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Articolo 1744 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Riscossioni

Dispositivo dell'art. 1744 Codice Civile

L'agente non ha facoltà di riscuotere i crediti del preponente(1). Se questa facoltà gli è stata attribuita [2213 comma 2](2), egli non può concedere sconti o dilazioni senza speciale autorizzazione [2210].

Note

(1) Pertanto il pagamento fatto nelle sue mani non è efficace e non libera il debitore (1188 c.c.).
(2) Tale facoltà può essere attribuita espressamente o tacitamente, per un singolo o per tutti gli affari da compiere. Se essa viene attribuita, l'agente agisce quale procuratore all'incasso (1188 c.c.) ed il pagamento fatto nelle sue mani libera il debitore, che paga bene. Normalmente l'agente non ha diritto ad un compenso per questa ulteriore attività materiale, a meno che la riscossione dei crediti non sia stata espressamente prevista quale obbligazione accessoria nella stipula del contratto di agenzia.

Ratio Legis

La norma si spiega considerando che l'agente non ha l'incarico di concludere i contratti ma solo di promuoverne la stipula. Peraltro, anche laddove la facoltà di riscossione gli sia riconosciuta, questa rimane un attività meramente materiale e non implica la possibilità di concedere sconti o dilazioni.

Spiegazione dell'art. 1744 Codice Civile

Attribuzione all'agente della facoltà di riscuotere crediti

La norma si spiega con riguardo alla configurazione del rap­porto. L'agente promuove l'affare ma non lo conclude. Egli trasmette la proposta appoggiandola con le sue informazioni; il cliente e la ditta discutono l'affare e se si accordano lo concludono; l'affare promosso dall'agente appartiene al preponente. L'agente non ha quindi la facoltà di riscuotere i crediti del preponente e il terzo non può eseguire regolarmente i pagamenti nelle mani di lui. Il preponente può conferire detta facoltà all'agente; tuttavia questo non può concedere sconti o dilazioni senza speciale autorizzazione.

La legge non specifica se l'attribuzione della facoltà di riscuotere i crediti e l'autorizzazione a concedere sconti o dilazioni debbano essere dati per iscritto. Nel silenzio del testo legislativo non si può affermare la necessità dell'atto scritto. L'agente però è interessato a costituirsi la prova documentale dei suoi speciali poteri, giacché altrimenti in caso di contestazione egli è tenuto a darne la prova.


Se l'agente autorizzato a riscuotere può concedere dilazioni

Non pare che l'agente a cui è stata attribuita la facoltà di riscuotere i crediti possa anche senza speciale autorizzazione concedere dilazioni di pagamento in conformità degli usi di piazza. La presunzione di autorizzazione posta espressamente dall'art. 1732 per il commissionario non è stata ripetuta per l'agente. Non è sufficiente la norma del secondo comma dell'art. 1746 a giustificare l'applicazione al rapporto di agenzia della regola dettata per la commissione. L'art. 1746, comma 2, richiama per l'agenzia l'osservanza degli obblighi che incombono al commissionario: la concessione delle dilazioni di uso non è configurabile come un obbligo del commissionario indipendentemente dalla espressa volontà del committente di concederle. L'art. 1744 inoltre vieta all'agente di concedere sconti o dilazioni senza speciale autorizzazione e non distingue circa la natura di essi.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

721 In via normale, e salvo patto contrario, la nomina di un agente implica esclusività della preposizione di lui, quando una preposizione plurima darebbe luogo a concorrenza. La regola vale bilateralmente; quindi, per la stessa zona e per lo stesso ramo di commercio, nè l'imprenditore può conferire l'incarico separatamente a più agenti, nè l'agente può assumerlo per conto di più imprenditori concorrenti. Anche se l'agente non sia abilitato a concludere i contratti in rappresentanza del preponente, qualche limitata funzione rappresentativa può tuttavia rientrare, e in pratica normalmente rientra, nell'ambito delle sue attribuzioni. L'agente ha infatti la rappresentanza passiva del preponente per alcuni atti inerenti o conseguenti all'esecuzione del contratto concluso per il suo tramite (in specie per le proteste e i reclami elevati da terzi contraenti) e deve provvedere alla tutela urgente dei diritti dell'imprenditore (art. 1745 del c.c.) : qui si ha una rappresentanza ex lege, mentre deve risultare dalla convenzione ogni altro potere rappresentativo, come, ad esempio, quello concernente la riscossione dei crediti e la concessione di sconti o di dilazioni (1744).

Massime relative all'art. 1744 Codice Civile

C. giust. UE n. 17572/2020

In tema di contratto di agenzia, il conferimento dell'incarico di riscossione all'atto della stipula del contratto fa presumere - attesa la natura corrispettiva del rapporto - che il compenso per tale attività sia compreso nella provvigione pattuita, che va riferita al complesso dei compiti affidati, mentre essa va separatamente compensata se il relativo incarico sia conferito nel corso del rapporto e costituisca una prestazione accessoria ulteriore rispetto a quella originariamente prevista dal contratto, a meno che non risulti accertata la volontà delle parti di procedere ad una novazione che, prevedendo nuovi obblighi a carico dell'agente, lasci invariati quelli del preponente.

Cass. civ. n. 7467/2018

Lo svolgimento da parte dell'agente di attività di incasso per conto del preponente dei corrispettivi dovuti dai clienti non costituisce un elemento essenziale o naturale del contratto di agenzia, ma soltanto un compito ulteriore che le parti possono convenire, per cui viene escluso il diritto ad un compenso per la suddetta attività quando manchi una pattuizione negoziale per l'attribuzione di un incarico di riscossione, alla luce dell'art. 6 dell'accordo economico collettivo 19 dicembre 1979 per gli agenti e rappresentanti di commercio di aziende industriali (vigente alla data della nascita del rapporto) che prevede tale compenso solo quando sussista un obbligo particolare e ulteriore dell'agente, e non un'attività meramente facoltativa di riscossione che il medesimo può svolgere nel proprio interesse.

Cass. civ. n. 15645/2017

In tema di contratto di subagenzia, le somme riscosse dal subagente non entrano, di regola, direttamente nel patrimonio dell'impresa assicuratrice, ma in quello dell'agente-subpreponente, in capo al quale sorge contestualmente l'obbligo di rimettere alla prima un importo pari ai premi riscossi, detratte le provvigioni.

Cass. civ. n. 21079/2013

In tema di rapporto di agenzia, poiché lo svolgimento da parte dell'agente di attività di incasso, per conto del preponente, dei corrispettivi dovuti dai clienti non costituisce un elemento essenziale o naturale del contratto di agenzia, ma soltanto un compito ulteriore che le parti possono convenire, quando la facoltà e l'obbligo di riscuotere i crediti del preponente siano intervenuti nel corso del rapporto di agenzia, deve ritenersi che l'attività di esazione costituisca prestazione accessoria e ulteriore rispetto all'originario contratto, e richieda una sua propria remunerazione, in base alla generale normativa sul lavoro autonomo e, specificamente, all'art. 2225 c.c..

Cass. civ. n. 9353/2012

In tema di contratto di agenzia, l'attribuzione all'agente della facoltà di riscossione dei crediti del preponente, di cui all'art. 1744 c.c., può avvenire in qualunque forma ed essere provata nei modi ordinari. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva ritenuto raggiunta la prova dell'attribuzione, mediante autorizzazione telefonica, di detta facoltà di riscuotere i crediti in base alla testimonianza resa dal procacciatore di affari incaricato di promuovere la conclusione del contratto di vendita dedotto in lite).

Cass. civ. n. 6024/2011

In tema di disciplina del rapporto di agenzia ed in base alla previsione dell'art. 3, terzo e quarto comma, del Rapporto Economico Collettivo del 9 giugno 1988, l'agente non ha facoltà di riscuotere per la ditta, salvo diverso accordo scritto, e l'obbligo di stabilire specifico compenso non sussiste per il caso in cui svolga la sola attività di recupero degli insoluti. Ne consegue che, ove l'attività di incasso svolta dall'agente riguardi soltanto i crediti non onorati alla scadenza, nulla è dovuto all'agente medesimo a titolo di incasso. 

Cass. civ. n. 15484/2006

In tema di agenzia, l'attribuzione all'agente della facoltà di riscuotere può essere concessa in qualunque forma e provata con ogni mezzo di prova, anche per presunzioni.

Cass. civ. n. 10774/2004

In tema di contratti di agenzia, la regola stabilita dall'Accordo economico collettivo del 19 dicembre 1979 per i contratti stipulati a partire dal gennaio 1980, in base alla quale le parti individuali sono obbligate, senza possibilità di deroga, a determinare una provvigione separata per gli affari per i quali sussista per l'agente il compito di riscuotere in modo continuativo per il proponente, trova applicazione anche per gli accordi individuali — successivi a tale data — con cui le parti abbiano inteso modificare il contratto originario contemplando l'incarico di riscossione inizialmente non previsto.

Cass. civ. n. 469/2003

In tema di rappresentanza processuale dell'agente di assicurazione, si deve distinguere a seconda che vi sia o meno conferimento di poteri rappresentativi, nel senso che, se il conferimento vi è, la rappresentanza deriva dal relativo atto e, a norma degli artt. 1744,1752, 1753 c.c., può estendersi alla riscossione dei premi a prescindere dalla circostanza se l'agente è a gestione libera o legato all'impresa assicuratrice da un rapporto di subordinazione, mentre, se il conferimento non vi è, la rappresentanza deriva dall'art. 1903 c.c. ed è limitata alle sole obbligazioni che dipendono dal contratto di assicurazione stipulato dall'agente. Ciò premesso, qualora un medesimo soggetto sia agente di due diverse imprese assicuratrici appartenenti ad un medesimo gruppo, l'agente in ogni caso non ha la legittimazione processuale ad agire per il pagamento dei ratei di premio relativi alla polizza stipulata con una società, qualificandosi come agente e rappresentante processuale dell'altra società.

Cass. civ. n. 4790/1999

L'attribuzione all'agente della facoltà di riscuotere i premi secondo la previsione dell'art. 1744 c.c. presuppone un potere rappresentativo o, comunque, un'indicazione al creditore della persona autorizzata a ricevere il pagamento a norma dell'art. 1188, che instaura quel rapporto di commissione idoneo, a norma dell'art. 2049 c.c., a far sorgere la responsabilità del soggetto che ha conferito l'incarico, per il fatto illecito compiuto dall'incarico nell'esercizio dell'incombenza affidatagli. (Nel caso di specie la S.C. ha rigettato il motivo di ricorso con il quale si contestava la responsabilità ex art. 2049 per il fatto illecito compiuto dall'agente che, nell'attività di promotore finanziario, si era appropriato di somme versate dai risparmiatori, costituenti l'importo dell'investimento).

Cass. civ. n. 1322/1998

Se l'agente di assicurazione ha la facoltà di rilasciare la quietanza dei premi (art. 1744 c.c.) soltanto su moduli predisposti e firmati dalla società assicuratrice, egli agisce come adiectus solutionis causa e non come rappresentante di essa.

Cass. civ. n. 8110/1995

Atteso che l'agente non ha la facoltà di riscuotere i crediti del preponente, salvo che questi gli abbia (espressamente) conferito tale incarico (art. 1744 c.c.), qualora l'originaria stipulazione del contratto di agenzia preveda la facoltà dell'agente di riscuotere i crediti del preponente, l'esercizio di tale facoltà non dà luogo ad un autonomo rapporto e non richiede uno specifico compenso; quando invece la facoltà e l'obbligo siano intervenuti nel corso del rapporto, deve ritenersi che l'attività di esazione costituisca prestazione accessoria e ulteriore rispetto all'originario contratto, e richieda una sua propria remunerazione, in base alla generale normativa sul lavoro autonomo e, specificamente, all'art. 2225 c.c. Alla stregua di questo il corrispettivo, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe professionali o gli usi, è stabilito dal giudice in relazione al risultato ottenuto e al lavoro normalmente necessario per ottenerlo, con statuizione insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione immune da vizi logici e da errori di diritto.

Cass. civ. n. 2356/1994

Nel rapporto di agenzia, l'agente non ha diritto ad uno specifico compenso dell'attività di riscossione di crediti per conto del preponente, ove manchino i requisiti stabiliti dalla contrattazione collettiva applicabile per il conferimento del relativo incarico (nella specie, con riguardo alla natura continuativa dell'incarico stesso, al suo conferimento in forma scritta ed alla previsione di una responsabilità dell'agente per errori contabili); quando tale attività sia stata di fatto comunque svolta, un diritto al compenso può essere fatto valere con l'azione generale di arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c., spettando all'agente la prova dell'arricchimento del preponente.

Cass. civ. n. 3309/1991

Con riferimento alla disciplina legale del contratto di agenzia, ove l'incarico di riscuotere crediti del preponente sia previsto fin dall'inizio nella convenzione regolatrice del rapporto, il compenso per tale attività deve presumersi compreso nella provvigione pattuita, la quale deve intendersi determinata con riferimento al complesso dei compiti affidati all'agente, mentre la medesima attività va separatamente compensata nel caso in cui il relativo incarico sia stato conferito all'agente nel corso del rapporto e costituisca una prestazione accessoria ulteriore rispetto all'originario contratto, a meno che non risulti accertata la volontà delle parti di procedere ad una novazione che, prevedendo nuovi obblighi a carico dell'agente, lasci invariati quelli del preponente. 

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