Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1642 del 25 febbraio 1999

(2 massime)

(massima n. 1)

A norma dell'art. 1717 c.c. il mandatario che, nell'esecuzione del mandato, sostituisce altri a sé stesso, senza esservi autorizzato o senza che ciò sia necessario per la natura dell'incarico risponde dell'operato della persona sostituita e in tal caso il mandante può agire direttamente contro la persona sostituita dal mandatario. Deve escludersi, peraltro - tenute presenti la formulazione letterale della disposizione e la sua ratio - che il sostituto sia legittimato ad agire nei confronti del mandante originario.

(massima n. 2)

Nel nostro ordinamento sono ammesse, in omaggio al criterio della economia dei giudizi, le cosiddette sentenze condizionate, nelle quali l'efficacia della condanna è subordinata al sopraggiungere di un determinato evento futuro ed incerto, o di un termine prestabilito o di una controprestazione specifica, sempre che il verificarsi della circostanza tenuta presente non debba essere controllato da altri accertamenti di merito in un ulteriore giudizio di cognizione, ma possa essere semplicemente fatto valere in sede esecutiva mediante opposizione all'esecuzione. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza che aveva condannato i convenuti al pagamento delle somme che gli attori sarebbero stati tenuti a versare all'amministrazione doganale a seguito di un diverso giudizio pendente).

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