Cassazione civile Sez. II sentenza n. 3550 del 25 marzo 1995

(1 massima)

(massima n. 1)

La qualitą della cosa compravenduta, qualora sia espressamente promessa, assume, per volontą dei contraenti, un carattere di essenzialitą di per se stesso incompatibile con la tollerabilitą della sua mancanza, la quale comporta il diritto del compratore di ottenere la risoluzione del contratto.

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