bilancio consolidato, tanto che le norme di riferimento citate parlano esclusivamente di “società” o “imprese”, mai di soggetti persone fisiche.
Tale ultima circostanza potrebbe, eventualmente, determinare l’insorgenza di un’attività di direzione e coordinamento da parte della persona fisica titolare delle partecipazioni societarie, con conseguente individuazione di una holding (capogruppo) occulta proprio nella persona fisica, ma soltanto se l’attività da essa esercitata trascenda il normale esercizio dei diritti sociali e del controllo delle società partecipate, e venga svolta con i requisiti della professionalità e della stabilità dell'organizzazione di tale propria attività (cfr., ex multis, Cass. Civ., 6 marzo 2017, n. 5520; Cass. Civ., 13 marzo 2003, n. 3724; Cass. Civ., 26.luglio 2016, n. 15346).


Ivan G. A. chiede
giovedì 26/03/2020 - Lombardia
“buongiorno,
Vorrei sapere se le due seguenti società sono collegate o controllate.
Al. srl piva ....
S. srl piva ....

senior srl è di proprietà (100% delle azioni ) di al.i. g.
al.srl è per circa il 70% di proprietà di al. srl”
Consulenza legale i 07/04/2020
La risposta al quesito richiede il richiamo all'art. 2359 del c.c., a mente del quale "sono considerate società controllate:1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa".

Ebbene, considerato che senior srl (si intende che "di proprietà di allix srl" sia da intendere come "di proprietà di senior srl") dispone di quote di partecipazione in allix srl per circa il 70% del capitale sociale, si deve concludere che senior srl è in grado di esprimere la maggioranza dei voti nell'assemblea ordinaria di allix srl, con la conseguenza che tra le due società sussiste un rapporto di controllo.



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