Cassazione civile Sez. I sentenza n. 1260 del 8 febbraio 1994

(2 massime)

(massima n. 1)

I doni tra fidanzati non sono equiparabili né alle liberalità in occasione di servizi, né alle donazioni fatte in segno tangibile di speciale riconoscenza per i servizi resi in precedenza dal donatario, né alla liberalità d'uso, ma costituiscono vere e proprie donazioni, come tali soggette ai requisiti di sostanza e di forma previsti dal codice. Peraltro, la modicità del donativo, da apprezzare oggettivamente in relazione alla capacità economica del donante, fa sì che il trasferimento si perfezioni legittimamente, tra soggetti capaci, in base alla mera traditio.

(massima n. 2)

In caso di rottura del fidanzamento, presupposto essenziale per l'esercizio dell'azione di restituzione dei doni - che l'art. 80 c.c. riconosce al donante in relazione a qualsiasi promessa di matrimonio, sia tra persone capaci, sia tra minori non autorizzati, sia che la promessa sia vicendevole, sia che sia unilaterale – è la circostanza che i doni siano stati fatti «a causa della promessa di matrimonio», cioè nella presupposizione della celebrazione del futuro matrimonio, senza necessità di una particolare forma, né di pubblicità della promessa, conseguendone il diritto alla restituzione per la sola ipotesi che il matrimonio non sia stato contratto e senza alcuna rilevanza delle cause del mancato matrimonio.

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