(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
67 In tema di domicilio necessario della moglie, la proposta di affermare il principio che la moglie conserva il domicilio del marito se questi trasferisce i1 suo domicilio all'estero, non elimina il dubbio se il domicilio conservato dalla moglie sia il precedente domicilio maritale nello Stato o il nuovo domicilio acquistato dal marito all'estero. Si è avuto cura perciò di affermare chiaramente che la moglie, nel caso di trasferimento del domicilio maritale all'estero, può costituire il proprio domicilio nello Stato. Ciò è sembrato opportuno per il necessario rispetto del principio di nazionalità e anche per proteggere la cittadina italiana che, pur non essendo legalmente separata dal marito, ritenga di dover fissare un proprio diverso domicilio nello Stato. La norma potrà avere, del resto, utilità pratica soltanto nel caso in cui la moglie, pur trasferendo la propria residenza all'estero per seguire il marito, abbia beni o rilevanti interessi economici da tutelare in patria e mantenga nello Stato il centro dei propri interessi. Data poi la distinzione fra domicilio e residenza, non può neppure affermarsi che questa norma venga a ledere necessariamente il principio dell'unità della famiglia.