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Articolo 79 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 07/03/2024]

Effetti

Dispositivo dell'art. 79 Codice Civile

La promessa di matrimonio non obbliga a contrarlo né ad eseguire ciò che si fosse convenuto per il caso di non adempimento [80, 81].


Brocardi

In sponsalibus consensus eorum exigendus est, quorum in nuptiis desideratur
Nubendi
Sponsalia sunt mentio et repromissio nuptiarum futurarum
Sufficit nudus consensus ad consti tuenda sponsalia

Spiegazione dell'art. 79 Codice Civile

L'articolo tutela la libertà matrimoniale, garantendo che il consenso permanga libero e spontaneo, tramite comminatoria di nullità per quei patti che impongano obblighi (ad esempio a titolo di penale, si veda 1382) nel caso una parte si rifiuti di eseguire la promessa di contrarre matrimonio.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

85 Stabilito il principio, nell'art. 79 del c.c., che la promessa di matrimonio non obbliga a contrarlo, né ad eseguire ciò che si fosse convenuto per il caso di non adempimento, è stato confermato il diritto del promittente (art. 80 del c.c.) di domandare la restituzione dei doni fatti a causa della promessa di matrimonio, se questo non viene contratto. Non si è però ritenuto opportuno di accogliere la proposta di prevedere anche la restituzione delle lettere, sia per la difficoltà pratica di determinare la corrispondenza scambiata, sia perché trattasi di rapporti essenzialmente regolati dal costume e dalla morale.

Massime relative all'art. 79 Codice Civile

Cass. civ. n. 29980/2021

I doni tra fidanzati, di cui all'art. 80 c.c., non essendo equiparabili né alle liberalità in occasione di servizi, né alle donazioni fatte in segno tangibile di riconoscenza per i servizi resi in precedenza dal donatario, né alle liberalità d'uso, ma costituendo vere e proprie donazioni, come tali soggette ai requisiti di sostanza e di forma previsti dal codice, possono essere integrati anche da donazioni immobiliari, ivi comprese le donazioni indirette. Anche in questa eventualità, ai fini dell'azione restitutoria, occorre accertare sempre e soltanto che i doni siano stati fatti "a causa della promessa di matrimonio" e che si giustifichino per il solo fatto anzidetto, al punto da non trovare altra plausibile giustificazione al di fuori di questo.

Cass. civ. n. 9052/2010

In tema di promessa di matrimonio, l'obbligazione che consegue "ex lege" all'esercizio del diritto di recesso non può configurarsi come illecito extra-contrattuale, costituendo il recesso espressione di una libertà fondamentale, nè come responsabilità contrattuale o precontrattuale, posto che la promessa di matrimonio non è un contratto e neppure costituisce un vincolo giuridico tra le parti; si tratta, infatti, di una particolare forma di riparazione collegata direttamente dalla legge alla rottura del fidanzamento "senza giusto motivo", con la conseguenza che incombe al recedente, qualora voglia sottrarsi a sifatta obbligazione riparatoria, l'onere di provare la sussistenza del giustificato motivo, quale fatto costitutivo negativo della pretesa dell'altra parte.

Cass. civ. n. 539/1966

Il risarcimento dei danni, nel caso di recesso ingiustificato dalla promessa di matrimonio, va limitato al solo rimborso delle spese e delle obbligazioni contratte a causa della promessa. (Nella specie è stato escluso che potessero risarcirsi, ex art. 81 c.c., i danni derivati dalla rinunzia spontanea ad un impiego, cui si era indotta la promissaria venuta in Italia lasciando il proprio posto di lavoro all'estero in vista del futuro matrimonio).

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