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Articolo 1745 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Rappresentanza dell'agente

Dispositivo dell'art. 1745 Codice Civile

Le dichiarazioni che riguardano l'esecuzione del contratto concluso per il tramite dell'agente e i reclami relativi alle inadempienze contrattuali sono validamente fatti all'agente(1).

L'agente può chiedere i provvedimenti cautelari(2) nell'interesse del preponente e presentare i reclami che sono necessari per la conservazione dei diritti spettanti a quest'ultimo.

Note

(1) Si tratta di un potere di rappresentanza passiva extragiudiziale che viene riconosciuto "ex lege".
(2) Si tratta di una rappresentanza processuale attiva volta ad apprestare al preponente una tutela urgente che consente all'agente di chiedere, ad esempio, un sequestro conservativo (671 c.p.c.).

Ratio Legis

La norma consente che l'agente sia dotato di qualche potere rappresentativo se questo è strettamente connesso alla sua attività ovvero il suo esercizio è volto a slavaguardare gli interessi del preponente.

Spiegazione dell'art. 1745 Codice Civile

La rappresentanza passiva dell'agente

L'articolo 1745 riconosce all'agente la cosiddetta rappresentanza passiva del preponente entro limiti determinati.
L'agente può ricevere le dichiarazioni che riguardano l'esecuzione del contratto concluso per il suo tramite e i reclami relativi alle inadempienze contrattuali.


La gestione rappresentativa dello stesso

Nell'interesse del preponente è data all'agente anche una limitata gestione rappresentativa. Egli può chiedere provvedimenti cautelari e presentare i reclami necessari per conservare i diritti spettanti al preponente. Poiché a tal riguardo nessuna limitazione è posta dalla legge, l'agente può chiedere tutti i provvedimenti cautelari e presentare tutti i reclami che il preponente stesso potrebbe chiedere o presentare relativamente all'affare concluso per il tramite dell'agente.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

721 In via normale, e salvo patto contrario, la nomina di un agente implica esclusività della preposizione di lui, quando una preposizione plurima darebbe luogo a concorrenza. La regola vale bilateralmente; quindi, per la stessa zona e per lo stesso ramo di commercio, nè l'imprenditore può conferire l'incarico separatamente a più agenti, nè l'agente può assumerlo per conto di più imprenditori concorrenti. Anche se l'agente non sia abilitato a concludere i contratti in rappresentanza del preponente, qualche limitata funzione rappresentativa può tuttavia rientrare, e in pratica normalmente rientra, nell'ambito delle sue attribuzioni. L'agente ha infatti la rappresentanza passiva del preponente per alcuni atti inerenti o conseguenti all'esecuzione del contratto concluso per il suo tramite (in specie per le proteste e i reclami elevati da terzi contraenti) e deve provvedere alla tutela urgente dei diritti dell'imprenditore (art. 1745 del c.c.) : qui si ha una rappresentanza ex lege, mentre deve risultare dalla convenzione ogni altro potere rappresentativo, come, ad esempio, quello concernente la riscossione dei crediti e la concessione di sconti o di dilazioni (1744).

Massime relative all'art. 1745 Codice Civile

Cass. civ. n. 28130/2021

In caso di illegittima revoca di mandato di agenzia conferito a società in accomandita semplice, il termine di prescrizione dell'azione risarcitoria promossa dalla socia accomandante per il risarcimento dei danni da perdita di affari vantaggiosi per mancata disponibilità di utili decorre dal momento in cui tale mancata disponibilità si manifesti e determini la mancata conclusione dell'affare, non spiegando incidenza sulla nascita del diritto risarcitorio (e, quindi, sulla decorrenza del termine di prescrizione) il giudicato sulla illegittimità della revoca. (Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 17/01/2019).

Cass. civ. n. 18001/2021

Nel contratto di agenzia, la rappresentanza attiva e passiva dell'agente è limitata alla ricezione dei reclami relativi alle inadempienze contrattuali ed al promovimento delle procedure cautelari nell'interesse del preponente; pertanto, essa non comprende il potere di riconoscimento dei diritti né quello di accettare la restituzione della merce da parte del cliente, salvo lo specifico ed eccezionale conferimento di un potere di rappresentanza piena, il quale rende applicabili, oltre alle norme dell'agenzia, anche quelle del mandato.

Cass. civ. n. 15645/2017

Il principio dell'apparenza del diritto, riconducibile a quello più generale della tutela dell'affidamento incolpevole, può essere invocato con riguardo alla rappresentanza, allorché, indipendentemente dalla richiesta di giustificazione dei poteri del rappresentante ex art. 1393 c.c., non solo vi sia la buona fede del terzo che abbia concluso atti con il falso rappresentante, ma vi sia anche un comportamento colposo del rappresentato, tale da ingenerare nel terzo la ragionevole convinzione che il potere di rappresentanza sia stato effettivamente e validamente conferito al rappresentante apparente.

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