Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 56 del 8 gennaio 2015

(1 massima)

(massima n. 1)

L'assegnazione del dirigente comunale ad un diverso ufficio, pure dirigenziale, esula dalla problematica del demansionamento, trattandosi, ove vi sia stata manifestazione di volontą punitiva e ritorsiva del datore di lavoro, di "assegnazione del lavoratore ad ufficio diverso per ritorsione" vietata anche nel pubblico impiego. (Nella specie, la S.C. ha confermato la condanna del comune al risarcimento dei danni subiti dal dirigente per la revoca dell'incarico dirigenziale prima della scadenza del termine e l'assegnazione ad un servizio di minore rilevanza, alla stregua della scala di valutazione delle posizioni dirigenziali prevista dal regolamento comunale).

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