Cassazione civile Sez. III sentenza n. 2199 del 3 aprile 1980

(1 massima)

(massima n. 1)

Il mandatario, anche quando si serva di altri per l'espletamento dell'incarico ricevuto, conserva la sua qualitą, né essa viene acquistata dai suoi incaricati, in quanto continuano a gravare su di lui gli obblighi relativi al compimento di atti giuridici per conto del mandante, il quale č liberato, pertanto, da ogni obbligo con il pagamento, al mandatario medesimo, del compenso concordato.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.