(massima n. 1)
L'azione di responsabilità prevista dall'art. 2497 cod.civ., esercitabile nel caso di fallimento dal curatore, può essere rivolta nei confronti delle società o gli enti che, esercitando attività di direzione e coordinamento di società, agiscono nell'interesse imprenditoriale proprio o altrui in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società medesime. Ove sia dedotto un mero vincolo di fatto, scaturente da una dipendenza economica e tecnologica delle società asseritamente eterodirette e dall'erogazione del credito a lungo termine a loro favore, con affrancamento dalla necessità del ricorso al finanziamento bancario, difettano le condizioni per applicare le presunzioni scaturenti dal combinato disposto degli artt. 2497 sexies e 2359, comma 1, n.3, cod.civ., la quale ultima disposizione esige inequivocabilmente l'esistenza di un vincolo contrattuale.