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Articolo 1753 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Agenti di assicurazione

Dispositivo dell'art. 1753 Codice Civile

Le disposizioni di questo capo sono applicabili anche agli agenti di assicurazione(1), in quanto non siano derogate dalle norme corporative o(2) dagli usi e in quanto siano compatibili con la natura dell'attività assicurativa.

Note

(1) In considerazione della natura di parziale autonomia che caratterizza l'operato dell'agente (1742 c.c.), la norma si riferisce agli agenti c.d. in gestione libera, cioè autonomi in quanto non inquadrati come dipendenti dalla compagnia di assicurazione, c.d. agenti in economia (v. 1903 c.c.).
(2) L'espressione "dalle norme corporative o" è da ritenersi abrogata dal D. lgs. lgt. 23 novembre 1944, n. 369 e dal R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.

Ratio Legis

L'estensione si giustifica in quanto gli agenti di assicurazione autonomi svolgono attività analoga a quella dell'agente, cioè di promozione della conclusione di contratti per conto della compagnia assicuratrice (1903 c.c.).

Spiegazione dell'art. 1753 Codice Civile

La disciplina del codice e l'oggetto del rapporto di agenzia

La disciplina del codice vale per tutte le forme concrete che il rapporto di agenzia può assumere in relazione alla specifica attività dell'agente; vale di regola anche quando l'agente si occupa di affari di assicurazione.
Le imprese di assicurazione si servono largamente dell'opera degli agenti per estendere al massimo possibile la loro sfera di azione; per raccogliere, mantenere e sviluppare la clientela e per sorvegliarla. Dette imprese senza un ottimo servizio di agenzia sono sopraffatte dalla concorrenza o naufragano nei rischi.
Vi sono agenti che hanno il compito limitato di promuovere la conclusione di contratti di assicurazione e altri che concludono i contratti in rappresentanza dell'impresa.


Gli agenti di assicurazione con rappresentanza

L'art. 1903 richiama per gli agenti di assicurazione con rappresentanza il principio generale dell'art. 1752 che la rappresentanza deve essere conferita dal preponente e riconosce a essi poteri non dissimili da quelli degl'institori.
Gli agenti di assicurazione con rappresentanza, infatti, oltre a concludere i contratti possono compiere gli atti che concernono le modificazioni e la risoluzione dei contratti stessi. Le limitazioni a tali facoltà devono risultare dalla procura, che deve essere pubblicata nelle forme stabilite dalla legge (cfr. art. 2207).

Conformemente a quanto l'art. 2204, 2° comma, dispone per l'institore, gli agenti di assicurazione con rappresentanza hanno la legittimazione processuale attiva e passiva per i giudizi relativi alle obbligazioni dipendenti dagli atti compiuti nell'esecuzione dell'incarico davanti l'autorità giudiziaria del luogo in cui ha sede l'agenzia presso la quale è stato concluso il contratto.
Con riguardo a tali norme speciali, l'art. 1753, nel dichiarare l'applicabilità agli agenti di assicurazione delle disposizioni del contratto di agenzia, pone la limitazione della compatibilità di esse con la natura dell'attività assicurativa e la riserva che le disposizioni stesse non siano derogate dagli usi.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 1753 Codice Civile

Cass. civ. n. 12033/2020

In tema di contributi a favore degli enti previdenziali privatizzati, cui va attribuita la natura di prestazioni patrimoniali obbligatorie, opera la riserva di legge di cui all'art. 23 Cost., sicché, in assenza di una disposizione legislativa che lo preveda, va escluso che i sub-agenti assicurativi siano soggetti all'obbligo di iscrizione all'ENASARCO; né tale obbligo può conseguire ad una equiparazione ai sub-agenti di commercio, da cui si distinguono per il settore produttivo di appartenenza che li rende, piuttosto, assimilabili agli agenti assicurativi, la cui disciplina, ai sensi dell'art. 1753 c.c., è contenuta negli usi e negli accordi collettivi di settore e, solo in mancanza, nelle norme del codice civile in materia di agenti di commercio.

Cass. civ. n. 19586/2010

Il patto di non concorrenza stipulato tra agenti di assicurazione è valido solo nell'ambito della medesima zona e clientela, mentre deve ritenersi nullo per le parti eccedenti, con esclusione di ogni derogabilità da parte degli usi e dalla contrattazione collettiva attesa la natura indisponibile alle parti della previsione di cui all'art. 1751 bis, primo comma, c.c..

Cass. civ. n. 15190/2004

Il contratto di agenzia assicurativa va tenuto distinto da quello di subagenzia - che postula la conclusione dei contratti di assicurazione soltanto per conto dell'agente, e non anche dell'impresa assicuratrice - in quanto le due fattispecie negoziali, pur avendo contenuto sostanzialmente identico, si differenziano nettamente con riguardo alla persona del preponente, che, nel contratto di agenzia, è l'impresa, mentre in quello di subagenzia è l'agente. La subagenzia costituisce, quindi, una particolare fattispecie di contratto derivato (o subcontratto), unilateralmente e funzionalmente collegato al contratto principale di agenzia, che ne costituisce il necessario presupposto - sì che al primo si applica la disciplina del contratto principale, ex artt. 1742-1753 c.c., nei limiti consentiti (o imposti) dal collegamento funzionale -, con esclusione, peraltro, dell'applicabilità delle norme relative all'esercizio del potere rappresentativo con efficacia nei confronti dell'impresa assicuratrice (artt. 1745 e 1903 c.c.), a meno che quest'ultima non attribuisca tale poteri direttamente al subagente. A tanto consegue che le somme riscosse dal subagente non entrano direttamente nel patrimonio dell'impresa assicuratrice, ma in quello dell'agente-subpreponente, salvo il sorgere, in capo a quest'ultimo, di un contestuale obbligo di ritrasferimento delle somme ricevute dal subagente (ragguagliate ai premi riscossi, detratta la provvigione) all'impresa assicuratrice.

Cass. civ. n. 9386/2001

In base a quanto dispone l'art. 1753 c.c., la disciplina degli agenti di assicurazione è contenuta negli usi e negli accordi collettivi del settore e solo in mancanza di questi è consentito applicare in via analogica le norme del codice civile in materia di agenti di commercio; pertanto, ove il rapporto dell'agente di assicurazione sia disciplinato da apposito accordo collettivo, è quest'ultimo ad essere applicabile in via esclusiva, prevalendo, in caso di contrasto, sulle correlative disposizioni codicistiche previste per l'agente di commercio. (Nella specie, la Suprema Corte ha cassato sul punto la sentenza di merito che aveva dichiarato la nullità dell'art. 13, terzo comma, dell'accordo economico nazionale 28 luglio 1994, che, in materia di determinazione dell'indennità sostitutiva del preavviso, prevedeva criteri di calcolo contrastanti con l'art. 1750 c.c.).

Cass. civ. n. 7033/1999

In tema di rappresentanza processuale dell'agente di assicurazioni deve distinguersi il caso in cui non vi è conferimento di potere rappresentativo da parte della società da quello opposto. Nel primo la rappresentanza è fondata sull'art. 1903 c.c. ed è limitata alle obbligazioni dipendenti dal contratto di assicurazione stipulato dall'agente; nel secondo deriva dall'atto di conferimento, ai sensi degli artt. 1744, 1752 e 1753 c.c. che non è necessario menzionare espressamente, essendo sufficiente che l'agente indichi la propria qualità — e può estendersi alla riscossione dei premi anche di contratti stipulati da un altro agente, ma appartenenti allo stesso portafoglio, indipendentemente dalla circostanza che l'agente sia a gestione libera o legato all'impresa da un rapporto di subordinazione.

Cass. civ. n. 10510/1998

In caso di risoluzione del rapporto di agenzia ad iniziativa della Compagnia di assicurazioni preponente, il diritto di rivalsa alla stessa riconosciuto dall'Accordo nazionale 16 settembre 1981 nei confronti dell'agente subentrante quanto alla componente dell'indennità di fine rapporto, corrisposta all'agente uscente, di cui all'art. 24 e seguenti (calcolata in proporzione alla media annua delle provvigioni liquidate negli ultimi tre esercizi), trova giustificazione nella circostanza che tale parte del trattamento di fine rapporto vale a compensare il vecchio agente della perdita di clientela di cui si avvantaggia quello subentrante. Ne consegue che corrisponde a razionalità la esercitabilità di detta rivalsa, per la quota di ragione, in caso di affiancamento di un coagente all'agente in carica, disposto dalla Compagnia a norma dell'art. 36, e di opzione del vecchio agente per l'immediata corresponsione delle indennità, così come precisato da nota a verbale all'articolo citato, sulla base di un configurato nuovo inizio del rapporto a tutti gli effetti anche nei confronti del vecchio agente. Né può ritenersi là sussistenza di un illegittimo frazionamento dell'originario rapporto e di un danno per l'agente, poiché l'affiancamento del coagente non costituisce un fittizio frazionamento del rapporto, ma determina, quanto meno agli effetti dell'indennità di risoluzione, un nuovo rapporto e la minore somma che l'agente finisce per ricevere al termine dei due rapporti è giustificata dalla corresponsione di tutte le indennità alla fine del primo rapporto, peraltro con l'applicazione di un piano di ammortamento molto favorevole per la quota soggetta a rivalsa.

Cass. civ. n. 9662/1998

Non costituisce un'impresa autonoma un'agenzia dell'Ina (Istituto Nazionale delle Assicurazioni) che non sia stata concessa a imprenditori autonomi ex art. 12 R.D. 20 maggio 1926 n. 933, ma venga gestita in economia come agenzia diretta per delibera del Consiglio di Amministrazione dell'istituto stesso ex art. 15 del decreto menzionato. In tal caso l'agenzia fa parte dell'Ina e i dipendenti dell'agenzia devono considerarsi dipendenti dell'istituto.

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