Cassazione civile Sez. I sentenza n. 5633 del 9 giugno 1990

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel quadro normativo delineato dall'art. 30 della Costituzione, dall'art. 279 c.c. e dalle convenzioni internazionali ratificate e rese esecutive in Italia, l'obbligo del genitore naturale di concorrere al mantenimento del figlio trova la sua fonte immediata nel fatto della procreazione, anche se accertato incidenter tantum, e non nello status formale di figlio naturale. Pertanto, non ha causa illecita per contrarietā a norme imperative o all'ordine pubblico, ma bensė č pienamente valido, in quanto informato alla detta normativa, il contratto con il quale un genitore naturale, ammettendo che un soggetto č stato da lui procreato, si obblighi a mantenerlo, in una misura convenzionalmente determinata, indipendentemente dal suo riconoscimento formale.

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