(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
85 Stabilito il principio, nell'
art. 79 del c.c., che la promessa di matrimonio non obbliga a contrarlo, né ad eseguire ciò che si fosse convenuto per il caso di non adempimento, è stato confermato il diritto del promittente (
art. 80 del c.c.) di domandare la restituzione dei doni fatti a causa della promessa di matrimonio, se questo non viene contratto. Non si è però ritenuto opportuno di accogliere la proposta di prevedere anche la restituzione delle lettere, sia per la difficoltà pratica di determinare la corrispondenza scambiata, sia perché trattasi di rapporti essenzialmente regolati dal costume e dalla morale.