La crescente sensibilità nei confronti del diritto del minore di età a vedersi assicurata una normale crescita nell'ambito di una famiglia accogliente favorisce il ricorso allo strumento dell'adozione, laddove tale diritto, nonostante interventi di sostegno sociale, non può essere assicurato all'interno della famiglia naturale. L'adozione tratta gli istituti dell'affidamento e dell'adozione seguendo le linee tracciate dalla legge 4 maggio 1983, n. 184 (così come... (continua)
La fisiologica discrasia esistente tra la norma giuridica e la realtà alla quale essa si applica si presenta con particolare evidenza nel campo dell'adozione sia essa nazionale o internazionale. Le norme, infatti, volte a regolamentare l'istituto, talvolta non riescono a contenere l'evoluzione della realtà sociale, caratterizzata nella maggior parte dei casi da problematiche che investono la famiglia ed il minore. Il presente volume si prefigge l'obiettivo di analizzare la... (continua)
L’adozione, insieme con la separazione ed il divorzio, costituisce il “cuore” del diritto di famiglia e dà luogo ad un gran numero di procedimenti , che si svolgono dinanzi al tribunale per i minorenni ed impegnano gli operatori del diritto, tra cui molti giovani avvocati che, con entusiasmo, si dedicano a questa materia. La normativa relativa all’adozione è stata oggetto di riforma nel 2001, ma alcuni contenuti di essa sono entrati in vigore... (continua)
L'adozione è permessa alle persone che non hanno discendenti legittimi o legittimati, che hanno compiuto gli anni trentacinque e che superano almeno di diciotto anni l'età di coloro che essi intendono adottare. Quando eccezionali circostanze lo consigliano, il tribunale può autorizzare l'adozione se l'adottante ha raggiunto almeno l'età di trenta anni, ferma restando la differenza di età di cui al comma precedente (2) (3).
(2) Va osservato che se l'adottato deve avere almeno diciotto anni (trattandosi di adozione del maggiorenne), l'adottante, a sua volta, non potrà avere meno di trentasei anni per rispettare la differenza minima di età prescritta dal legislatore. Il comma 2 della norma in commento deve, pertanto, ritenersi tacitamente abrogata.
(3) L'adozione compiuta senza il rispetto dei limiti di età indicati dalla norma è nulla.
La legge di riforma dell'istituto non ha eliminato il divieto di adozione per chi ha discendenti legittimi o legittimati al momento dell'adozione. Questa limitazione ha lo scopo di salvaguardare i diritti dei discendenti e, in particolare, le loro aspettative inerenti alla successione nei beni dell'adottante (poiché, in seguito, all'adozione si amplia il numero dei discendenti e, quindi, il numero dei potenziali eredi). Va sottolineato, però, che la Corte costituzionale ha dichiarato la norma illegittima per contrarietà all'art. 3 Cost. nella parte in cui non consente l'adozione a persone che abbiano discendenti legittimi o legittimati quando questi siano maggiorenni e abbiano manifestato il loro consenso all'adozione. Questa decisione giurisprudenziale si è resa necessaria per l'esigenza di parificare la posizione dei figli maggiorenni a quella dell'altro coniuge il cui consenso è necessario alla legittimità dell'adozione. Si ritiene, in sostanza, che se la necessità di richiedere il consenso è garanzia sufficiente per la tutela degli interessi del coniuge non possa dirsi diversamente per quanto riguarda i discendenti dell'adottante.
(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
157L'istituto dell'adozione ha conservato le linee tradizionali nelle quali lo aveva inquadrato il sistema del progetto. E' stata ridotta, rispetto alla disciplina proposta col progetto, da diciotto a sedici anni la differenza minima di età fra l'adottante e l'adottato nell'ipotesi prevista dal capoverso dell' art. 291 del c.c. in cui, per eccezionali circostanze, si può far luogo all'adozione quando l'adottante abbia raggiunto l'età di quaranta anni. L'innovazione non può produrre inconvenienti, perché è rimesso alla corte di appello il valutare le circostanze del caso e, comunque, la differenza minima di sedici anni salva sempre il tradizionale principio: adoptio imitatur naturam.
L'adozione di persone maggiori di età serve per dare dei figli a chi non ha discendenti legittimi o legittimati. La Corte Costituzionale ne ha esteso l'applicazione anche a chi ha discendenti maggiorenni, purché siano consenzienti. In presenza di figli maggiorenni incapaci di prestare il loro consenso il tribunale può ugualmente pronunziare l'adozione con le modalità di cui all'art. 297 c.c. (così Corte Cost. 92/345 secondo la quale "riguardo ai casi in cui, per l'adozione ordinaria di persona maggiorenne, è richiesto l'assenso di appartenenti della famiglia legittima dell'adottante, deve ritenersi che quando, per incapacità dei suddetti, l'assenso non possa essere ottenuto, il Tribunale, apprezzando gli interessi ivi indicati, può ugualmente pronunciare l'adozione").
Vorrei sapere se, non essendo sposato e non avendo figli naturali e legittimi, per una seconda adozione di maggiorenne è necessario il consenso del primo già adottato.
Grazie
L' art. 291 del c.c. è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui preclude l'adozione a persone a persone che abbiano discendenti legittimi o legittimati, maggiorenni e consenzienti (così Corte Cost. 88/557: Il coniuge e i discendenti dell'adottante, in quanto membri della famiglia legittima, sono egualmente interessati, sia sotto l'aspetto morale che patrimoniale, dagli effetti dell'adozione, sicché nessun motivo razionale sussiste per ritenere che il rispettivo assenso all'adozione sia sufficiente a tutelare la posizione del coniuge (art. 297, comma primo, cod. civ.), ma non quella, sostanzialmente identica, dei figli. Pertanto, l'art. 291 cod. civ. - secondo cui l'esistenza di discendenti legittimi o legittimati dell'adottante osta all'adozione di persona maggiorenne - è costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 3 Cost., nella parte in cui non consente l'adozione a persone che abbiano discendenti legittimi o legittimati maggiorenni e consenzienti).
La tradizionale preclusione resta ferma solo in presenza di figli minori o, se maggiorenni, che abbiano espresso il loro dissenso.
Basterà quindi avere, oltre al consenso dell'adottante e dell'adottato, anche il consenso del figlio maggiorenne per poter perfezionare la seconda adozione.
Vorrei sapere se per presentare la domanda di adozione di maggiorenne è necessario il patrocinio di un avvocato o la legge mi permette l'espletamento della pratica in Tribunale senza assistenza dello stesso.
Grazie
Trattandosi di un ricorso da presentarsi al competente Tribunale ordinario civile - e non, si badi, al Tribunale dei Minorenni, come per tutte le altre forme di adozione di minori - è assolutamente richiesto il ministero di un avvocato.
Il procedimento di adozione di maggiorenne inizia, dapprima, con la manifestazione del consenso dell’adottante e dell’adottato che, quindi, devono presenziare personalmente all’udienza avanti al Presidente del Tribunale (individuato in quello nel cui circondario l’adottante ha la residenza ex art. 311 del c.c. ). La decisione, poi, viene presa in Camera di Consiglio, sentito il P.M.( art. 313 del c.c. ). Le eventuali notifiche e la comunicazione della sentenza verranno fatte al domicilio eletto presso il proprio procuratore.
L'adozione internazionale di minori è un istituto che, al di là di un'apparente semplicità, presenta notevoli aspetti critici, sia sul piano umano ed emotivo che su quello giuridico.
Le autrici di questo volume hanno voluto realizzare un testo fortemente pragmatico in grado di rispondere, in maniera chiara e puntuale, agli interrogativi che la procedura dell'adozione internazionale solleva agli aspiranti genitori e per chi, eventualmente, li assiste i... (continua)
ENRICO, domenica 3 ottobre 2010 , chiede:
Chiedo se l'adozione di un maggiorenne sia possibile anche quando l'adottante abbia figli maggiorenni interdetti (con sentenza del Tribunale) e svolga la funzione di tutore degli stessi (cioè come tutore può dare il consenso all'adozione per i figli che rappresenta). Grazie, cordiali saluti