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Articolo 110 Testo unico degli enti locali (TUEL)

(D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

[Aggiornato al 29/04/2022]

Incarichi a contratto

Dispositivo dell'art. 110 TUEL

1. Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell' incarico.

2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, negli enti in cui è prevista la dirigenza, stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento del totale della dotazione organica della dirigenza e dell'area direttiva e comunque per almeno una unità. Negli altri enti, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento della dotazione organica dell'ente arrotondando il prodotto all'unità superiore, o ad una unità negli enti con una dotazione organica inferiore alle 20 unità.

3. I contratti di cui ai precedenti commi non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio dell'ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale.

4. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui l'ente locale dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie.

5. Per il periodo di durata degli incarichi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo nonché dell'incarico di cui all'articolo 108, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.

6. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.

Massime relative all'art. 110 TUEL

Cass. civ. n. 5516/2015

In materia di pubblico impiego, al rapporto di lavoro dei dirigenti assunti dagli enti locali con contratto a tempo determinato si applicano - in forza del richiamo di cui all'art. 110 del testo unico degli enti locali e tenuto conto del divieto di trattamento differenziato del lavoratore a termine che non sia giustificato da obbiettive ragioni, di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, attuato con la direttiva 28 giugno 1999/70/CE - le garanzie previste, in favore dei dirigenti a tempo indeterminato, dalla contrattazione collettiva e dal D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (quali, in particolare quelle relative alle motivazioni del provvedimento di licenziamento, all'obbligatorietà del parere del comitato dei garanti per i provvedimenti di responsabilità dirigenziale, nonché alla contestazione ed alla procedura diretta ad affermare la responsabilità disciplinare), le cui disposizioni, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del medesimo D.lgs., costituiscono principi fondamentali ex art. 117 Cost., restando esclusa l'applicazione delle sole norme incompatibili con il termine apposto al rapporto.

Cass. civ. n. 849/2015

In materia di rapporti di lavoro alle dipendenze di enti pubblici locali, in forza del primo comma dell'art. 110 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la possibilità di copertura, con contratto a tempo determinato, di posti ricompresi "in pianta organica", tra cui quelli relativi a responsabili dei servizi o degli uffici e a qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, esige una apposita previsione statutaria, non giovando a tal fine una mera previsione regolamentare, la quale è, per converso, sufficiente, in forza del secondo comma della menzionata norma, per la stipulazione di contratti a termine "al di fuori della dotazione organica".

C. Conti n. 1222/2010

I caratteri dell'incarico dirigenziale ex art. 110, commi 1 e 2, T.U.E.L. sono omogenei rispetto a quelli conferiti ai dirigenti di ruolo; sicché i primi, come i secondi, sono a pieno titolo intraneii all'amministrazione comunale, con la conseguenza che anche per essi vale il principio della onnicomprensività e per l'amministrazione il divieto di attribuire incarichi esterni a soggetti interni alla medesima amministrazione in possesso delle professionalità richieste. Pertanto la progettazione e direzione dei lavori non poteva essere remunerata con indennità ad personam parametrata alla tariffa professionale bensì in base all'art. 18 "Incentivi e spese per la progettazione" della legge 11 febbraio 1994, n. 109.

C. Conti n. 252/2008

Per la costituzione di un rapporto di collaborazione ad alto contenuto di professionalità la legge (artt. 110, comma 6, D.Lgs. n. 267 del 2000 e 7, D.Lgs. n. 165 del 2001) richiede, oltre alla specificazione del contenuto dell'incarico e l'alta professionalità del soggetto incaricato, altresì, l'inesistenza, da accertare con una reale ricognizione, di figure professionali interne all'ente idonee a svolgere l'incarico; l'assenza di condizioni concretizza una responsabilità amministrativa del sindaco, che ha conferito l'incarico esterno, dei componenti della giunta, che hanno approvato il conferimento e del Segretario comunale che ha espresso parere favorevole all'adozione della relativa delibera.

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Consulenze legali
relative all'articolo 110 TUEL

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

N. P. chiede
lunedì 21/11/2022 - Campania
“Un Sindaco di un Comune della Provincia di XXX con proprio decreto n. 5 del 21.06.2022, dopo la scadenza del suo mandato in data 12.06.2022, anche se riconfermato nella suddetta carica in quanto rieletto, avrebbe potuto prorogare l'incarico conferito quale Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale ad un architetto (quest'ultimo era stato già incaricato con delibera di G.C. n. 75 del 24.11.2017 ed il nominativo era stato preso da una selezione pubblica a cui aveva partecipato solo lui per l'assunzione a tempo determinato con contratto ex art. 110 comma 1, del D. lgs. 267/2000) dal 15.01.2019 (data del primo suo precedente decreto) fino al 07.01.2023 oppure avrebbe dovuto procedere ad una nuova selezione, essendo intervenuta una interruzione, come si presume, sebbene risulterebbe una unica ed esclusiva selezione (la sopra riportata in parentesi del 2017 )fatta mentre era ancora in vita il Geometra titolare del posto deceduto il 9.12.2018?
All'uopo si invierà documentazione acquisita mediante accesso agli atti.”
Consulenza legale i 01/12/2022
Il quesito posto verte sulla legittimità della proroga, da parte del Sindaco uscente ma riconfermato, di un contratto di lavoro a tempo determinato conferito per un incarico dirigenziale ai sensi dell’art. 110 del Testo Unico degli Enti Locali – TUEL.
La disciplina normativa degli incarichi dirigenziali conferiti a soggetti esterni con la stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato è contenuta nel predetto articolo nonché nell’ art. 19 del T.U.P.I..
Il rapporto tra tali due norme è stato a lungo oggetto di dibattito giurisprudenziale e dottrinale vertente, in particolare, sul rapporto tra la previsione, contenuta nell’art. 110 del T.U.E.L. che stabilisce come la durata dell’incarico dirigenziale debba essere correlata alla durata del mandato elettivo del Sindaco che ha conferito l’incarico e quella dell’art. 19 del T.U.P.I. secondo cui gli incarichi di natura dirigenziale debbano avere una durata minima di tre anni e massima di cinque.
Si tratta, in altre parole, della possibilità di applicare anche alle figure dirigenziali non apicali, il meccanismo c.d. di “spoil system” che lega la durata dell’incarico alla durata dell’organo politico che ha conferito l’incarico.
Sul tema, la Corte costituzionale, nella sentenza n. 34 del 2010, ha innanzitutto chiarito che “i predetti meccanismi di c.d. spoils system, ove riferiti a figure dirigenziali non apicali, ovvero a titolari di uffici amministrativi per la cui scelta l’ordinamento non attribuisce, in ragione delle loro funzioni, rilievo esclusivo o prevalente al criterio della personale adesione del nominato agli orientamenti politici del titolare dell’organo che nomina, si pongono in contrasto con l’art. 97 Cost. in quanto pregiudicano la continuità dell’azione amministrativa, introducono in quest’ultima un elemento di parzialità, sottraggono al soggetto dichiarato decaduto dall’incarico le garanzie del giusto procedimento e svincolano la rimozione del dirigente dall’accertamento oggettivo dei risultati conseguiti”.

In linea con la tesi della Consulta, numerose pronunce della Corte di Cassazione hanno elaborato il principio ormai granitico che prevede la prevalenza del predetto articolo 19 stabilendo che “le uniche ipotesi in cui l’applicazione della decadenza automatica possa essere ritenuta coerente con i menzionati principi costituzionali sono quelle nelle quali si riscontrano i requisiti della “apicalità” dell’incarico nonché della “fiduciarietà” della scelta del soggetto da nominare, con la ulteriore specificazione che la componente fiduciaria deve essere intesa come preventiva valutazione soggettiva di consonanza politica e personale con il titolare dell’organo politico nominante (ex multis Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, n. 2510 del 31 gennaio 2017, in termini si veda anche un parere della Corte dei Conti- Sezione Regionale di Controllo per l’Emilia Romagna Deliberazione n. 220/2021/PAR).

Per tale ragione, quindi, se alla scadenza del mandato non risultano già conclusi i primi tre anni d'incarico, il Sindaco può legittimamente prorogare l’incarico del dirigente.
Tuttavia, nel caso di specie, il limite dei tre anni minimi di durata del contratto risulta essere rispettato in quanto l’incarico è stato conferito il 15 gennaio 2019, come risulta dal Decreto Sindacale e dal Contratto di Lavoro stipulato in pari data, salvo poi essere prorogato quando ormai il primo mandato elettivo era ormai scaduto, come risulta dal Decreto Sindacale n.5 del 21 giugno 2022.

Sulla legittimità di tale proroga appare quindi dirimente quanto stabilito dall’art. 110 del TUEL ossia il limite della durata dell’incarico correlata all’effettiva durata del mandato elettivo. Inoltre, la condizione in parola era espressamente richiamata anche nel contratto di lavoro stipulato con il nuovo dirigente trattandosi, quindi, di fattispecie nota ad entrambe le parti.
Infatti, ancorché il Sindaco che aveva conferito l’incarico sia stato riconfermato all’esito delle nuove elezioni, si deve ritenere che il precedente mandato risulti ormai formalmente concluso e per tale ragione, avrebbe dovuto interrompersi anche l’incarico conferito.

In conclusione, anziché la proroga, sarebbe stato preferibile indire da subito una nuova selezione nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento prescritti dall’art. 97 della Costituzione anche in ragione della natura temporanea e provvisoria della selezione svolta per la sostituzione del posto vacante.

R. M. chiede
mercoledì 13/07/2022 - Lombardia
“Si chiede se l’incarico ex art 110 c 1 del Tuel possa/ debba avere una durata minima di 36 mesi e possa durare oltre il mandato del sindaco che lo aveva conferito. Inoltre si chiede se il sindaco subentrato possa rinnovare in automatico l’incarico conferito dal sindaco uscente, senza svolgere una nuova selezione.”
Consulenza legale i 20/07/2022
Per quanto riguarda il superamento del mandato del Sindaco che ha conferito l’incarico, la risposta è negativa ai sensi del comma 3 dell’art. 110, secondo cui “i contratti di cui ai precedenti commi non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica”.

In merito alla durata minima dell’incarico, invece, si è posto un problema di coordinamento tra il citato art. 110 e l’art. 19 del T.U.P.I., che appunto fissa tale durata minima in tre anni degli incarichi dirigenziali a tempo determinato.
Sul punto, la Suprema Corte (seguita dalla giurisprudenza di merito e dalla corte dei conti) ha chiarito che l’art. 19, Testo Unico del pubblico impiego integra quella di cui all'art. 110 T.U. Enti locali: la prima, con la predeterminazione della durata minima dell'incarico, è volta ad evitare il conferimento di incarichi troppo brevi ed a consentire al dirigente di esercitare il mandato per un tempo sufficiente ad esprimere le sue capacità ed a conseguire i risultati per i quali l'incarico gli è stato affidato; la seconda ha la funzione di fornire al Sindaco uno strumento per affidare incarichi di rilievo sulla base dell'intuitus personae anche al di fuori di un rapporto di dipendenza stabile e oltre le dotazioni organiche.
Il carattere fiduciario che connota il suddetto rapporto non si pone in contrasto con la previsione di un termine minimo di durata, in quanto -rimettendo alla discrezionalità del capo dell'Amministrazione la scelta del soggetto cui affidare le rilevanti funzioni dirigenziali- si vuole garantire la collaborazione del funzionario incaricato per tutto il periodo di mandato del Sindaco, fermo restando il rispetto del suddetto termine minimo nell'ipotesi di cessazione di tale mandato (Cassazione civile, sez. lav., 13 gennaio 2014, n. 478; Tribunale di Varese, sez. II, 07 aprile 2020, n. 7; Corte dei conti, sez. Emilia-Romagna, deliberazione n. 220/2021/PAR).

Infine, quanto alla procedura di scelta del dirigente, è stato chiarito che non si tratta di un vero e proprio concorso pubblico, difettando dei requisiti del concorso e connotandosi, per contro, per il carattere fiduciario della scelta da parte del sindaco nell'ambito di un elenco di soggetti ritenuti idonei sulla base dei requisiti di professionalità (Cassazione civile, sez. un., 04 settembre 2018, n. 21600; Consiglio di Stato, sez. V, 04 aprile 2017, n. 1549).
La Corte dei conti, comunque, ha ritenuto ammissibile il rinnovo di tali incarichi dirigenziali, purché nel rispetto del termine massimo del mandato elettorale (Corte dei conti, sez. Puglia, deliberazione n. 125/2013/PAR).
Nel caso di specie, dunque, posto che il rinnovo non è stato disposto dal Sindaco che aveva conferito l’incarico, ma dal nuovo Sindaco eletto, sarebbe stato più corretto -a parere dello scrivente- lo svolgimento di una procedura selettiva dotata dei caratteri minimi di trasparenza e par condicio tra i partecipanti.

Anna G. chiede
lunedì 10/08/2020 - Piemonte
“Buonasera,
sono una funzionaria comunale inquadrata nel livello D, cat. D3, a cui è stato proposto un incarico di Dirigente Amministrativo in un ospedale gestito da una SPA a capitale pubblico (contratto Sanità privata) di cui il Comune a cui appartengo è socio per il 34%.
Il Comune è tenuto a riconoscermi un periodo di aspettativa e per quanto tempo?
grazie, cordiali saluti”
Consulenza legale i 13/08/2020
L’art. 110 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL) attribuisce allo statuto dell’ente locale la facoltà di prevedere, tra l’altro, l’affidamento di incarichi di alta specializzazione, sia in dotazione organica (comma 1), sia fuori dotazione organica (comma 2).
Il comma 5 prevede che “Per il periodo di durata degli incarichi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo nonché dell'incarico di cui all'articolo 108, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.”

Tale norma non appare applicabile al caso in questione, in quanto l’incarico di Dirigente Amministrativo si riferisce ad una società a partecipazione pubblica e non ad un incarico presso un ente locale.

Di contro, l’art. 53, D. Lgs. 165/2001 vieta ai dipendenti della Pubblica amministrazione di svolgere un secondo lavoro. E ciò vale anche quando tale rapporto è in quiescenza, come nel caso dell’aspettativa. Lo ha chiarito di recente la Cassazione con l’ordinanza 9 marzo 2020 n. 6637 secondo cui per il pubblico dipendente l’incompatibilità del suo impiego con altro rapporto di lavoro è configurabile anche se si trova in aspettativa. La norma sull’incompatibilità è finalizzata a evitare i conflitti di interesse e questi possono verificarsi anche con un rapporto temporaneamente sospeso con la pubblica amministrazione.

Peraltro, l’art. 53, comma 7, D. Lgs. 165/2001 prevede che “In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti”.

Il comma 1 dell’art. 53, D. Lgs. 165/2001 prevede una serie di eccezioni, tra cui l’art. 23 bis del D. Lgs. 165/2001, norma che, tuttavia, si applica solo ai dirigenti pubblici, in cui, salvo interpretazioni estensive, non rientrano i funzionari comunali.

In assenza di ulteriori deroghe, non sembra possibile far valere un diritto all’aspettativa nel caso di specie.

G. S. M. A. chiede
venerdì 24/05/2019 - Emilia-Romagna
“Un dipendente assunto il 01/08/2016, in ente privo di dirigenza, ex art. 110, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, è stato colpito a far data dal 23/10/2018 da una misura cautelare (interdizione temporanea dai pubblici uffici) pari a 12 mesi perchè indagato in un procedimento penale relativo all'attività di funzionario nel Comune, insieme al Segretario Comunale, al responsabile del Settore Finanziario, al Sindaco e al Vicesindaco. Nel mese di dicembre 2018 il Sindaco ha rassegnato le dimissioni. Essendosi concluso il mandato sindacale, ad un primo livello di lettura, il dipendente avrebbe concluso il rapporto di lavoro. Tuttavia sono presenti numerosi pronunciamenti di varia giurisprudenza che ribadiscono come il rapporto di lavoro ex art. 110 del TUEL non possa, comunque, durare meno di tre anni. Per questo motivo si chiede se, al termine del periodo di interdizione temporanea (come misura cautelare precedente all'eventuale rinvio a giudizio) ovvero quando il dipendente sarà libero di ritornare ai pubblici offici, l'Ente in cui lo stesso è stato assunto ex 110 potrà reintegrarlo fino al compimento del terzo anno di lavoro. La domanda viene formulata dal punto di vista dell'Ente. L'amministrazione pro tempore, uscita dalle elezioni, vorrebbe comunque reintegrare il dipendente per permettergli di completare i tre anni, ma non vuole agire contra lege. Si chiede un parere in merito.”
Consulenza legale i 31/05/2019
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 110 comma 2 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico degli enti locali”:

Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, negli enti in cui è prevista la dirigenza, stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. […] Negli altri enti, il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all’interno dell’ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell’area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.[…].

Il comma 3 dello stesso art. 110 prevede che i contratti di cui ai precedenti commi (tra cui quelli relativi ai funzionari dell’aria direttiva) non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica […].

Ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 19 comma 2°, nel testo modificato dal D.L. n. 155 del 2005, art. 14 sexies, convertito con modificazioni nella L. n. 168 del 2005: […] la durata dell'incarico, deve essere correlata agli obiettivi prefissati e, comunque, non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque anni.

Orbene, al fine di dirimere il dubbio esposto nel quesito, è da puntualizzare che nel caso di specie il dipendente non ha qualifica dirigenziale e, pertanto allo stesso non è applicabile la disciplina da ultimo richiamata che è norma speciale e comunque successiva rispetto all’art. 110 del TUEL. Al caso concreto risulta applicabile la norma di cui al comma 3 dell’art. 110 del TUEL che prevede espressamente per i funzionari dell’aria direttiva (quale presumibilmente è il dipendente in parola) che i contratti non possano avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco.

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