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Articolo 1747 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Impedimento dell'agente

Dispositivo dell'art. 1747 Codice Civile

L'agente che non è in grado di eseguire l'incarico affidatogli(1) deve dare immediato avviso al preponente. In mancanza è obbligato al risarcimento del danno [1727].

Note

(1) L'impossibilità deve dipendere da una causa sopravvenuta, in quanto quella originaria impedisce il sorgere stesso del rapporto contrattuale (v. 1463 c.c.). Se il rapporto di agenzia è a tempo indeterminato, esso si estingue se l'impossibilità perdura fino a quando il preponente non ha più interesse ad esigere la prestazione. Se è a tempo determinato, il preponente può recedere dal contratto se non ha interesse all'adempimento parziale (cioè alla parte di prestazione svolta prima del verificarsi della causa di impossibilità sopravvenuta, v. 1256 c.c.).

Ratio Legis

La norma, espressione del principio di buona fede (1175 c.c.), è posta a tutela del preponente.

Spiegazione dell'art. 1747 Codice Civile

L'obbligo dell'agente di dare avviso immediato al preponente quando non è in grado di eseguire l'incarico

L'art. 1747 segue le direttive segnate dall'ultimo comma dell'articolo 1718.
Nel caso del mandato chi riceve un incarico, purché questo rientri nella sua normale attività professionale, deve nell'interesse del mandante e soprattutto per la tutela degl'interessi generali del commercio, provvedere, anche se non accetta l'incarico, alla custodia delle cose che gli sono spedite per conto del mandante, e tutelare i diritti di quest'ultimo di fronte al vettore, dandone al mandante immediato avviso.

L'agente, soprattutto quando ha un'organizzazione a impresa ed è riuscito ad affermarsi anche su piazze lontane, riceve le richieste pure da chi non ha avuto mai con lui rapporti. Chi si rivolge ad un'agenzia per un affare che rientra nella normale attività di questa ha la fiducia che l'agente non gli rifiuterà la prestazione. Se contrariamente alle previsioni l'agente non può o non vuole accettare l'incarico, deve darne avviso immediato al preponente perché questo possa provvedere in altro modo. Se accetta l'incarico e sopravvengono circostanze che gl'impediscono di eseguirlo, deve ugualmente avvertire il preponente. Nell'uno e nell'altro caso se omette l'avviso si espone alla responsabilità per danni. Basta per altro l'avviso a porre l'agente al riparo da ogni responsabilità. Se il preponente nonostante l'avviso persiste nella volontà di valersi dell'opera dell'agente, lo fa a suo rischio.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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