Per la revoca (1) (2) dell'interdizione o dell'inabilitazione si osservano le norme stabilite per la pronuncia di esse.
Coloro che avevano diritto di promuovere l'interdizione e l'inabilitazione [c.c. 417] possono intervenire nel giudizio di revoca (3) per opporsi alla domanda[105], e possono altresì impugnare la sentenza (4) pronunciata nel giudizio di revoca, anche se non parteciparono al giudizio.
Note
(1)
La sentenza di interdizione o inabilitazione solo se passata in giudicato può essere revocata in ogni momento se la causa che ne ha determinato la pronuncia viene meno in tutto o in parte. Infatti, secondo la giurisprudenza prevalente, oggetto del giudizio di revoca consiste nell'accertamento della persistenza o della cessazione delle cause di interdizione o inabilitazione nel tempo successivo alla pronuncia della decisione. Infine, si precisa che la pronuncia di revoca ha natura costituiva.
(2)
Come già indicato nella nota precedente, l'oggetto del giudizio di revoca consiste esclusivamente nell'accertamento della cessazione o modifica delle cause che avevano dato luogo alla pronuncia di interdizione o inabilitazione. Solo in ragione a tale aspetto vengono esaminati i presupposti che hanno condotto alla sentenza. La domanda di revoca può essere promossa solamente in seguito al passaggio in giudicato della pronuncia dai soggetti indicati dall'
art. 429 del c.c..
(3)
Secondo la dottrina più autorevole deve ammettersi la legittimazione anche dell'interdetto o inabilitato, solo se rispettivamente rappresentato dal tutore o assistito dal curatore, in ragione del fatto che, intervenuta la sentenza di interdizione o inabilitazione, l'interdetto o l'inabilitato vengono privati della loro capacità processuale (si cfr.
716).
(4)
Anche la sentenza di revoca viene annotata sull'atto di nascita e sui documenti di identità, alla pari della sentenza di interdizione o inabilitazione e produce i suoi effetti dal momento in cui viene pubblicata.