Cassazione civile Sez. I sentenza n. 13839 del 10 dicembre 1999

(1 massima)

(massima n. 1)

I1 contratto di spedizione concreta un mandato senza rappresentanza, con il quale lo spedizioniere assume l'obbligo di concludere, in nome e per conto del mandante, un contratto di trasporto e di compiere le operazioni accessorie, con la conseguenza che i rimborsi effettuati dal mandante in favore dello spedizioniere ex art. 1740 c.c., attesone il carattere indiscutibilmente solutorio, sono assoggettabili a revoca ex art. 671. fall. nella ipotesi di fallimento, medio tempore, delmandante stesso.

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