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Articolo 246 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Trasmissibilitā dell'azione

Dispositivo dell'art. 246 Codice Civile

(1)Se il presunto padre o la madre titolari dell'azione di disconoscimento della paternità sono morti senza averla promossa, ma prima che sia decorso il termine previsto dall'articolo 244, sono ammessi ad esercitarla in loro vece i discendenti o gli ascendenti; il nuovo termine decorre dalla morte del presunto padre o della madre, o dalla nascita del figlio se si tratta di figlio postumo o dal raggiungimento della maggiore età da parte di ciascuno dei discendenti(2).

Se il figlio titolare dell'azione di disconoscimento di paternità è morto senza averla promossa sono ammessi ad esercitarla in sua vece il coniuge o i discendenti nel termine di un anno che decorre dalla morte del figlio o dal raggiungimento della maggiore età da parte di ciascuno dei discendenti.

Si applicano il sesto comma dell'articolo 244 e l'articolo 245.

Note

(1) L'articolo è stato così sostituito dal d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
(2) In tema di legittimazione sostanziale, l'articolo in esame ben delimita i soggetti ed esclude i diversi da discendenti ed ascendenti; unica estensione derogabile è consentita per la prosecuzione dell'azione di disconoscimento da parte del genitore esercente la patria potestà, desumibile dall'art. 320 del c.c. e per la quale non occorre la previa autorizzazione del giudice tutelare (Cass. n. 1233/1977).

Ratio Legis

La ratio della norma consiste nel permettere l'accertamento del reale rapporto di filiazione, sia pure entro limiti di legittimazione attiva e determinati termini temporali.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 246 Codice Civile

Cass. civ. n. 27903/2021

In tema di azione di disconoscimento della paternitā, in caso di morte del titolare, la relativa azione puō essere proposta dai suoi ascendenti o discendenti, nel termine di decadenza previsto dall'art. 244 c.c., che decorre dalla data del decesso del dante causa, se essi erano giā a conoscenza della nascita o, in caso contrario, dalla data dell'effettiva conoscenza dell'evento in qualunque modo acquisita.

Posto che l'azione di disconoscimento della paternitā, qualora il presunto padre sia morto senza averla proposta, pur non essendo incorso in decadenza, si trasmette ai suoi discendenti o ascendenti, questi potranno esercitarla nel termine annuale decorrente dalla morte del presunto padre, se essi a tale data erano giā a conoscenza della nascita ovvero, in caso contrario, dalla conoscenza della nascita in qualunque modo acquisita, a prescindere dalla loro presenza o ritorno nel luogo della nascita.

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