Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 19 Testo unico sul pubblico impiego (TUPI)

(D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Incarichi di funzioni dirigenziali

Dispositivo dell'art. 19 TUPI

1. Ai fini del conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla complessità della struttura interessata, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute, nonché delle esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purché attinenti al conferimento dell'incarico. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile.

1-bis. L'amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta; acquisisce le disponibilità dei dirigenti interessati e le valuta.

1-ter. Gli incarichi dirigenziali possono essere revocati esclusivamente nei casi e con le modalità di cui all'articolo 21, comma 1, secondo periodo.

2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti secondo le disposizioni del presente articolo. Con il provvedimento di conferimento dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani e ai programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto, nonché la durata dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi prefissati e che, comunque, non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque anni. La durata dell'incarico può essere inferiore a tre anni se coincide con il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono rinnovabili. Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un contratto individuale con cui è definito il corrispondente trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti dall'articolo 24. È sempre ammessa la risoluzione consensuale del rapporto. In caso di primo conferimento ad un dirigente della seconda fascia di incarichi di uffici dirigenziali generali o di funzioni equiparate, la durata dell'incarico è pari a tre anni. Resta fermo che per i dipendenti statali titolari di incarichi di funzioni dirigenziali ai sensi del presente articolo, ai fini dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato nell'ultima retribuzione percepita in relazione all'incarico svolto. Nell'ipotesi prevista dal terzo periodo del presente comma, ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio, comunque denominato, nonché dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato nell'ultima retribuzione percepita prima del conferimento dell'incarico avente durata inferiore a tre anni.

3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali e nelle percentuali previste dal comma 6.

4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, in misura non superiore al 70 per cento della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6(11)(13).

4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunità di cui all'articolo 7.

5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c).

5-bis. Ferma restando la dotazione effettiva di ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 23, purché dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. [Gli incarichi di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 possono essere conferiti entro il limite del 15 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui al medesimo articolo 23 e del 10 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia.](1) I suddetti limiti percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino ad un massimo del 25 e del 18 per cento, con contestuale diminuzione delle corrispondenti percentuali fissate dal comma 6(2)(6).

5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunità di cui all'articolo 7.

6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio. La formazione universitaria richiesta dal presente comma non può essere inferiore al possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509(3)(4)(5)(6)(7)(12).

6-bis. Fermo restando il contingente complessivo dei dirigenti di prima o seconda fascia il quoziente derivante dall'applicazione delle percentuali previste dai commi 4, 5-bis e 6, è arrotondato all'unità inferiore, se il primo decimale è inferiore a cinque, o all'unità superiore, se esso è uguale o superiore a cinque.

6-ter. Il comma 6 ed il comma 6-bis si applicano alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2.

6-quater. Per gli enti di ricerca di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, il numero complessivo degli incarichi conferibili ai sensi del comma 6 è elevato rispettivamente al 20 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia e al 30 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla seconda fascia, a condizione che gli incarichi eccedenti le percentuali di cui al comma 6 siano conferiti a personale in servizio con qualifica di ricercatore o tecnologo previa selezione interna volta ad accertare il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità da parte dei soggetti interessati nelle materie oggetto dell'incarico, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

7. [Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di cui ai commi precedenti sono revocati nelle ipotesi di responsabilità dirigenziale per inosservanza delle direttive generali e per i risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione, disciplinate dall'articolo 21, ovvero nel caso di risoluzione consensuale del contratto individuale di cui all'articolo 24, comma 2.](8)

8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 3 cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo(9)(10).

9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 è data comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti.

10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali.

11. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il Ministero degli affari esteri nonché per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali differenti è demandata ai rispettivi ordinamenti.

12. Per il personale di cui all'articolo 3, comma 1, il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali continuerà ad essere regolato secondo i rispettivi ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246.

12-bis. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi.

Note

(1) Tale periodo è stato soppresso dall'art. 3, comma 3-bis, del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2021, n. 113.
(2) Il D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni dalla L. 6 agosto 2021, n. 113, ha disposto (con l'art. 3, comma 3-bis) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le percentuali di cui all'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, cessano di avere efficacia".
(3) La L. 30 dicembre 2018, n. 145 ha disposto (con l'art. 1, comma 352) che "Per le medesime finalità del comma 348, per il triennio 2019-2021, la percentuale stabilita al primo periodo del comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli incarichi di livello dirigenziale non generale da conferire al personale in servizio presso il Ministero dell'economia e delle finanze in possesso di comprovate professionalità tecniche, con oneri a valere sulle facoltà assunzionali del medesimo Ministero, è pari al 12 per cento".
(4) La L. 27 dicembre 2019, n. 160, come modificata dal D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 (convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14) ha disposto (con l'art. 1, comma 158) che "Per le medesime finalita' di cui al comma 155, nonche' al fine di sostenere le attività in materia di programmazione, realizzazione e monitoraggio delle opere pubbliche, nel triennio 2020-2022, la percentuale stabilita al primo periodo del comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli incarichi di livello dirigenziale non generale da conferire al personale in servizio presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in possesso di comprovate professionalità, con oneri a valere sulle facoltà assunzionali del medesimo Ministero, è pari al 12 per cento".
La L. 30 dicembre 2018, n. 145, come modificata dalla L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha disposto (con l'art. 1, comma 352) che "Per le medesime finalità del comma 348 la percentuale stabilita al primo periodo del comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli incarichi di livello dirigenziale non generale da conferire al personale in servizio presso il Ministero dell'economia e delle finanze in possesso di comprovate professionalità tecniche, con oneri a valere sulle facoltà assunzionali del medesimo Ministero, è pari al 12 per cento".
(5) Il D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 ha disposto (con l'art. 1, comma 6) che "La percentuale di cui al comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, può essere elevata dall'8 per cento al 10 per cento, a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione".
Ha inoltre disposto (con l'art. 22, comma 4) che "Per le esigenze di cui all'articolo 51, comma 2, lettera b), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, il Consiglio di Stato è autorizzato a conferire, nell'ambito della dotazione organica vigente, a persona dotata di alte competenze informatiche, un incarico dirigenziale di livello generale, in deroga ai limiti percentuali previsti dall'articolo 19, commi 4 e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli oneri di cui al presente comma si fa fronte nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente".

Il D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla L. 7 aprile 2017, n. 45, come modificato dal D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, ha disposto (con l'art. 19, comma 2-bis) che "Nelle more dell'espletamento del concorso di cui al comma 1, il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, in caso di esito non favorevole delle procedure di interpello svolte ai sensi delle vigenti disposizioni, è autorizzato a provvedere all'attribuzione di incarichi dirigenziali ai sensi del comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, oltre i limiti percentuali ivi previsti, nella misura del 75 per cento delle posizioni dirigenziali vacanti, comunque entro il limite massimo di ulteriori dieci incarichi. Gli incarichi conferiti ai sensi del presente comma, in deroga alla previsione del citato articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, hanno durata annuale, sono rinnovabili fino al 31 dicembre 2021 e, comunque, cessano alla data dell'entrata in servizio dei vincitori del concorso di cui al comma 1. Alla relativa copertura finanziaria si provvede con le risorse di cui al comma 2. Gli incarichi conferiti ai sensi del presente comma non costituiscono titolo né requisito valutabile ai fini della procedura concorsuale di cui al comma 1".
(6) Il D.L. 1 marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla L. 22 aprile 2021, n. 55, come modificato dal D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 (convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41), ha disposto (con l'art. 7, comm 13) che "I titolari di incarichi dirigenziali nell'ambito della Direzione generale Turismo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo appartenenti ai ruoli dirigenziali di altre amministrazioni e trasferiti al Ministero del turismo ai sensi del comma 5 possono optare per il transito nel ruolo di quest'ultimo Ministero. Nelle more della conclusione delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale dirigenziale, fino al 31 dicembre 2026, per il conferimento di incarichi dirigenziali di livello generale presso il Ministero del turismo, non si applicano i limiti percentuali di cui all'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, per il conferimento di incarichi dirigenziali di livello non generale, i limiti percentuali di cui all'articolo 19, commi 5-bis e 6, sono elevati rispettivamente fino al 50 e al 30 per cento. I predetti incarichi dirigenziali di livello non generale cessano all'atto dell'assunzione in servizio, nei ruoli del personale del Ministero del turismo, dei vincitori delle predette procedure concorsuali".
(7) Il D.L. 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla L. 20 maggio 2022, n. 51, come modificato dal D.L. 9 agosto 2022, n. 115 (convertito con modificazioni dalla L. 21 settembre 2022, n. 142), ha disposto (con l'art. 7, comma 3) che "Il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato a conferire gli incarichi dirigenziali di cui al comma 2, anche in deroga ai limiti percentuali previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Conseguentemente, il numero di incarichi dirigenziali appartenenti alla prima fascia dei ruoli del Ministero dello sviluppo economico conferibili ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è innalzato di una unità a valere sulle facoltà assunzionali".
(8) Comma abrogato dall'art. 3, co. 1, lett. h), L. 15 luglio 2002, n. 145.
(9) Con sentenza 4 - 7 aprile 2011, n. 124, la Corte Costituzionale ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 19, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore dell'art. 40 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nella parte in cui dispone che gli incarichi di funzione dirigenziale generale di cui al comma 5-bis, limitatamente al personale non appartenente ai ruoli di cui all'art. 23 del d.lgs. n. 165 del 2001, cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo".
(10) Con sentenza 20 - 25 luglio 2011, n. 246, la Corte Costituzionale ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'articolo 19, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'art. 2, comma 159, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore dell'art. 40 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nella parte in cui dispone che gli incarichi di funzione dirigenziale conferiti ai sensi del comma 6 del medesimo art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001, cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo".
  • Il D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79, ha disposto (con l'art. 16-ter, comma 1) che "In considerazione della riduzione della dotazione organica del personale civile ai sensi della legge 31 dicembre 2012, n. 244, in coerenza con gli obiettivi di modernizzazione della pubblica amministrazione e valorizzazione delle competenze contenuti nel PNRR, al fine di favorire il ricambio generazionale, promuovendo i percorsi di carriera del personale civile di livello dirigenziale che ha acquisito specifiche professionalità, fino al 31 dicembre 2027 gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale previsti nella dotazione organica del Ministero della difesa possono essere conferiti a dirigenti di seconda fascia appartenenti ai ruoli del medesimo Ministero in deroga al limite percentuale di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e comunque nel limite massimo di tre unità ulteriori".
(12) Il D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2021, n. 113, come modificato dal D.L. 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2023, n. 74, ha disposto (con l'art. 1, comm 15) che "Fino al 31 dicembre 2026, per le predette amministrazioni, per la copertura dei posti delle rispettive articolazioni che rivestono la qualifica di soggetti attuatori del PNRR, le quote di cui all'articolo 19, comma 6, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, riferite agli incarichi dirigenziali generali e non generali, si applicano nella misura del 12 per cento.".
(13) Il D.L. 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla L. 10 agosto 2023, n. 112, ha disposto (con l'art. 22, comma 1) che "In coerenza con gli obiettivi di valorizzazione delle competenze acquisite dal personale della pubblica amministrazione contenuti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), al fine di agevolare i percorsi di carriera del personale civile di livello dirigenziale che ha acquisito specifiche professionalità, fino al 31 dicembre 2027, gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale previsti nella dotazione organica del Ministero dell'interno possono essere conferiti a dirigenti di seconda fascia appartenenti ai ruoli dei dirigenti del medesimo Ministero, in deroga al limite percentuale di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e, comunque, nel limite massimo di due unità ulteriori".

Massime relative all'art. 19 TUPI

Cass. civ. n. 17978/2018

In tema di risarcimento del danno non patrimoniale derivante da demansionamento e dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e non può prescindere da una specifica allegazione.

Cass. civ. n. 13484/2018

In tema di danno da demansionamento, il risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo, dell'esistenza di un pregiudizio.

Cass. civ. n. 8674/2018

L'attribuzione di un incarico di studio e non di funzione al dirigente che aveva ricoperto precedentemente un incarico dirigenziale, non dà luogo a demansionamento da cui far discendere il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale alla professionalità. Per questo motivo va cassata la sentenza di appello riconoscente il diritto del ricorrente al risarcimento del danno in base alla mancata equivalenza tra l'incarico di studio conferitogli e le funzioni precedentemente svolte. Occorre premettere che la riforma della dirigenza pubblica è stata caratterizzata dal passaggio da una concezione della dirigenza intesa come status, quale momento di sviluppo della carriera dei funzionari pubblici, ad una concezione della stessa dirigenza di tipo funzionale. Proprio in ragione di tale inquadramento giuridico, questa Corte ha affermato (Cass., n. 27888 del 2009; cfr., Cass., n. 29817 del 2008) che la qualifica dirigenziale non esprime una posizione lavorativa inserita nell'ambito di una carriera e caratterizzata dallo svolgimento di determinate mansioni, bensì esclusivamente l'idoneità professionale del dipendente (che tale qualifica ha acquisito mediante contratto di lavoro stipulato all'esito della procedura concorsuale) a svolgerle concretamente per effetto del conferimento, a termine, di un incarico dirigenziale; da tale scissione tra instaurazione del rapporto di lavoro dirigenziale e conferimento dell'incarico è stata desunta la insussistenza di un diritto soggettivo del dirigente pubblico al conferimento di un incarico dirigenziale e, peraltro, al conferimento degli incarichi e al passaggio di incarichi diversi non si applica l'art. 2103 cod. civ. Conferma tali principi anche Cass. n. 12678 del 2016, secondo cui non è configurabile, nella nuova disciplina della dirigenza pubblica, un diritto soggettivo a conservare, ovvero ad ottenere, un determinato incarico di funzione dirigenziale.

Cass. civ. n. 2603/2018

Gli atti di conferimento di incarichi dirigenziali rivestono la natura di determinazioni negoziali assunte dall'Amministrazione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro. In tale ambito le norme contenute nel D.lgs. n. 165 del 2001, art. 19, obbligano l'Amministrazione datrice di lavoro al rispetto dei criteri di massima in esse indicati, anche per il tramite delle clausole generali di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., applicabili alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui all'art. 97 Cost., restando la scelta rimessa alla discrezionalità del datore di lavoro (sia pure con il vincolo del rispetto di determinati elementi sui quali la selezione deve fondarsi), al quale non può sostituirsi il giudice, salvo che non si tratti di attività vincolata e non discrezionale (Cass. 23 settembre 2013, n. 21700 e Cass. 30 settembre 2009, n. 20979).

Ne deriva che, in base agli artt. 1175 e 1375 c.c., applicabili alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento, di cui all'art. 97 Cost., la PA è tenuta - fra l'altro - ad adottare adeguate forme di partecipazione ai processi decisionali e ad esternare le ragioni giustificatrici delle proprie scelte, sicché laddove tale regola non è rispettata, è configurabile un inadempimento contrattuale della PA, suscettibile, dinanzi al giudice ordinario, di produrre danno risarcibile (Cass. SU 23 settembre 2013, n. 21671; Cass. 14 aprile 2008, n. 9814; Cass. 12 ottobre 2010, n. 21088).

C. Conti n. 3/2018

Va affermata la responsabilità amministrativa del Sindaco (nonché del segretario generale che ha espresso il parere favorevole di regolarità tecnica e dei membri della Giunta comunale presenti alla deliberazione con la quale si è deciso di nominare un direttore generale al di fuori della dotazione organica del Comune con contratto a tempo determinato, secondo quanto previsto dall'art. 108 t.u.e.l.) per aver provveduto al conferimento del relativo incarico ad un candidato privo di diploma di laurea, requisito culturale minimo per l'accesso alla suddetta posizione dirigenziale. (Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto la nomina del direttore generale illegittima e fonte di danno erariale, consistente nell'oggettivo squilibrio tra le retribuzioni erogate a favore di un soggetto inserito in una posizione dirigenziale e la minore capacità professionale messa a disposizione dell'amministrazione comunale).

Cass. civ. n. 11015/2017

L'applicazione legittima del meccanismo dello “spoils system" nel contesto degli Enti locali deve fondarsi sugli imprescindibili presupposti della "apicalità" e della "fiduciarietà" del dirigente da nominare; la componente fiduciaria deve esser interpretata quale preliminare valutazione soggettiva di adesione politica e personale del dirigente da nominare rispetto all'organo politico nominante. In difetto dei presupposti innanzi riferiti, il meccanismo dello "spoils system" si pone in contrasto con l'art. 97 Cost., in quanto confliggente con i princìpi di continuità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, nonché con il principio del "giusto procedimento", in quanto la rimozione del dirigente sarebbe del tutto sottratta alla verifica dei risultati conseguiti.

C. Conti n. 3/2015

Qualora venga svolta l'attività di direttore generale, in mancanza delle qualifiche previste dagli artt. 108 t.u.e.l. e 19 e 28 D.lgs. 165/2001, può essere effettuata la richiesta del risarcimento del danno nei confronti del sindaco che ha provveduto all'emanazione del regolamento contenente i requisiti per la nomina a direttore generale, venendo il suo comportamento ad essere gravato da colpa grave e inescusabile; inoltre può essere richiesto il risarcimento anche nei confronti dei membri del Consiglio comunale, anche questi imputabili di colpa grave e inescusabile, poiché nessuno di essi si è preoccupato di verificare e ponderare i requisiti di legittimità per il conferimento dell'incarico stesso.

Cass. civ. n. 56/2015

L'assegnazione del dirigente comunale ad un diverso ufficio, pure dirigenziale, esula dalla problematica del demansionamento, trattandosi, ove vi sia stata manifestazione di volontà punitiva e ritorsiva del datore di lavoro, di "assegnazione del lavoratore ad ufficio diverso per ritorsione" vietata anche nel pubblico impiego. (Nella specie, la S.C. ha confermato la condanna del comune al risarcimento dei danni subiti dal dirigente per la revoca dell'incarico dirigenziale prima della scadenza del termine e l'assegnazione ad un servizio di minore rilevanza, alla stregua della scala di valutazione delle posizioni dirigenziali prevista dal regolamento comunale).

Corte cost. n. 246/2011

È costituzionalmente illegittimo l'articolo 19, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), come modificato dall'alt. 2, comma 159, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore dell'art. 40 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni), nella parte in cui dispone che gli incarichi di funzione dirigenziale conferiti ai sensi del comma 6 del medesimo art. 19 del D.lgs. n. 165 del 2001, cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo.

Cass. civ. n. 21088/2010

In tema di impiego pubblico privatizzato, nell'ambito del quale anche gli atti di conferimento di incarichi dirigenziali rivestono la natura di determinazioni negoziali assunte daH'amministrazione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, le norme contenute nell'art. 19, comma 1, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 obbligano l'Amministrazione datrice di lavoro al rispetto dei criteri di massima in esse indicati, anche per il tramite delle clausole generali di correttezza e buona fede (art. 1175 e 1375 cod. civ.), applicabili alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui all'art. 97 Cost. Tali norme, che si riferiscono anche alia Regione Sicilia, obbligano la PA a valutazioni comparative, all'adozione di adeguate forme di partecipazione ai processi decisionali e ad esternare le ragioni giustificatrici delle scelte; laddove, pertanto, l'Amministrazione non abbia fornito nessun elemento circa i criteri e le motivazioni seguiti nella selezione dei dirigenti ritenuti maggiormente idonei agli incarichi da conferire, è configurabile inadempimento contrattuale, suscettibile di produrre danno risarcibile.

Cass. civ. n. 20979/2009

In tema di impiego pubblico privatizzato, nell'ambito del quale anche gli atti di conferimento di incarichi dirigenziali rivestono la natura di determinazioni negoziali assunte dall'Amministrazione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, le norme contenute nell'art. 19, comma 1, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, obbligano l'Amministrazione datrice di lavoro al rispetto dei criteri di massima in esse indicati, anche per il tramite delle clausole generali di correttezza e buona fede, di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ., applicabili alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento, di cui all'art. 97 Cost., senza che la predeterminazione dei criteri di valutazione comporti un automatismo nella scelta, che resta rimessa alla discrezionalità del datore di lavoro (sia pure con il vincolo del rispetto di determinati elementi sui quali la selezione deve fondarsi), al quale non può sostituirsi il giudice, salvo che non si tratti di attività vincolata e non discrezionale.

Cass. civ. n. 3052/2009

In tema di riparto di giurisdizione nelle controversie relative a rapporti di lavoro pubblico privatizzato, spettano alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo le controversie nelle quali, pur chiedendosi la rimozione del provvedimento di conferimento di un incarico dirigenziale (e del relativo contratto di lavoro), previa disapplicazione degli atti presupposti, la contestazione investa direttamente il corretto esercizio del potere amministrativo mediante la deduzione della non conformità a legge degli atti organizzativi, attraverso i quali le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici e i modi di conferimento della titolarità degli stessi. Non può infatti operare in tal caso il potere di disapplicazione previsto dall'art. 63, comma 1, del D.lgs. n. 165 del 2001, il quale presuppone che sia dedotto in causa un diritto soggettivo, su cui incide il provvedimento amministrativo, e non (come nella specie) una situazione giuridica suscettibile di assumere la consistenza di diritto soggettivo solo all'esito della rimozione del provvedimento. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha ritenuto devoluta al giudice amministrativo la controversia nella quale alcuni funzionari comunali - deducendo la lesione delle aspettative di avanzamento nella carriera e il relativo danno - chiedevano la rimozione del provvedimento sindacale di conferimento di incarico dirigenziale a persona esterna, adottato sulla base di un atto organizzativo della Giunta che, modificando il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e servizi, aveva consentito l'attribuzione di incarichi dirigenziali fuori dalla dotazione organica, invece che la scelta nell'ambito dei dipendenti).

Cass. civ. n. 29817/2008

Il principio di turnazione nel lavoro pubblico privatizzato che non trova riscontro nel settore di lavoro subordinato rende inapplicabile l'art. 2103 c.c. alla dirigenza sanitaria. Il principio di turnazione è preordinato al raggiungimento degli obiettivi fissati nell'organizzazione dei pubblici uffici dall'art. 97 Cost. e ritenuto idoneo per evitare la cristallizzazione degli incarichi e per arricchire le doti culturali e professionali dei dirigenti mediante lo scambio di esperienze e attività.

Cass. civ. n. 28276/2008

In tema di reggenza, allorché il dirigente dell'ufficio sia provvisoriamente sostituito da personale in possesso, a sua volta, di qualifica dirigenziale, non sorge il diritto alla tutela prevista dall'art. 2103 cod. civ. - espressamente esclusa dagli articoli 16 e 19 del d.lgs. n. 165 del 2001 - venendo comunque in rilievo lo svolgimento di mansioni riconducibili alla qualifica ricoperta, né può fondarsi, dall'eventuale omissione della stipulazione del contratto di diritto privato per l'assunzione della dirigenza, la pretesa a percepire ulteriori compensi, la cui esistenza è ricollegabile solo all'avvenuta stipula dell'atto. (Nella specie, relativa alla sostituzione del Direttore dell'Agenzia regionale per l'impiego da parte di un altro dirigente dell'ufficio, durata, quasi senza soluzioni di continuità, dal 1991 al 1999, la S.C., nel rigettare il ricorso, ha comunque escluso lo svolgimento di mansioni superiori non potendosi qualificare l'Agenzia regionale per l'impiego quale ufficio dirigenziale generale).

In tema di impiego pubblico privatizzato, dall'assetto legislativo delineato, in attuazione del precetto di cui all'art. 97 Cost., dall'art. 2, comma 1, del D.lgs. n. 165 del 2001, che dispone che le linee fondamentali di organizzazione degli uffici, l'individuazione di quelli di maggiore rilevanza ed i modi di conferimento degli stessi devono essere regolate ad opera di atti organizzativi di natura pubblicistica, nonché dall'art. 4 del D.lgs. n. 300 del 1999, che demanda alla sede regolamentare l'organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione, anche numerica, degli uffici di livello dirigenziale generale, con distribuzione dei posti con funzione dirigenziale e indicazione dei relativi compiti, discende che un ufficio può essere ritenuto di livello dirigenziale generale solo in presenza di espressa qualificazione normativa. Va conseguentemente esclusa la collocazione nella prima fascia del ruolo dirigenziale del direttore dell'Agenzia regionale dell'impiego, venendo in rilievo un organo statale dotato di competenza tecnica specialistica privo di personalità giuridica, con possibilità di designazione del relativo dirigente non solo tra il personale della PA. in possesso di elevata professionalità ma anche - a mezzo di contratto di diritto privato - di personale estraneo all'amministrazione e, dunque, al di fuori dell'ambito di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 165 del 2001.

Quando il dirigente dell'ufficio sia provvisoriamente sostituito da personale in possesso, a sua volta, di qualifica dirigenziale, non sorge il diritto alla tutela prevista dall'art. 2103 c.c. - espressamente esclusa dagli art. 16 e 19 del D.lgs. n. 165 del 2001 -. Ciò che rileva è, infatti, lo svolgimento di mansioni riconducibili alla qualifica ricoperta, né può fondarsi, dall'eventuale omissione della stipulazione del contratto di diritto privato per l'assunzione della dirigenza, la pretesa a percepire ulteriori compensi, la cui esistenza è ricollegabile solo all'avvenuta stipula dell'atto.

Corte cost. n. 340/2008

È costituzionalmente illegittimo il comma 161 del D.L. 262 del 2006 nella parte in cui prevede la cessazione automatica dell'incarico dei dirigenti esterni in quanto il rapporto dirigenziale non è retto dalla fiducia ma è funzionalmente ispirato dalla netta separazione tra attività politica e funzioni gestorie. Pertanto la interruzione ex lege degli incarichi esterni impedisce ai dirigenti di espletare il loro incarico in conformità ai principi di imparzialità e di buon andamento dell'azione amministrativa.

Cons. Stato n. 4263/2007

Non può attribuirsi all'art. 19 del D.lgs. n. 165/2001 la funzione di consentire di anticipare la regolamentazione contrattuale dell'incarico dirigenziale, e della relativa retribuzione, rispetto al provvedimento che lo ha conferito.

Cass. civ. n. 14186/2007

La durata minima dell'incarico dirigenziale a termine, prescritta in generale (originariamente) dall'art. 19, comma secondo, del D.lgs. n. 165 del 2001, ed attualmente fissata in tre anni ai sensi dell'art. 14-sexies del D.L. n. 115 del 2005, convertito, con modificazioni, nella legge n. 168 del 2005, sta solo a significare che il termine apposto al contratto non poteva essere inferiore a due anni, ma non implicava alcuna insensibilità del rapporto al verificarsi di una situazione di giusta causa di recesso per accertata responsabilità dirigenziale in virtù dell'art. 21 dello stesso D.lgs. n. 165 del 2001 prima della scadenza di tale termine minimo del rapporto, sicché si configurava come legittima, in tale evenienza, l'anticipata risoluzione del rapporto stesso.

Corte cost. n. 103/2007

È costituzionalmente illegittimo l'art. 3, comma 1, lett, b) e comma 7 della L. n. 145/2002 perché detta previsione determina una interruzione automatica del rapporto di ufficio ancora in corso prima dello spirare del termine stabilito violando, in carenza di garanzie procedimentali, il principio di continuità e di buon andamento dell'azione amministrativa.

C. Conti n. 2/2007

La norma contenuta nell'art. 19 comma 10° del D.lgs n. 165/2001 in base alla quale è consentita l'attribuzione di incarichi di consulenza, studio e ricerca a dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali, va interpretata come riferita a tutti i soggetti individuati nei precedenti commi del medesimo articolo, quindi anche ai dirigenti provenienti da altro comparto dell'amministrazione; pertanto, è conforme a legge il provvedimento con il quale viene conferito presso il Ministero per lo sviluppo economico un incarico di studio, ai sensi dell'art. 19, comma 10° e comma 5° bis, del D.lgs n. 165/2001, ad un dirigente universitario che, pur non appartenendo ai ruoli dell'amministrazione conferente, abbia già svolto, sia pure a diverso titolo, funzioni dirigenziali generali presso la medesima amministrazione e nel medesimo settore di competenza.

Corte cost. n. 233/2006

Sono infondate le questioni di costituzionalità relative a leggi regionali che prevedevano un meccanismo di cessazione automatica delle nomine conferite intuitu personae dagli organi politici regionali all'atto dell'insediamento della nuova Giunta, per evitare che essa risulti condizionata dalle nomine effettuate nella parte finale della legislatura precedente. La previsione di un meccanismo di valutazione tecnica della professionalità e competenza dei nominati, per tutelare l'imparzialità e il buon andamento dell'amministrazione, non è una misura costituzionalmente vincolata e del resto nemmeno si addice alla natura personale del rapporto sotteso alla nomina.

Cass. civ. n. 14252/2005

Gli atti di conferimento di incarichi dirigenziali mantengono la natura di determinazioni assunte dall'amministrazione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, come, a norma dell'art. 5, comma 2, del citato D.lgs. n. 165 del 2001, al cui impianto la legge n. 145 del 2002 non ha apportato modifiche, tutti gli atti attinenti ai profili organizzativi e gestionali di rapporti di lavoro già costituiti.

Cass. civ. n. 23760/2004

La disciplina degli incarichi dirigenziali è incompatibile con le garanzie di cui all'art. 2103 c.c., dal momento che mancano quelle specifiche mansioni corrispondenti alla qualifica di assunzione e il dirigente, alla scadenza del contratto a termine, può essere destinato ad altri incarichi, con conseguente mutamento della posizione di lavoro e del livello retributivo.

Tesi di laurea correlate all'articolo

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!

Consulenze legali
relative all'articolo 19 TUPI

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

R. M. chiede
mercoledì 13/07/2022 - Lombardia
“Si chiede se l’incarico ex art 110 c 1 del Tuel possa/ debba avere una durata minima di 36 mesi e possa durare oltre il mandato del sindaco che lo aveva conferito. Inoltre si chiede se il sindaco subentrato possa rinnovare in automatico l’incarico conferito dal sindaco uscente, senza svolgere una nuova selezione.”
Consulenza legale i 20/07/2022
Per quanto riguarda il superamento del mandato del Sindaco che ha conferito l’incarico, la risposta è negativa ai sensi del comma 3 dell’art. 110, secondo cui “i contratti di cui ai precedenti commi non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica”.

In merito alla durata minima dell’incarico, invece, si è posto un problema di coordinamento tra il citato art. 110 e l’art. 19 del T.U.P.I., che appunto fissa tale durata minima in tre anni degli incarichi dirigenziali a tempo determinato.
Sul punto, la Suprema Corte (seguita dalla giurisprudenza di merito e dalla corte dei conti) ha chiarito che l’art. 19, Testo Unico del pubblico impiego integra quella di cui all'art. 110 T.U. Enti locali: la prima, con la predeterminazione della durata minima dell'incarico, è volta ad evitare il conferimento di incarichi troppo brevi ed a consentire al dirigente di esercitare il mandato per un tempo sufficiente ad esprimere le sue capacità ed a conseguire i risultati per i quali l'incarico gli è stato affidato; la seconda ha la funzione di fornire al Sindaco uno strumento per affidare incarichi di rilievo sulla base dell'intuitus personae anche al di fuori di un rapporto di dipendenza stabile e oltre le dotazioni organiche.
Il carattere fiduciario che connota il suddetto rapporto non si pone in contrasto con la previsione di un termine minimo di durata, in quanto -rimettendo alla discrezionalità del capo dell'Amministrazione la scelta del soggetto cui affidare le rilevanti funzioni dirigenziali- si vuole garantire la collaborazione del funzionario incaricato per tutto il periodo di mandato del Sindaco, fermo restando il rispetto del suddetto termine minimo nell'ipotesi di cessazione di tale mandato (Cassazione civile, sez. lav., 13 gennaio 2014, n. 478; Tribunale di Varese, sez. II, 07 aprile 2020, n. 7; Corte dei conti, sez. Emilia-Romagna, deliberazione n. 220/2021/PAR).

Infine, quanto alla procedura di scelta del dirigente, è stato chiarito che non si tratta di un vero e proprio concorso pubblico, difettando dei requisiti del concorso e connotandosi, per contro, per il carattere fiduciario della scelta da parte del sindaco nell'ambito di un elenco di soggetti ritenuti idonei sulla base dei requisiti di professionalità (Cassazione civile, sez. un., 04 settembre 2018, n. 21600; Consiglio di Stato, sez. V, 04 aprile 2017, n. 1549).
La Corte dei conti, comunque, ha ritenuto ammissibile il rinnovo di tali incarichi dirigenziali, purché nel rispetto del termine massimo del mandato elettorale (Corte dei conti, sez. Puglia, deliberazione n. 125/2013/PAR).
Nel caso di specie, dunque, posto che il rinnovo non è stato disposto dal Sindaco che aveva conferito l’incarico, ma dal nuovo Sindaco eletto, sarebbe stato più corretto -a parere dello scrivente- lo svolgimento di una procedura selettiva dotata dei caratteri minimi di trasparenza e par condicio tra i partecipanti.