Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 28276 del 26 novembre 2008

(3 massime)

(massima n. 1)

In tema di reggenza, allorché il dirigente dell'ufficio sia provvisoriamente sostituito da personale in possesso, a sua volta, di qualifica dirigenziale, non sorge il diritto alla tutela prevista dall'art. 2103 cod. civ. - espressamente esclusa dagli articoli 16 e 19 del d.lgs. n. 165 del 2001 - venendo comunque in rilievo lo svolgimento di mansioni riconducibili alla qualifica ricoperta, né può fondarsi, dall'eventuale omissione della stipulazione del contratto di diritto privato per l'assunzione della dirigenza, la pretesa a percepire ulteriori compensi, la cui esistenza è ricollegabile solo all'avvenuta stipula dell'atto. (Nella specie, relativa alla sostituzione del Direttore dell'Agenzia regionale per l'impiego da parte di un altro dirigente dell'ufficio, durata, quasi senza soluzioni di continuità, dal 1991 al 1999, la S.C., nel rigettare il ricorso, ha comunque escluso lo svolgimento di mansioni superiori non potendosi qualificare l'Agenzia regionale per l'impiego quale ufficio dirigenziale generale).

(massima n. 2)

In tema di impiego pubblico privatizzato, dall'assetto legislativo delineato, in attuazione del precetto di cui all'art. 97 Cost., dall'art. 2, comma 1, del D.lgs. n. 165 del 2001, che dispone che le linee fondamentali di organizzazione degli uffici, l'individuazione di quelli di maggiore rilevanza ed i modi di conferimento degli stessi devono essere regolate ad opera di atti organizzativi di natura pubblicistica, nonché dall'art. 4 del D.lgs. n. 300 del 1999, che demanda alla sede regolamentare l'organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione, anche numerica, degli uffici di livello dirigenziale generale, con distribuzione dei posti con funzione dirigenziale e indicazione dei relativi compiti, discende che un ufficio può essere ritenuto di livello dirigenziale generale solo in presenza di espressa qualificazione normativa. Va conseguentemente esclusa la collocazione nella prima fascia del ruolo dirigenziale del direttore dell'Agenzia regionale dell'impiego, venendo in rilievo un organo statale dotato di competenza tecnica specialistica privo di personalità giuridica, con possibilità di designazione del relativo dirigente non solo tra il personale della PA. in possesso di elevata professionalità ma anche - a mezzo di contratto di diritto privato - di personale estraneo all'amministrazione e, dunque, al di fuori dell'ambito di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 165 del 2001.

(massima n. 3)

Quando il dirigente dell'ufficio sia provvisoriamente sostituito da personale in possesso, a sua volta, di qualifica dirigenziale, non sorge il diritto alla tutela prevista dall'art. 2103 c.c. - espressamente esclusa dagli art. 16 e 19 del D.lgs. n. 165 del 2001 -. Ciò che rileva è, infatti, lo svolgimento di mansioni riconducibili alla qualifica ricoperta, né può fondarsi, dall'eventuale omissione della stipulazione del contratto di diritto privato per l'assunzione della dirigenza, la pretesa a percepire ulteriori compensi, la cui esistenza è ricollegabile solo all'avvenuta stipula dell'atto.

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