Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 7930 del 20 marzo 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

L'azione di responsabilità prevista dall'art. 2497 cod.civ., esercitabile nel caso di fallimento dal curatore, può essere rivolta nei confronti delle società o gli enti che, esercitando attività di direzione e coordinamento di società, agiscono nell'interesse imprenditoriale proprio o altrui in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società medesime. Ove sia dedotto un mero vincolo di fatto, scaturente da una dipendenza economica e tecnologica delle società asseritamente eterodirette e dall'erogazione del credito a lungo termine a loro favore, con affrancamento dalla necessità del ricorso al finanziamento bancario, difettano le condizioni per applicare le presunzioni scaturenti dal combinato disposto degli artt. 2497 sexies e 2359, comma 1, n.3, cod.civ., la quale ultima disposizione esige inequivocabilmente l'esistenza di un vincolo contrattuale.

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