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Articolo 1678 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Nozione

Dispositivo dell'art. 1678 Codice Civile

(1)Col contratto [1321] di trasporto il vettore(2) si obbliga, verso corrispettivo [2761](3), a trasferire persone [1681] o cose(4) da un luogo a un altro [1683, 2951].

Note

(1) Il contratto di trasporto è un contratto consensuale ad effetti obbligatori (1376 c.c.). Esso si differenzia dalla spedizione (1737 c.c.) poichè lo spedizioniere si obbliga solo a concludere per conto di terzi il contratto di trasporto, laddove il vettore è colui che si obbliga ad effettuare tale trasporto.
(2) Il vettore può essere dotato di una struttura di tipo imprenditoriale (v. 2082 c.c.) o meno; egli, inoltre, può eseguire il trasporto personalmente ovvero affidare ad altri l'incarico, nel qual caso si possono configurare un subcontratto di trasporto ovvero una cessione del contratto (1406 c.c.).
(3) Il corrispettivo può anche mancare, in tal caso il trasporto è gratuito (1681 c.c.).
(4) Il vettore assume una obbligazione di risultato in quanto si impegna ad effettuare il trasporto. La differenza fondamentale tra il trasporto di persone e di cose sta nel fatto che le seconde sono inerti e vengono affidate al vettore mentre per le prime ciò non vale (1681, 1693 c.c.).

Ratio Legis

Con il contratto di trasporto una parte soddisfa un interesse economico, che è quello a ricevere il prezzo mentre l'altra soddisfa l'interesse a trasferire sè stessa o un suo bene da un luogo ad un altro, in entrambi i casi servendosi di un soggetto dotato di un apparato organizzativo a ciò destinato.

Spiegazione dell'art. 1678 Codice Civile

Nozione del contratto di trasporto

Il contratto di trasporto è definito, secondo la tradizione, come una particolare figura di locatio operis qualificata per la specialità dell'opus: il trasferimento di persone o di cose da un luogo a un altro. Anche se nell'art. 1678 non ricorre l'espressione « assunzione del trasporto » che, nel linguaggio del codice di commercio (art. 388) intendeva porre in evidenza la deduzione in contratto del trasporto come opus; il significato dell'obbligazione di trasporto, come definita nell'art. 1678, è equivalente. Solo in quanto il trasporto è dedotto in contratto come opus, a rischio dell'assuntore, si ha contratto di trasporto in senso tecnico; altrimenti si ha un semplice contratto di lavoro dipendente, anche se il lavoro è diretto al trasporto di persone o di cose.

Nella sua ampiezza la nozione legale del contratto comprende sia i contratti elementari, in cui l'assuntore del trasporto esegue il trasporto con lavoro prevalentemente proprio e che secondo l'abrogata legislazione sarebbero stati considerati obiettivamente come contratti civili, (es. porta bagagli), sia i contratti caratteristici della moderna industria dei trasporti, in cui l'assuntore del trasporto si avvale per l'esecuzione del trasporto di un'organizzazione complessa di mezzi, e che secondo l'abrogata legislazione sarebbero stati considerati atti di impresa e quindi atti obiettivi di commercio (art. 3, n. 13 cod. comm.).

In materia di trasporto non ha luogo cioè quella dicotomia di disciplina, che in tema di locatio operis il nuovo codice ha attuato tra contratto d'opera (art. 2222) e contratto d'appalto (art. 1655). La disciplina data dal capo VIII al contratto di trasporto come contratto tipico — in ragione della specialità dell'opus — si sostituisce pertanto così alla disciplina generale del contratto d'opera come a quella del contratto di appalto. Solo dove la legge non disponga e dove si debba quindi far ricorso alle norme generali sulla locatio operis, come a fonti suppletive, queste norme dovranno esser tratte dai principi generali sul contratto d'opera o sul contratto di appalto, secondo che l'esecuzione del trasporto sia la prestazione prevalentemente personale dell'assuntore del trasporto o la prestazione di un'attività collegata a una complessa organizzazione di mezzi.


Vettore

La nozione legale del contratto di trasporto prescinde altresì dal carattere professionale dell'attività dell'assuntore del trasporto. Nel capo VIII è regolato il contratto di trasporto, tanto se l'assuntore del trasporto riveste la qualità professionale di imprenditore ai sensi dell'art. 2082, quanto se l'assuntore del trasporto presta un'attività puramente occasionale. In ogni caso l'assuntore del trasporto a norma dell'art. 1678 è qualificato vettore.
Ciò non toglie però che la disciplina legale del contratto di trasporto, rispecchiando la situazione di fatto della moderna organizzazione dei trasporti sia prevalentemente dettata per l'imprenditore di trasporto professionale e che quindi il vettore considerato nel capo VIII sia prevalentemente il vettore professionale.

Poiché poi ai sensi dell'art. 2195 l'impresa di trasporto conserva la sua qualifica legale di impresa commerciale, ben si può considerare che il contratto di trasporto anche nel nuovo sistema unificato del diritto delle obbligazioni resta un contratto naturalmente collegato all'impresa commerciale, il che vale a conservarne lo studio nell'ambito della scienza del diritto commerciale, che ne ha anche storicamente elaborato la disciplina.


Vettore e commissionario di trasporti

Nella definizione del contratto di trasporto data dall'art. 1678, il legislatore non ha sentito il bisogno di precisare — come precisava. l'art. 388 cod. di commercio — che vettore è tanto chi assume di « eseguire »il trasporto con i propri mezzi e con la propria impresa (imprenditore diretto), quanto chi assume di « farlo eseguire », mediante un'impresa altrui (imprenditore indiretto). È ovvio infatti che obbligarsi a fare o a far fare, sotto il proprio nome e a proprio rischio, è giuridicamente equivalente.


Contratto di trasporto di persone e contratto di trasporto di cose

La disciplina unitaria del contratto di trasporto di persone o di cose, data dall'art. 1678, pone in evidenza l'identità di natura giuridica del contratto di trasporto, come locatio operis sia che l' opus consista in un trasporto di persone, sia che esso consista in un trasporto di cose. Questa identità di natura giuridica permette di assidere la disciplina dei due tipi di contratto di trasporto su un certo numero di principi generali comuni, specialmente per ciò che attiene al riferimento del prezzo al trasporto considerato nel suo risultato e non nel suo costo, e per ciò che attiene all'incidenza normale sul vettore del rischio dell'impossibilità del trasporto. Ma ciò non significa svalutazione delle differenze che intercorrono tra il contratto di trasporto di persone e di cose, in ragione della diversità dell'oggetto del trasporto e della diversa importanza che assume in conseguenza nelle due ipotesi ogni inadempimento contrattuale.
Soprattutto questa differenza pesa. La cosa trasportata è posta nella detenzione e sotto la custodia del vettore dal momento della consegna a quello della riconsegna e la prestazione del trasporto è ricevuta dal destinatario solo nel momento finale, all'atto della riconsegna. Il viaggiatore, che è normalmente lo stesso soggetto contraente, è invece per definizione presente durante il viaggio con la sua intelligenza e con la sua volontà; la sua sicurezza resta quindi affidata anche a lui stesso. Donde l'impossibilità di estendere ai trasporti di persone le norme sul receptum, che sono il nocciolo della disciplina legale del contratto di trasporto di cose. È ciò che precisamente il codice pone in rilievo nella autonoma disciplina data alla responsabilità del vettore per i sinistri che colpiscono il viaggiatore (art. 1681), rispetto alla disciplina della responsabilità del vettore per perdita o avaria delle cose trasportate (art. 1693 segg.).

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

707 Il contratto di trasporto implica l'assunzione dell'obbligo di trasportare (art. 1678 del c.c.), a differenza del contratto di spedizione, che ha per oggetto solo l'obbligo dello spedizioniere di concludere, e per conto altrui, un contratto di trasporto (art. 1737 del c.c.). Il vettore cosi esaurisce i suoi doveri quando ha trasferito nel luogo convenuto le cose consegnategli; lo spedizioniere li esaurisce invece quando ha concluso un contratto di trasporto per conto del committente, relativamente alle cose che devono trasferirsi da un luogo ad un altro. Il nuovo codice non distingue tra l'obbligo di trasportare e l'obbligo di far trasportare: la circostanza che il trasporto si compia mediante l'opera di altre imprese non spinge il rapporto verso il contratto di spedizione, perchè anche l'imprenditore di trasporti assume la responsabilità del vettore, mentre lo spedizioniere risponde solo per l'inadempimento dell'obbligo di concludere un contratto di trasporto e lascia nella sfera di terzi il rischio connesso a quest'ultimo contratto.

Massime relative all'art. 1678 Codice Civile

Cass. civ. n. 32976/2022

In tema di responsabilità per perdita delle merci nell'ambito del contratto di subtrasporto, i diritti di rivalsa azionati dal vettore nei confronti del sub-vettore sono soggetti al termine prescrizionale di cui all'art. 2951 c.c., che comincia a decorrere dal momento in cui la consegna della merce sarebbe dovuta avvenire, poiché la domanda di manleva trova la propria "causa petendi" nel contratto di sub-trasporto ed è soltanto dall'inadempimento del sub-vettore, per aver omesso di riconsegnare la merce alla data convenuta, che sorge l'interesse del vettore ad agire nei suoi confronti per far valere i propri diritti.

Cass. civ. n. 26504/2022

Al fine di integrare la fattispecie della cd. "spedizione-trasporto" ex art. 1741 c.c. - con conseguente acquisizione, da parte dello spedizioniere, degli obblighi e della responsabilità del vettore - assume rilevanza qualificante la circostanza che lo spedizioniere abbia ritirato presso il mittente l'oggetto spedito, perché tale attività implica il trasferimento di cose da un luogo all'altro e, cioè, la prestazione tipica che è oggetto dell'obbligazione del vettore ex art. 1678 c.c. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, per escludere la responsabilità contrattuale dello spedizioniere, aveva ritenuto che il ritiro presso il mittente del plico - contenente la documentazione necessaria per la partecipazione ad una gara ad evidenza pubblica, dalla quale il mittente era stato escluso a causa della ritardata consegna - costituisse una semplice "operazione accessoria" ex art. 1737 c.c.).

Cass. civ. n. 12420/2020

In tema di responsabilità del vettore, ferma restando l'ammissibilità in astratto del concorso tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nelle ipotesi di avaria della merce verificatasi durante il trasporto, il profilo della responsabilità aquiliana deve essere valutato non in base alle disposizioni che regolano il contratto di trasporto, ma sulla base della disciplina della responsabilità per fatto illecito, attraverso la specifica individuazione di comportamenti dolosi o colposi del vettore che rilevino a questi fini. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza con la quale il giudice di appello aveva escluso che la domanda proposta a titolo di responsabilità extracontrattuale potesse trovare accoglimento, atteso che l'accertamento compiuto nelle precedenti fasi di giudizio riguardava unicamente la responsabilità contrattuale e che invece non era emerso alcun accertamento positivo riguardo ad un'eventuale condotta colposa del trasportatore). (Rigetta, TRIBUNALE TRENTO, 06/04/2018).

Cass. civ. n. 6449/2020

È configurabile un appalto di servizi di trasporto (e non un mero contratto di trasporto) ove le parti abbiano pianificato, con una disciplina ed un corrispettivo unitario e con l'apprestamento di idonea organizzazione da parte del trasportatore, l'esecuzione di una serie di trasporti aventi carattere di prestazioni continuative in vista del raggiungimento di un risultato complessivo rispondente alle esigenze del committente. (Nella specie, la S.C. ha confermato sul punto la decisione di merito che, in conformità al principio di cui alla massima, aveva riqualificato come appalto di servizi di trasporto il rapporto negoziale, denominato dalle parti contratto di sub-trasporto, in considerazione di elementi di fatto tali da farlo ritenere non limitato all'esecuzione di singole e sporadiche prestazioni di trasporto, ma rientrante nell'ambito di un'unitaria e sistematica strategia di "outsourcing").

Cass. civ. n. 13374/2018

In tema di trasporto di merci, il vettore che, obbligatosi ad eseguire il trasporto delle cose dal luogo di consegna a quello di destinazione in contratto, si avvale dell'opera di altro vettore, con il quale conclude in nome e per conto proprio, risponde della regolarità dell'intero trasporto nei confronti del caricatore e del mittente, restando obbligato anche per il ritardo, la perdita o l'avaria imputabili al subvettore; poiché, peraltro, nell'ambito dello stipulato contratto di subtrasporto, assume la qualità di submittente in caso di perdita delle cose, egli può far valere la responsabilità risarcitoria del subvettore indipendentemente dal fatto che il mittente abbia esperito o meno azione di danni nei suoi confronti.

Cass. civ. n. 21850/2017

Nel trasporto aereo di merci, l'attività svolta dall'impresa esercente il servizio di c.d. "handling" aeroportuale non viene resa in esecuzione di un autonomo contratto di deposito a favore di terzo, concluso tra l' "handler" (promittente) e il vettore (stipulante) a beneficio del mittente o del destinatario, ma rientra, come attività accessoria, nella complessiva prestazione che forma oggetto del contratto di trasporto, la quale non si esaurisce nel mero trasferimento delle cose ma comprende anche la fase ad esso antecedente (allorché l' "handler" riceve la merce dal mittente in funzione della consegna al vettore, nell'aeroporto di partenza) e la fase ad esso successiva (allorché riceve la merce dal vettore in funzione della messa a disposizione del destinatario, nell'aeroporto di destinazione), atteso che tale prestazione deve corrispondere, ai sensi dell'art. 1174 c.c., all'interesse del creditore ad ottenere la riconsegna delle cose trasportate nel luogo, nel termine e con le modalità indicate nel contratto medesimo; consegue da ciò che: a) l'operatore di "handling" assume la qualifica di ausiliario del vettore, in quanto soggetto terzo rispetto al contratto di trasporto, della cui opera il debitore si avvale per l'esecuzione di una parte della prestazione che ne forma oggetto; b) nell'ipotesi di perdita o avaria delle cose trasportate nella fase in cui le stesse sono affidate all' "handler", il proprietario di esse può agire contrattualmente nei confronti del vettore, il quale è responsabile del fatto colposo del proprio ausiliario, ai sensi dell'art. 1228 c.c.; c) nella medesima ipotesi, l'operatore di "handling" non risponde nei confronti del mittente o del destinatario a titolo contrattuale, non essendo parte del rapporto obbligatorio nascente dal contratto di trasporto, ma risponde, in solido con il vettore, a titolo extracontrattuale in quanto autore di un comportamento doloso o colposo imputabile ai sensi dell'art. 2043 c.c.; d) in quanto ausiliario del vettore aereo, l' "handler", pur rispondendo a titolo extracontrattuale, beneficia delle limitazioni di responsabilità previste, in favore del vettore medesimo e dei suoi dipendenti od incaricati, dagli artt. 22 e 30 della Convenzione di Montreal sul trasporto aereo (già artt. 22 e 25/A della Convenzione di Varsavia), nonché della disciplina uniforme convenzionale, dettata in tema di decadenza dall'azione risarcitoria e di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, dall'art. 35 della Convenzione di Montreal (già art. 29 della Convenzione di Varsavia), salva l'ipotesi di condotta dolosa o coscientemente colposa, nella quale, ai sensi dell'art. 30, comma 3, della Convenzione di Montreal, la responsabilità dell'ausiliario resta illimitata.

Cass. civ. n. 19225/2013

Il contratto di trasporto di cose, quando il destinatario è persona diversa dal mittente, si configura come contratto tra mittente e vettore a favore del terzo destinatario, in cui i diritti e gli obblighi del destinatario verso il vettore nascono con la consegna delle cose a destinazione o con la richiesta di consegna, che integra la "dichiarazione di volerne profittare", ai sensi dell'art. 1411 c.c., e segna il momento in cui il destinatario fa propri gli effetti del contratto, da tale momento potendosi il vettore rivolgere solo a lui per il soddisfacimento del credito di rimborso e corrispettivo.

Cass. civ. n. 18300/2003

Il contratto di trasporto di cose, quando il destinatario è persona diversa dal mittente, è un contratto a favore di terzi tra mittente e vettore, in cui terzo beneficiario è il destinatario della merce, con la particolarità che il terzo può dichiarare di volerne profittare solo quando il trasporto sia avvenuto e le cose siano fisicamente dislocate nel luogo di destinazione; ne consegue che, fino al momento in cui il destinatario non chiede la consegna della merce al vettore (in tal modo implicitamente accettando che si trasferiscano in suo favore i diritti derivanti dal contratto), obbligato al pagamento del corrispettivo del trasporto al vettore è il solo mittente stipulante.

Cass. civ. n. 12125/2003

Mentre nel contratto di trasporto il soggetto che riceve l'incarico si obbliga a trasferire persone o cose da un luogo ad un altro assumendo su di sé i rischi dell'esecuzione, in quello di spedizione egli si obbliga soltanto a concludere con altri, in nome proprio e per conto del mittente, il contratto di trasporto, con la conseguenza che, quando l'incaricato assuma su di sé detti rischi, a nulla rileva, ai fini della qualificazione del rapporto, ch'egli si avvalga, in tutto o in parte, dell'opera di altro soggetto, il quale assume soltanto la figura di subvettore. Nel caso di dubbio, ed in particolare quando il soggetto incaricato dal committente ai fini del trasporto di determinate merci a sua volta abbia concluso un contratto di trasporto con terzi, per determinare quale sia il tipo negoziale voluto dalle parti, la predeterminazione di un compenso unitario può costituire un elemento indicativo della volontà di stipulare un contratto di trasporto, pur non essendo lo stesso decisivo, richiedendo la presenza di elementi concorrenti.

Cass. civ. n. 1994/1997

Per determinare se le parti abbiano inteso concludere un contratto di spedizione ovvero un contratto di trasporto, nel caso di dubbio, e in particolare quando il soggetto incaricato dal committente ai fini del trasporto di determinate merci a sua volta abbia concluso un contratto di trasporto con terzi, la predeterminazione di un compenso unitario può costituire un elemento indicativo della volontà di stipulare un contratto di trasporto, ma lo stesso non è decisivo e richiede la presenza di elementi concorrenti, dato che l'art. 1740, secondo comma, c.c. prevede che nel contratto di spedizione possa essere convenuta una somma globale unitaria a rimborso sia delle spese che dei compensi e tra questi ultimi è compresa anche la specifica retribuzione dello spedizioniere. (Nella specie, la Suprema Corte ha confermato, relativamente al capo in questione la sentenza impugnata che aveva ritenuto essere stato stipulato un contratto di «subspedizione», rilevando che, se non era stato del tutto adeguato l'esame del giudice di merito relativo al corrispettivo, tale difetto non poteva ritenersi decisivo, poiché gli altri elementi — quali il contenuto del poi concluso contratto di trasporto marittimo e le consultazioni intervenute in ordine alla scelta del vettore, ai costi, all'itinerario, ecc. — deponevano nel senso della stipulazione di un mero contratto di spedizione). 

Cass. civ. n. 5568/1991

La differenza tra il contratto di trasporto e quello di spedizione consiste nel fatto che mentre nel primo il vettore si obbliga ad eseguire il trasporto con i propri mezzi o anche a mezzo di altri, assumendo su di sé i rischi dell'esecuzione, nel secondo, invece, lo spedizioniere si obbliga soltanto a concludere con altri, in nome e per conto di colui che gli ha dato all'uopo l'incarico, il contratto di trasporto. Ne deriva che, mentre il vettore esaurisce i suoi obblighi allorché ha trasferito al luogo indicatogli le cose ricevute in consegna, salva la sua responsabilità per l'eventuale loro perdita o avaria, lo spedizioniere esaurisce il suo compito con la conclusione del contratto di trasporto e risponde solo dell'eventuale inadempimento dell'obbligo di concluderlo.

Cass. civ. n. 9993/1990

Il contratto di trasporto, a differenza del contratto di spedizione che è una sottospecie del mandato, avente quale causa specifica l'organizzazione da parte dello spedizioniere di una serie di operazioni finalizzate al trasporto, è caratterizzato dal compimento dell'opus perfectum del trasferimento «di persone o cose da un luogo ad un altro» a carico di un soggetto determinato. Elemento caratteristico ne è la «lettera di vettura» — cioè il documento che il mittente deve rilasciare su richiesta del vettore, contenente l'indicazione del destinatario e del luogo di destinazione, la natura, il peso, la quantità ed il numero delle cose da trasportare e gli altri estremi necessari per perseguire il trasporto la cui esistenza è elemento significativo per ritenere concluso un contratto di trasporto, il quale non può essere escluso solo per il fatto che il vettore originario si sia servito di un subvettore.

Cass. civ. n. 10/1982

La partecipazione al trasporto di più vettori successivi può assumere diverse configurazioni giuridiche a seconda della posizione in cui ciascun vettore si colloca rispetto al rapporto inizialmente istituitosi con il mittente. In particolare:
a) si ha il contratto di trasporto con subtrasporto quando il vettore, impegnatosi ad eseguire il trasporto delle cose dal luogo di consegna a quello di destinazione, esegue con i propri mezzi soltanto una parte di esso, avvalendosi, quanto al resto, dell'opera di altro vettore, col quale conclude in nome e per conto proprio un contratto di subtrasporto, nel quale assume la veste di mittente e che opera indipendentemente dal primo, non istituendosi alcun rapporto tra l'originario mittente ed il vettore del subtrasporto che, di fronte a quello, agisce quale ausiliario del vettore originario;
b) ricorre l'ipotesi di contratto di trasporto con rispedizione allorché il vettore si obbliga verso il mittente, oltreché ad eseguire il trasporto per una parte del complessivo percorso, anche a concludere, in nome proprio ma per conto di quello, uno o più contratti di trasporto per l'effettuazione della restante parte del percorso, con la conseguenza che vengono posti in essere due contratti collegati, rispettivamente di trasporto e di spedizione; c) si verte in tema di contratto di trasporto cumulativo allorché più vettori si obbligano, con unico contratto - mediante manifestazione di volontà negoziale contestuale od anche successiva, purché chiaramente diretta ad inserirsi nel rapporto contrattuale già costituito - verso il mittente a trasportare le cose fino al luogo di destinazione, curando ciascuno il trasporto per un tratto dell'intero percorso.

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Nicola A. A. chiede
mercoledì 08/11/2017 - Liguria
“Volevo chiedere riguardo ai treni con prenotazione obbligatoria quando una persona è in multa se non riesce a fare il biglietto prima di salire sul treno in questi tre casi
Nel caso in cui abbia perso tempo per aggiustare un cellulare che gli serve per tenere informati i suoi cari sul suo stato di salute
Nel caso in cui abbia perso tempo per aggiustare un cellulare che gli serve per una patologia che ha lui che lo rende dipendente da questo strumento come il bipolarismo o la schizofrenia
Nel caso in cui un padre ritardi a portare il figlio in stazione a causa di problemi meccanici sulla sua auto
Vorrei aggiungere il caso in cui vi fosse un incidente nel tragitto casa stazione
Attendo risposta grazie”
Consulenza legale i 15/11/2017
Salire senza biglietto su un treno, purtroppo, non ha mai buone conseguenze.

Intanto, va detto che più che cercare una giusta causa al non aver potuto fare il biglietto prima di salire, si ritiene possa essere più proficuo tentare di trovare una valida motivazione al perché ci si sia trovati nella necessità di prendere proprio quel treno, piuttosto che attendere il treno successivo.

Fatta questa considerazione, deve osservarsi che quando si parla di multa in termini generali, sia essa relativa ad un infrazione al codice della strada o al mancato pagamento del biglietto sul treno, sul metrò o su un autobus del trasporto pubblico, ci si riferisce in realtà ad una "sanzione amministrativa", regolata, a livello nazionale, dalla legge 689/81, e ciò ancor più che la rilevazione a bordo treno di tutte le ipotesi di mancanza di biglietto viene effettuata sulla base di un verbale di accertamento redatto in forza del D.P.R. n. 753/1980, ossia secondo una modalità di stampo prettamente pubblicistico.

E’ in particolare all’art. 4 della Legge 689/1981 che occorre fare riferimento, norma che, sotto la rubrica “Cause di esclusione della responsabilità”, dispone che non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto in stato di necessità.
Ora, lo stato di necessità si ritiene che non possa ravvisarsi nelle ragioni addotte nel testo del quesito, quale eventuale causa impeditiva dell’aver potuto fare il biglietto prima di salire in treno.
Come prima si è accennato, sembra più aderente alla realtà, invece, ancorare detto stato di necessità alla ragione per cui ci si è trovati costretti a salire imprescindibilmente su quel treno in assenza di altri mezzi di trasporto di cui potersi nell’immediato avvalere (esempio, necessità di raggiungere entro una certa ora una determinata località ove si sarebbe svolto un pubblico concorso; assumere servizio nella località di destinazione entro una data ora, ecc.).

Si tenga conto che il Regolamento ferroviario contenente le Condizioni e le Tariffe per il trasporto delle persone prevede che per essere ammesso al trasporto il viaggiatore deve essere in possesso di biglietto valido per il treno ed il servizio che intende utilizzare, risultando consentito al viaggiatore di acquistare il biglietto presso le biglietterie di stazione, le macchine self service ubicate nelle stazioni, i rivenditori autorizzati, mediante la biglietteria telefonica e tramite internet, anche in modalità ticketless.

E’ anche ammesso l’acquisto a bordo del treno, limitatamente al percorso servito dal treno stesso, salvo diverse disposizioni, di determinate tipologie di biglietti, esclusivamente a favore di viaggiatori in partenza da impianti durante il periodo in cui la biglietteria non sia funzionante, a condizione che:
• nel caso di utilizzo di treni Regionali, gli impianti non siano dotati di punti vendita alternativi;
• nel caso di utilizzo di tutti gli altri treni, gli impianti non siano dotati di macchine self service o le stesse non siano funzionanti.

In caso di utilizzo di treni Regionali è sempre ammesso l’acquisto a bordo treno; su tali treni, infatti, se si è sprovvisti di biglietto e si avvisa il personale di bordo al momento di salire o subito dopo e, comunque, entro la stazione successiva, il pagamento può avvenire a bordo del treno corrispondendo soltanto una sovrattassa di 5 euro.

Per effettuare viaggi con treni classificati a prenotazione obbligatoria, invece, è previsto che il viaggiatore sia munito di un biglietto con assegnazione contestuale del posto; tale biglietto può essere acquistato di norma a partire da due mesi prima e fino alla partenza del treno dalla stazione di salita del viaggiatore.

Per tali treni, dunque, a differenza di quelli operanti su tratte regionali, non ci si può sottrarre alla relativa contestazione ed al conseguente verbale di accertamento dell’infrazione se si è sprovvisti di biglietto.

In quest’ultima ipotesi, si tenga conto che la regola generale prevede che, quando sia possibile, la contestazione dev'essere immediata e fatta tramite consegna del verbale nelle mani del trasgressore, ma non di rado essa avviene tramite notifica differita del verbale, e ciò nei casi in cui il trasgressore rifiuti di ritirare lo stesso (il termine di notifica differita previsto dalla legge è di 90 giorni dall'accertamento e di 360 gg per i residenti all'estero).

Si ritiene comunque opportuno accettare sempre la verbalizzazione sul posto, in modo tale da far inserire nel verbale le proprie osservazioni ed indicare eventuali testimoni.

Contro il verbale è prevista la possibilità di ricorrere presso lo stesso ente che ha comminato la sanzione, entro 30 giorni dalla contestazione immediata, o notifica differita del verbale, presentando i propri scritti difensivi.
L'ufficio competente, a seguito di esame del ricorso, emetterà un'ordinanza/ingiunzione nel caso di rigetto oppure un'ordinanza di archiviazione nel caso di accoglimento.

Contro l'ordinanza/ingiunzione, oppure direttamente contro il verbale, l'interessato potrà anche decidere di ricorrere, sempre entro lo stesso termine di pagamento (30 giorni, 60 per i residenti all'estero), davanti al Giudice di Pace del luogo ove è avvenuta l'infrazione.

In ogni caso, negli eventuali scritti difensivi o nell’eventuale ricorso ciò che si consiglia di evidenziare e spiegare è la situazione che ha reso necessario salire a bordo di quel treno, tenendosi presente che l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, con proprio provvedimento n. 25175 del 12.11.2014, ha contestato al personale ferroviario addetto al controllo ed all’azienda da cui lo stesso dipende, la rigida applicazione dell’impianto afflittivo previsto anche qualora i passeggeri siano nell’impossibilità, per forza maggiore ma anche in esito a disservizio imputabile alla stessa azienda, di acquistare regolare biglietto presso i canali ordinariamente predisposti ed anche a fronte di posti comunque liberi a bordo del convoglio per la tratta in questione.