Cass. civ. n. 22403/2025
La postergazione del credito per la restituzione dei finanziamenti dei soci, ai sensi dell'art. 2467 c.c., e dei finanziamenti effettuati da chi esercita attivitā di direzione e coordinamento, ai sensi dell'art. 2497-quinquies c.c., in quanto facente parte della disciplina tipica delle societā di capitali, non si estende e quindi non si applica all'ipotesi di finanziamento di un ente pubblico in favore di una fondazione da esso costituita, quantunque l'atto costitutivo e lo statuto riservino all'ente pubblico un ruolo dominante nella designazione degli amministratori della fondazione.
Cass. civ. n. 22166/2025
In materia fallimentare, il diritto alla restituzione del finanziamento concesso alla societā dai soci (art. 2467 c.c.) o dai soggetti che esercitano attivitā di direzione e coordinamento (art. 2497-quinquies c.c.) č postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori, anche se i finanziamenti sono stati effettuati in forme diverse dal contratto di credito.
Cass. civ. n. 18599/2025
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 2467 e 2497-quinquies c.c., stante l'esigenza di tutela dei creditori da finalitā elusive, devono considerarsi postergati anche i finanziamenti effettuati, nell'ambito dell'attivitā di direzione e coordinamento infragruppo, dalla societā controllante in favore della societā controllata tramite l'intermediazione di altra societā che controlla la societā finanziata ed č a sua volta controllata dalla societā finanziatrice (cd. "finanziamento discendente").
Cass. civ. n. 16393/2007
La proposizione normativa contenuta nell'art. 2467 cod. civ. - secondo cui il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della societā č postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della societā, deve essere restituito - č applicabile, come reso evidente dal secondo comma della disposizione, non a ogni forma di finanziamento da parte dei soci, ma, esclusivamente, alla figura dei cosiddetti prestiti anomali o "sostitutivi del capitale" al fine di porre rimedio alle ipotesi di sottocapitalizzazione cosiddetta nominale. Pertanto, in caso di impugnazione della delibera assembleare di rimborso di finanziamenti ritenuti anomali nel senso appena chiarito, la parte impugnante deve provare che la deliberazione medesima sia stata adottata in presenza di un eccesso di indebitamento rispetto al patrimonio netto della societā, o di una situazione finanziaria in cui sarebbe stato ragionevole un conferimento, ovvero, in una fase in cui la societā, in reazione all'attivitā in concreto esercitata, aveva la necessitā delle risorse messe a disposizione dai socie finanziatori e non sarebbe stata in grado di rimborsarli.