Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 16561 del 31 luglio 2020

(2 massime)

(massima n. 1)

La proposizione cumulativa dell'azione di regresso, nell'ipotesi in cui, al momento della nascita, il figlio sia riconosciuto da uno solo dei genitori, persegue il semplice obiettivo di tutelare la parte più debole, che, avendo fatto il riconoscimento, è tenuta a provvedere per intero al mantenimento. Tuttavia, il mancato riconoscimento non determina il venir meno dell'obbligo dell'altro genitore per il periodo anteriore alla pronuncia di dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità naturale, essendo sorto sin dalla nascita il diritto del figlio naturale a essere mantenuto, istruito ed educato da entrambi i genitori.

(massima n. 2)

Il genitore, il quale ha operato il riconoscimento, ove abbia provveduto, da solo ed in modo integrale, al mantenimento del figlio, può ottenere che sia giudizialmente accertato il diritto al rimborso della quota spettante all'altro, tuttavia la facoltà di anticipare la tutela non rileva ai fini del computo del termine di prescrizione. E ciò in quanto, sebbene la facoltà di proporre la domanda nel medesimo giudizio di dichiarazione giudiziale di filiazione, per poter mettere in esecuzione il titolo risulta poi necessario il passaggio in giudicato della sentenza, la quale dichiara la paternità o la maternità.

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