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Articolo 247 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Legittimazione passiva

Dispositivo dell'art. 247 Codice Civile

(1)Il presunto padre, la madre ed il figlio sono litisconsorti necessari [102 c.p.c.] nel giudizio di disconoscimento(2).

Se una delle parti è minore o interdetta [414], l'azione è proposta in contraddittorio con un curatore nominato dal giudice davanti al quale il giudizio deve essere promosso.

Se una delle parti è un minore emancipato [390] o un maggiore inabilitato [415], l'azione è proposta contro la stessa, assistita da un curatore parimenti nominato dal giudice [78 c.p.c.].

Se il presunto padre o la madre o il figlio sono morti, l'azione si propone nei confronti delle persone indicate nell'articolo precedente o, in loro mancanza, nei confronti di un curatore parimenti nominato dal giudice [78 c.p.c.].

Note

(1) L'articolo è stato così sostituito dall'art. 98 della L. 19 maggio 1975 n. 151.
(2) Il termine entro cui integrare il contraddittorio onde impedire la decadenza (di cui all'art. 2964 del c.c.) è quello di cui all'art. 244 del c.c..

Ratio Legis

Con la presente disposizione si rende doveroso il litisconsorzio (cd. necessario, di cui all'art. 102 del c.p.c.) tra madre, figlio e presunto padre, ai fini del disconoscimento della paternità, per una fondamentale esigenza di equità, giustizia e parità.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 247 Codice Civile

Cass. civ. n. 28999/2018

Nell'azione di disconoscimento della paternità il figlio minore è litisconsorte necessario e l'azione deve essere proposta in contraddittorio con un curatore speciale nominato dal giudice.

Cass. civ. n. 5727/1977

L'azione di disconoscimento, contestazione o reclamo della legittimità, qualora coinvolga un minore, comporta la scissione della posizione processuale del medesimo, rappresentato da un curatore ad hoc (art. 247, comma secondo, c.c.), da quella di rappresentanza del genitore o del tutore in genere; conseguentemente il curatore speciale non deve farsi autorizzare a stare in giudizio dal giudice tutelare, poiché egli è stato nominato proprio perché eserciti i poteri processuali nell'interesse del minore, il cui status viene ad essere contestato, nell'arco dell'intero giudizio.

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