Cassazione civile Sez. II sentenza n. 6596 del 11 novembre 1986

(2 massime)

(massima n. 1)

Dal sistema della legge e, in particolare, dalla norma di cui all'art. 2208 c.c., si evince che il titolare dell'impresa č, per presunzione, responsabile di tutti gli atti compiuti in suo nome nella sede dell'impresa stessa, essendo a lui riferibili, in base ai fondamentali principi dell'apparenza giuridica e dell'affidamento, le attivitą svolte da coloro i quali, a qualsiasi titolo, agiscano nella suddetta sede quali suoi incaricati o che, ragionevolmente, possano essere considerati tali.

(massima n. 2)

L'accettazione della merce da parte del compratore non impedisce di eccepire in seguito che le cose consegnate dal venditore sono diverse da quelle oggetto del contratto, se di tale diversitą l'acquirente si sia reso conto successivamente alla consegna. Pertanto, non vi č alcuna incompatibilitą tra l'azione di risoluzione per consegna di aliud pro alio e l'avvenuta accettazione delle cose comprate.

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