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L' eredità tra accettazione e rinunzia

Data di pubblicazione: dicembre 2006
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Il volume costituisce uno studio organico sulle fattispecie dell'accettazione dell'eredit? pura e semplice, sull'accettazione dell'eredit? con beneficio di inventano e sulla rinunzia all'eredit? . I temi passati in rassegna nella monografia sono trattati in maniera lineare ed omogenea, tenendo presente la sistematica del codice civile, nonché le evoluzioni della dottrina e della giurisprudenza di settore. Gli istituti sviluppati nel corso dell'esposizione vengono esaminati nella... (continua)


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Dispositivo dell'art. 490 Codice Civile

L'effetto del beneficio d'inventario consiste nel tenere distinto il patrimonio del defunto da quello dell'erede.
Conseguentemente:
1) l'erede conserva verso l'eredità tutti i diritti e tutti gli obblighi che aveva verso il defunto, tranne quelli che si sono estinti per effetto della morte (1);
2) l'erede non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni a lui pervenuti (2);
3) i creditori dell'eredità e i legatari hanno preferenza sul patrimonio ereditario di fronte ai creditori dell'erede (3). Essi però non sono dispensati dal domandare la separazione dei beni, secondo le disposizioni del capo seguente, se vogliono conservare questa preferenza anche nel caso che l'erede decada (4) dal beneficio d'inventario [493, 494, 505] o vi rinunzi (5).

Note

(1) Se, ad esempio, l'erede aveva nei confronti del defunto un credito di 50 euro, rimarrà creditore dell'eredità beneficiata. Nel caso, invece, di accettazione pura e semplice [v. 470] il credito si sarebbe estinto per confusione [v. 1253].

(2) Come ulteriore tutela l'erede risponde dei debiti ereditari pagandoli con denaro dell'eredità, non con denaro proprio, fino alla concorrenza dei beni pervenutigli per successione (in pratica se l'eredità vale 50.000 euro, pagherà i debiti ereditari fino a 50.000 euro, anche se dovessero risultare altri creditori non soddisfatti).

(3) Tuttavia non potranno avanzare alcuna pretesa sul patrimonio personale dell'erede.

(4) È questa una garanzia disposta nel caso in cui l'erede, per disinteresse o inerzia, perda i vantaggi dell'inventario, costringendo i creditori ereditari a concorrere con i suoi creditori personali.

(5) La rinunzia deve avvenire con le stesse forme previste per l'accettazione beneficiata [v. 484].


Ratio Legis

Il beneficio d'inventario è previsto per assicurare la continuità nei rapporti giuridici: infatti, la limitazione di responsabilità potrà incentivare il chiamato ad accettare comunque un'eredità gravata da debiti, sapendo che non dovrà risponderne con denaro proprio.

Quesiti degli utenti

Quesito numero 2532
Sabrina Neri, mercoledì 23 febbraio 2011 , chiede:
Buonasera, vorrei sapere se in caso di eredità dove sono presenti moglie e figlio minore, è obbligatoria la richiesta di accettazione di eredità con beneficio di inventario per entrambi gli eredi, o se tale accettazione è prevista solamente per il figlio minore mentre per la moglie del de cuius è possibile presentare l'atto di successione separatamente dal figlio.
Grazie

Risposta della redazione di Brocardi.it, al quesito N°2532 del mercoledì 2 marzo 2011 :

L'art. 510 del c.c. prevede che l'accettazione con beneficio d'inventario fatta da uno dei chiamati (in questo caso, il figlio minore) giova a tutti gli altri. La ratio della norma, tuttavia, non è quella di imporre agli altri chiamati l'accettazione con beneficio d'inventario, bensì quella di dispensare colui che intenda effettuare l'accettazione beneficiata dal dover espletare una seconda volta tutte le formalità.
Va, peraltro, rammentato che la norma dell'art. 510 c.c. si applica solo a favore dei chiamati, ma non dell'erede che ha già accettato puramente e semplicemente, ovvero di chi sia decaduto dal beneficio d'inventario.
 


Quesito numero 3027
Eleonora, mercoledì 30 marzo 2011 , chiede:
Buongiorno, avrei bisogno di un'informzione:
cosa vuol dire "essere nel possesso dei beni"?

Risposta della redazione di Brocardi.it, al quesito N°3027 del venerdì 8 aprile 2011 :

 

L’espressione "essere nel possesso dei beni", in linea di massima, significa avere la materiale disponibilità del bene, ovvero l’apprensione materiale con possibilità di uso e godimento. Il possesso ai sensi dell’art. 1140 del c.c. è un potere di fatto esercitato nei confronti di un bene che consta oltre che dell’elemento oggettivo (l’apprensione materiale del bene), anche dell’elemento soggettivo (la precisa volontà di possederlo quale proprietario o titolare di altro diritto reale).
Si distingue il possesso dalla mera detenzione, che ricorre quando si ha l'apprensione materiale della cosa ma, nonostante questo, manca l’animus possidendi (l’elemento soggettivo).

Nella disciplina delle successioni, esiste un principio generale che è il seguente: l’erede è possessore di diritto anche se non si trova nella situazione di fatto che dovrebbe formare la sostanza del possesso. L’erede è continuatore del possesso del defunto, che gli è trasmesso ipso iure senza bisogno dell’accettazione, richiesta solo per l’acquisto della proprietà (è la c.d. sesína), per cui è legittimato dall’art. 460 del c.c. a tutta una serie di azioni di natura conservativa sui beni relitti, anche senza che dei medesimi abbia la materiale apprensione.

Se poi l'erede è anche nel possesso effettivo dei beni ereditari, c.d. possesso reale, ne derivano particolari conseguenze relativamente all’accettazione dell’eredità, al termine per una eventuale rinuncia e al termine entro cui è necessario fare l’inventario ex art. 485 del c.c., infatti “L'onere imposto dall'art. 485 del c.c.al chiamato possessore di beni ereditari di fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia di essa condiziona non solo la facoltà del chiamato di accettare l'eredità con beneficio d'inventario ex art. 484 del c.c., ma anche quella di rinunziare all'eredità ai sensi dell'art. 519 del c.c.in maniera efficace nei riguardi dei creditori del "de cuius", dovendo il chiamato, allo scadere del termine previsto per l'inventario, essere considerato erede puro e semplice”, Cassazione civile, sez. II, 05/05/2008,n. 11018.


Quesito numero 4335
marcello, martedì 12 luglio 2011 , chiede:

 

Se è stata fatta l'accettazione di eredità con beneficio di inventario 15 anni fa e poi non è stato fatto più niente oggi da parte degli eredi per eventualmente vendere la proprietà che occorre fare?
grazie.


Risposta della redazione di Brocardi.it, al quesito N°4335 del venerdì 22 luglio 2011 :

 

Se la situazione è rimasta immutata dal momento in cui si è fatta accettazione con beneficio di inventario,  gli eredi, per vendere

- i beni immobili devono richiedere l’autorizzazione al Tribunale ex art. 747 del c.p.c.-art. 748 del c.p.c. e art. 733 del c.p.c., pena la decadenza dal beneficio d’inventario ai sensi dell’art. 493 del c.c.;

- i beni mobili non abbisognano di alcuna autorizzazione, poichè una volta trascorsi cinque anni dalla dichiarazione di accettare con beneficio d’inventario la vendita diventa libera da vincoli di sorta (si veda art. 493 del c.c., ultimo comma). 



Tag: accettazione beneficio d'inventario
Quesito numero 5554
Mario, sabato 5 maggio 2012 , chiede:
Salve, vorrei porre questo problema presentatomi dopo 2 anni e 6 mesi dalla perdita dei miei genitori.
Al momento della divisone dei beni (denaro, quadri, mobili ecc...) sono passati 2 anni poco più, ora mia sorella vuole un mobile che è tutt'ora nel mio alloggio (che ho in affitto), vorrei sare ma questo è possibile?

Cordiali saluti

Risposta della redazione di Brocardi.it, al quesito N°5554 del lunedì 7 maggio 2012 :

 

La legge riconosce a ciascun coerede la facoltà di chiedere lo scioglimento della comunione, e nella divisione ciascun erede ha diritto di ottenere, per quanto possibile in natura, una parte proporzionale di tutte le specie dei beni che formano l'attivo ereditario.

Effettuata la divisione ereditaria, in una delle tre forme che il nostro ordinamento conosce (amichevole, giudiziale o testamentaria), i beni assegnati si considerano in proprietà del coerede assegnatario sin dall'apertura della successione. La divisione ereditaria ha cioè effetto retroattivo.

Nel caso prospettato, una volta effettuata la divisione dei beni dell'eredità, il mobile che le è stato assegnato risulta di sua proprietà esclusiva e  sua sorella non può pertanto rivendicare su di esso alcun diritto.

Chiaro, poi, che per meglio rispondere al quesito, bisognerebbe capire come è stata formalizzata tale divisione di beni mobili. 



Tag: effetti divisione ereditaria
Attenzione: prenderemo in esame SOLO richieste scritte in italiano corretto, con adeguata punteggiatura, riferite a quesiti di interesse.