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Articolo 1856 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Esecuzione d'incarichi

Dispositivo dell'art. 1856 Codice Civile

La banca risponde secondo le regole del mandato [1703], per l'esecuzione d'incarichi(1) ricevuti dal correntista o da altro cliente(2).

Se l'incarico deve eseguirsi su una piazza dove non esistono filiali(3) della banca questa può incaricare dell'esecuzione un'altra banca o un suo corrispondente(4).

Note

(1) Si tratta degli incarichi previsti dal contratto, come ad esempio quello di incassare, per conto del cliente, somme versate tramite assegno se tra la banca ed il correntista vi è una convenzione d'assegno.
(2) Ad esempio, l'ordine di un terzo di girare una data somma dal proprio conto a quello del correntista, definito, appunto, ordine di giro.
(3) In relazione al mondo bancario la piazza indica il luogo in cui una banca ha una propria sede ovvero, appunto, una filiale, cioè una sede secondaria.
(4) Tale comma prevede una eccezione alla regola per cui il mandato deve essere eseguito personalmente dal mandatario che può farsi sostituire solo se autorizzato dal mandante (v. 1717 c.c.). In tale caso, infatti, è la legge stessa a consentire la sostituzione e la banca risponde se è in colpa nella scelta (v. 1717, comma 2 c.c.).

Ratio Legis

Il legislatore inquadra nella fattispecie del mandato il conferimento di incarichi dal cliente alla banca (1703, 1852 c.c.). Il secondo comma, invece, prevede una regola volta ad agevolare l'esecuzione degli incarichi da parte della banca mandataria.

Spiegazione dell'art. 1856 Codice Civile

La norma ha una portata pia ampia di quanto non discenda direttamente dalla sua collocazione. Contiene un principio di portata generale, quello dell' attribuzione della dualità di mandatario alla banca che riceve ed accetta un incarico da un cliente in generale, a prescindere quindi dal collegamento o meno con un rapporto regolato in costa corrente.


Data la funzione specifica della banca e giusta ed equa l'attribuzione delle responsabilità e dei doveri ad essa che sono normali e caratteristici per il mandato (art. 1710 del c.c. e segg.), tanto nei confronti del semplice cliente che impartisce un ordine o conferisce un incarico, quanto, e maggiormente, nei confronti del correntista vincolato con la banca da un rapporto specifico di durata.

Nel primo comma di questa articolo viene data la disciplina di uno dei mezzi più semplici con i quali si attua l'attività di intermediazione della banca. Con la configurazione della banca quale mandataria del proprio cliente si ha l'assoggettamento del rapporto tra banca e cliente alle regole del mandato in generale. Il rapporto intercorrente tra banca e cliente si esaurisce così nella fedele esecuzione delle istruzioni ricevute, nella materiale rimessa dei documenti, nella conservazione delle somme ricevute o riscosse, nel diritto alla retribuzione per l'attività prestata.

Quanto, poi, alla responsabilità della banca, basta osservare che essa viene a collegarsi con l' obbligo della media diligenza, ma in modo che la banca debba rispondere degli errori, non scusabili, commessi dal proprio personale, come dal proprio corrispondente, specialmente quando per scelta di questo non possa giudicarsi imposta da motivi di necessità. Rimane naturalmente a carico della banca l' obbligo di informare il cliente di tutte le circostanze sopravvenute interessanti l'esecuzione dell'incarico.


Facoltà di sostituzione per l'esecuzione dell'incarico

Nel secondo comma viene precisata la disciplina in ordine alla possibilità per la banca di farsi sostituire da altri per l'esecuzione dell'incarico ricevuto dal cliente. Dato che non sempre la banca può essere in condizioni di eseguire direttamente l'incarico, la norma attuale consente la facoltà della banca di farsi sostituire nella sua esecuzione ed espletamento.

A prescindere da ogni preventiva autorizzazione del cliente in ordine alla facoltà di sostituzione, la banca vi è autorizzata legislativamente quando non le è possibile, per ragioni di ubicazione, espletare l'incarico, o quando la sostituzione venga richiesta dalla natura dell'incarico. L'organizzazione tecnica dell'istituto bancario, al quale il cliente si rivolge per l'esecuzione dell'incarico, fissa già di per sè quella che è la sfera di attività e i limiti d'azione che l'istituto bancario potrà espletare, per cui logicamente ne discende come implicita la facoltà della banca di procedere alla sostituzione, anche inadatta la parte conferente l'incarico, con un'altra banca o con un proprio corrispondente, senza possibilità alcuna di opposizione da parte del cliente.

La disposizione attuale porta una modificazione rispetto a paella corrispondente posta nell' art. 696 del c.c. approvato in data 30 gennaio 1941. In detto articolo, infatti, si diceva: « In tal caso, la banca che ha dato l'incarico risponde per l'operato della banca o del corrispondente incaricato, se non vi è stata colpa nella scelta o nella trasmissione delle istruzioni » (Relazione, n. 213). La soppressione di questa formula nell'articolo attuale non pregiudicato tutela degli interessi del cliente, in quanto, una volta fissata la veste di mandatario della banca ne discende immediatamente l'applicabilità della norma contenuta nell' art. 1717 del c.c..

Se la sostituzione è dovuta all' assenza di filiali della banca dipende dalla medesima struttura dell'operazione oggetto dell'incarico la banca, anche ove abbia omesso di indicare la persona od ente dalla quale verrà sostituita, risponderà nei confronti del proprio mandante solo ove versi in colpa per la scelta. La responsabilità del mandatario permane naturalmente a prescindere dalla colpa in eligendo, in caso di erronea od imperfetta trasmissione delle istruzioni impartite al sostituto. Il sostituto, dal canto suo, è tenuto a rispondere di fronte al proprio mandante per l'esecuzione regolare e perfetta dell' incarico ricevuto. Al cliente della banca, evidentemente per accentuare il diritto alla tutela e per renderla più agevole e rapida, spetta la facoltà di rivolgersi direttamente al sostituto, nonché il diritto di agire direttamente nei suoi confronti in ordine all'esecuzione dell' incarico.

La comune disciplina del mandato completa in proposito il regolamento questa ipotesi particolare.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

744 La banca riceve ed assume incarichi di operazioni nell'interesse dei suoi clienti non soltanto in base a rapporti di conto corrente, ma anche indipendentemente dall'esistenza di rapporti del genere. Si è regolata la posizione della banca solo a proposito delle operazioni in conto corrente; perché è più frequente il caso che l'incarico venga conferito e assunto quando esiste già tra banca e cliente un rapporto di conto corrente (art. 1856 del c.c.); le disposizioni relative hanno tuttavia una portata più generale, che il primo comma dell'art. 1856 mette opportunamente in rilievo. La banca è certo mandataria, nelle ipotesi considerate (art. 1856, primo comma). Ma essa non sempre può eseguire direttamente l'incarico; donde la norma (art. 1856, secondo comma) che autorizza la sostituzione tutte le volte in cui, anche senza che sia stata preventivamente consentita dal mandante, essa si rende necessaria per la natura dell'incarico. In conseguenza di questa sostituzione, la banca, com'è ovvio, è responsabile per colpa nella scelta o nella trasmissione delle istruzioni (art. 1717 del c.c., secondo e terzo comma),

Massime relative all'art. 1856 Codice Civile

Cass. civ. n. 23580/2017

La responsabilità della banca nei confronti del cliente, per aver eseguito un ordine di bonifico pervenuto alla banca tramite canali inusuali, non può essere esclusa con riguardo al solo riscontro della conformità della firma allo "specimen", atteso che, in presenza di circostanze del caso concreto che suggeriscano, secondo le regole di diligenza cui è tenuto il mandatario, ulteriori controlli, l'omissione di questi integra colpa ed è quindi ostativa alla configurabilità di una situazione di apparenza giustificativa di un esonero da detta responsabilità. (Nel caso di specie, la S.C. ha cassato la pronuncia di merito, rilevando che l'ordine di bonifico non era stato consegnato di persona dal cliente, e la sua esecuzione era stata opportunamente sospesa dall'istituto di credito, ed ha quindi statuito che la diligenza richiesta alla banca, la quale aveva successivamente dato corso all'ordine, non potesse ritenersi integrata soltanto in considerazione del confronto della sottoscrizione dell'ordine con lo "specimen" depositato - essendo poi emerso che la sottoscrizione era stata realizzata mediante scannerizzazione -, della telefonata del sedicente cliente che era stato in grado di indicare gli estremi del conto corrente ed il numero di patente di guida del vero cliente, nonché delle buone referenze ricevute circa il destinatario dell'ordine, risultando incontestato che i dipendenti della banca non conoscevano il cliente, e che la somma integrava quasi per intero la disponibilità del conto corrente, sarebbe stato necessario adottare cautele ulteriori, quali richiedere la presenza fisica del cliente in sede per confermare l'ordine). (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 20/03/2012).

Cass. civ. n. 2950/2017

In tema di responsabilità della banca in caso di operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, anche al fine di garantire la fiducia degli utenti nella sicurezza del sistema (il che rappresenta interesse degli stessi operatori), è del tutto ragionevole ricondurre nell’area del rischio professionale del prestatore dei servizi di pagamento, prevedibile ed evitabile con appropriate misure destinate a verificare la riconducibilità delle operazioni alla volontà del cliente, la possibilità di una utilizzazione dei codici di accesso al sistema da parte dei terzi, non attribuibile al dolo del titolare o a comportamenti talmente incauti da non poter essere fronteggiati in anticipo. Ne consegue che, anche prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 11 del 2010, attuativo della direttiva n. 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, la banca, cui è richiesta una diligenza di natura tecnica, da valutarsi con il parametro dell’accorto banchiere, è tenuta a fornire la prova della riconducibilità dell’operazione al cliente.

Cass. civ. n. 10545/2015

In tema di conto corrente bancario, l'esecuzione del bonifico da parte della banca su ordine del correntista ha natura di negozio giuridico unilaterale con efficacia vincolante ai sensi dell'art. 1856 cod. civ. e costituisce una specificazione del mandato generale da lui conferito all'ente creditizio, cui è estraneo il beneficiario (terzo rispetto all'ordine). Nei confronti di quest'ultimo l'incarico di effettuare il pagamento ha natura di "delegatio solvendi", senza che, pur in assenza di un espresso divieto del delegante, la banca delegata possa assumere un'autonoma obbligazione, ai sensi dell'art. 1269, primo comma, cod, civ., verso il creditore delegatario al fine di compensare i crediti dalla stessa vantati, ove l'assunzione di tale obbligo si ponga in contrasto con il rapporto di mandato ex art. 1856 cod. civ.

Cass. civ. n. 11961/2003

La mancata contestazione dell'addebito in conto corrente delle passività derivanti dall'esecuzione di un mandato affidato alla banca non preclude al cliente di far valere successivamente, nei confronti della medesima banca mandataria, il proprio eventuale credito risarcitorio per la non diligente esecuzione di quel mandato.

Ove un istituto previdenziale incarichi una banca dell'emissione e della spedizione di assegni circolari a favore di creditori della prestazione pensionistica, la corretta esecuzione del mandato conferito alla banca non si esaurisce nella emissione degli assegni circolari non trasferiti, ma abbraccia anche la fase del relativo pagamento, importando l'obbligo della banca di onorare quegli assegni nei confronti dei relativi prenditori, rispondendo ciò anche al precipuo interesse del mandante di ottenere così l'effetto liberatorio nei confronti dei pensionati suoi creditori; il connesso dovere di protezione dell'altro contraente comporta quindi, che la banca emittente non possa esimersi dall'operare con la necessaria diligenza anche nella fase del pagamento degli assegni da essa medesima emessi per incarico dell'istituto previdenziale, restando a carico di essa mandataria l'onere della prova liberatoria.

Cass. civ. n. 8524/2001

La banca che, nell'esecuzione dell'incarico ricevuto dal correntista per l'incasso di ricevute bancarie, si avvalga, ove l'incarico debba eseguirsi su piazza dove non esistono sua filiali, dell'opera di altra banca o di un suo corrispondente, non può rimanere esente da responsabilità allegando il comportamento del trattario da essa prescelto, giacché essa risponde del fatto di non essersi attivata, anche vigilando sul sostituto, affinché l'esecuzione dell'incarico venga compiuta e del fatto che dei suoi esiti il mandante venga tempestivamente informato. (Nella specie, enunciando il principio di cui in massima, la Suprema Corte ha ritenuto corretta la decisione della Corte di merito, che aveva giudicato sussistente la violazione dell'obbligo di diligenza della banca mandataria sul rilievo del lungo lasso di tempo trascorso tra l'accredito salvo buon fine delle ricevute bancarie e la comunicazione dello storno per mancato incasso). 

Cass. civ. n. 5659/1998

Nell'ipotesi in cui un assegno venga presentato dal beneficiario per l'incasso non alla banca trattaria, ma ad altra banca di cui egli sia correntista, tale ultima banca risponde secondo le regole del mandato, come per ogni altro incarico ricevuto dal correntista, ed è, in particolare, soggetta all'obbligo di comunicare senza ritardo l'impossibilità di eseguire il mandato, ovvero l'esito infruttuoso di esso, non esaurendosi il mandato con l'invio dell'assegno alla banca trattaria; ne consegue che quest'ultima non ha alcun obbligo di fornire informazioni al beneficiario o giratario dell'assegno in ordine all'esito della presentazione per il pagamento, dovendo fornire comunicazioni unicamente alla banca negoziatrice che ha effettuato la presentazione del titolo.

Cass. civ. n. 4486/1998

L'acquisto di valuta estera svolto per un cliente da parte di una banca nell'ambito del rapporto di conto corrente, allorché non costituisce un atto autonomo e fine a sé stesso, ma rappresenta lo strumento per dar corso al pagamento di fatture, va collocato nella categoria dei servizi accessori resi dalla banca alla clientela, rientrando nell'ampia nozione di «incarichi» prevista dall'art. 1856 c.c., con conseguente applicabilità delle regole del mandato.

Cass. civ. n. 9584/1993

In tema di bonifici bancari eseguiti a mezzo di banche corrispondenti, la banca, che, nell'ipotesi prevista dall'art. 1856, secondo comma, c.c., sostituisca altri a sé nell'esecuzione dell'incarico, risponde — oltre che per colpa nella scelta del sostituto e nell'invio di istruzioni idonee a consentire l'esecuzione dell'incarico, ai sensi dell'art. 1717, secondo e terzo comma, c.c. — anche per il ritardo nella comunicazione al mandante dell'esecuzione dell'incarico, a norma dell'art. 1712 c.c., nonché per omessa diligenza (art. 1710 c.c.) consistente nel non essersi attivata, anche vigilando sul sostituto, affinché l'esecuzione dell'incarico (di cui solo il sostituto è responsabile) concreti anche il corretto espletamento del mandato, cioè la realizzazione del vantaggio che con esso il mandante intendeva perseguire (nella specie, effettuazione del pagamento al beneficiario entro uno specifico termine). 

Cass. civ. n. 5325/1991

La banca che nell'esecuzione dell'incarico ricevuto dal correntista si avvalga dell'opera di sostituti risponde delle conseguenze dannose subite dal cliente per fatto dei predetti, in base alle disposizioni di cui all'art. 1717 c.c., essendo tenuta a rispettare le regole del mandato. Di conseguenza, al fine di stabilire se la banca sostituente, girataria per l'incasso di un assegno tratto su altra banca, debba rispondere del danno subito dal proprio cliente a seguito della mancata levata del protesto da parte della banca sostituita, occorre accertare se la sostituzione della seconda banca alla prima, nell'esecuzione del mandato ad incassare l'assegno, debba o non considerarsi autorizzata ovvero necessitata, e, in caso affermativo, se la banca girante, nella sua qualità di mandataria per l'incasso, abbia dato alla banca girataria le necessarie istruzioni ed abbia osservato l'ordinaria diligenza, vigilando sull'operato della stessa. 

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VITTORIO . C. chiede
martedì 15/12/2020 - Puglia
“Alle ore 17-17,30 circa di sabato 4 dicembre ho commesso grave imprudenza con il mio cellulare con un click ho autorizzato un bonifico di 1450,00 (millequattrocentocinquanta/00) euro. Accortomi subito che ero vittima di una truffa, mi sono precipitato in banca dopo circa mezz'ora e verificato il mio errore. Immediatamente ho chiamato il numero verde della Banca ricevendo assicurazioni: avrebbero all'istante bloccato il conto e la mia carta per evitare che si potesse consumare la truffa.
IL BONIFICO ERA BEU, quello che può essere revocato entro alcune ore. Successivamente ho provveduto a presentare denunzia ai Carabinieri. LA BANCA MI DICE CHE NON VI SONO POSSIBILITA' PER RECUPERARE I 1400 EURO!!
Tenuto conto della mia tempestività a chiamare il numero per far bloccare tutto, NON VI E' LA RESPONSABILITA' DELLA BANCA NEL CASO SPECIFICO?”
Consulenza legale i 17/12/2020
Dal quesito si evince che si tratta di un caso di “phishing”, ovvero un utilizzo fraudolento di uno strumento di pagamento da parte di terzi.
Il perimetro della responsabilità della banca in tali casi viene definito dal D.lgs. n. 11/2010, che richiede, al cliente, di disconoscere l’operazione fraudolenta, come è avvenuto nel caso di specie, e, alla banca, di:
  1. provare che tale operazione “è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata e che non ha subito le conseguenze del malfunzionamento delle procedure necessarie per la sua esecuzione o di altri inconvenienti” (v. art. 10, 1 comma, D.lgs 11/2010);
  1. provare il dolo o la colpa grave del cliente rispetto ai propri obblighi di utilizzo e conservazione della carta di pagamento (v. art. 10, 2 comma, D.lgs 11/2010).
Dal quadro normativo sopra illustrato si evince dunque che la banca, per evitare di restituire al cliente l’importo relativo all’operazione disconosciuta, deve provare sostanzialmente che il fatto sia stato cagionato dalla condotta gravemente colposa del medesimo cliente.

Generalmente, il cliente è ritenuto in colpa grave nel cosiddetto phishing “tradizionale”, ovvero quello che si consuma per mezzo di comunicazione dei propri dati e codici di sicurezza dello strumento di pagamento cliccando su un link contenuto in e-mail provenienti dal truffatore. Secondo l’Arbitro Bancario Finanziario (cfr. ABF, Collegio di Coordinamento, 3498/2012), la condotta del cliente in tali casi è da ritenersi connotata da colpa grave, in quanto è ormai ampiamente nota alla maggioranza delle persone questo genere di truffa.

Dai fatti rappresentati nel quesito pare evincersi che si sia in presenza di un caso di phishing “tradizionale” e pertanto la banca potrebbe essere in grado di andare esente da responsabilità e non essere tenuta a restituire la somma al cliente.

Per quanto concerne la possibilità di revocare l’ordine di bonifico, occorrerebbe prendere visione del contratto che disciplina l’utilizzo dello strumento di pagamento.

In conclusione, la responsabilità della banca potrebbe essere esclusa nel caso di specie. Ad ogni modo, sarebbe opportuno presentare comunque reclamo alla banca e, ove respinto il reclamo, adire l’Arbitro Bancario Finanziario al fine di compiere ogni sforzo per provare ad ottenere la restituzione della somma contestata.