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Articolo 80 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Restituzione dei doni

Dispositivo dell'art. 80 Codice Civile

Il promittente può domandare la restituzione dei doni fatti a causa della promessa di matrimonio, se questo non è stato contratto [785].

La domanda non è proponibile dopo un anno dal giorno in cui s'è avuto il rifiuto di celebrare il matrimonio o dal giorno della morte di uno dei promittenti [2964 ss.].

Ratio Legis


	

Spiegazione dell'art. 80 Codice Civile

I doni da restituirsi in caso di mancato matrimonio riguardano tutte le attribuzioni a titolo gratuito effettuate tra gli sposi in vista delle nozze, che sono donazioni efficaci a tutti gli effetti, ed a prescindere dal valore del bene donato (e così divergendo dalle donazioni obnuziali di cui all'art. 785 del c.c. che invece non producono effetti finché il matrimonio non venga contratto).

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

85 Stabilito il principio, nell'art. 79 del c.c., che la promessa di matrimonio non obbliga a contrarlo, né ad eseguire ciò che si fosse convenuto per il caso di non adempimento, è stato confermato il diritto del promittente (art. 80 del c.c.) di domandare la restituzione dei doni fatti a causa della promessa di matrimonio, se questo non viene contratto. Non si è però ritenuto opportuno di accogliere la proposta di prevedere anche la restituzione delle lettere, sia per la difficoltà pratica di determinare la corrispondenza scambiata, sia perché trattasi di rapporti essenzialmente regolati dal costume e dalla morale.

Massime relative all'art. 80 Codice Civile

Cass. civ. n. 29980/2021

I doni tra fidanzati, di cui all'art. 80 c.c., non essendo equiparabili né alle liberalità in occasione di servizi, né alle donazioni fatte in segno tangibile di speciale riconoscenza per i servizi resi in precedenza dal donatario, né alle liberalità d'uso, ma costituendo vere e proprie donazioni, come tali soggette ai requisiti di sostanza e di forma previsti dal codice, possono essere integrati anche da donazioni immobiliari, ivi comprese le donazioni indirette. Anche in questa eventualità, ai fini dell'azione restitutoria, occorre accertare sempre e soltanto che i doni siano stati fatti "a causa della promessa di matrimonio", e che si giustifichino per il sol fatto anzidetto, al punto da non trovare altra plausibile giustificazione al di fuori di questo. Tale circostanza opera nel contesto di una presupposizione, sicché ove sia accertato il sopravvenuto venir meno della causa donandi (in caso di donazione indiretta immobiliare fatta in previsione di un futuro matrimonio poi non celebrato) si determina la caducazione dell'attribuzione patrimoniale al donatario senza incidenza, invece, sull'efficacia del rapporto fra il venditore e il donante, il quale per effetto di retrocessione viene ad assumere la qualità di effettivo acquirente.

L'acquisto di un appartamento da parte di uno dei nubendi, finanziato con denaro dell'altro, in previsione del matrimonio, è configurabile come donazione indiretta, che, in quanto finalizzata alle nozze, rientra nella previsione di cui all'art. 80 c.c.. Ne consegue che, ove il matrimonio non venga celebrato, essendo venuta meno la "causa donandi" si determina la caducazione dell'attribuzione patrimoniale al donatario senza che ciò incida sul rapporto fra venditore e donante, il quale, per effetto della retrocessione viene ad assumere la qualità di effettivo acquirente.

Cass. civ. n. 1260/1994

In caso di rottura del fidanzamento, presupposto essenziale per l'esercizio dell'azione di restituzione dei doni - che l'art. 80 c.c. riconosce al donante in relazione a qualsiasi promessa di matrimonio, sia tra persone capaci, sia tra minori non autorizzati, sia che la promessa sia vicendevole, sia che sia unilaterale – è la circostanza che i doni siano stati fatti «a causa della promessa di matrimonio», cioè nella presupposizione della celebrazione del futuro matrimonio, senza necessità di una particolare forma, né di pubblicità della promessa, conseguendone il diritto alla restituzione per la sola ipotesi che il matrimonio non sia stato contratto e senza alcuna rilevanza delle cause del mancato matrimonio.

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Anna P. chiede
lunedì 25/07/2011 - Liguria
“buongiorno,
Per cortesia, puo' informarmi riguardo alla legge 80 sulla restituzione dei regali,se deve risultare un fidanzamento ufficiale per richiederla.Questo perche' il mio ex mi chiede la restituzione dei 2 anelli ricevuti per Natale e il mio compleanno giustificandoli ingiustamente inerenti a richiesta di matrimonio.
Grazie per la Sua attenzione.
Nell'attesa di una sua risposta porgo distinti saluti
Persico Anna”
Consulenza legale i 14/08/2011

In caso di rottura di fidanzamento, presupposto essenziale per l'esercizio di restituzione dei doni è la circostanza che i doni siano stati fatti "a causa della promessa di matrimonio", senza necessità di una particolare forma, nè di pubblicità della promessa, conseguendone il diritto alla restituzione per la sola ipotesi che il matrimonio non sia stato contratto e senza alcuna rilevanza delle cause del mancato matrimonio. La promessa di matrimonio si identifica, alla stregua del costume sociale, nel c.d. "fidanzamento ufficiale" e sussiste quando ricorra una dichiarazione espressa o tacita, normalmente resa pubblica nell'ambito della parentela, delle amicizie e delle conoscenze, di volersi frequentare con il serio proposito di sposarsi (nell'ambito di questa promessa si distingue quella solenne di cui all'art. 81 del c.c., soggetta a determinati requisiti: vicendevolezza, capacità di agire, richiesta di pubblicazioni del matrimonio). I doni tra fidanzati costituiscono vere e proprie donazioni, come tali soggette ai requisiti di sostanza e forma previsti dal codice. Il dono di un anello fatto dal fidanzato alla fidanzata non può considerarsi come donazione in riguardo di matrimonio, regolata dall'art. 785 del c.c., bensì come regalo fatto a causa di promessa, e ricade pertanto nella disciplina di cui all'art. 80 del c.c. con la conseguenza che l'azione per la restituzione non è più proponibile qualora sia trascorso più di un anno dal giorno in cui si è avuto il rifiuto di celebrare il natrimonio (così anche App. Roma 03.03.1982).