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Articolo 21 Testo unico sul pubblico impiego (TUPI)

(D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Responsabilità dirigenziale

Dispositivo dell'art. 21 TUPI

1. Il mancato raggiungimento degli obiettivi accertato attraverso le risultanze del sistema di valutazione di cui al Titolo II del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni ovvero l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente comportano, previa contestazione e ferma restando l'eventuale responsabilità disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo, l'impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale. In relazione alla gravità dei casi, l'amministrazione può inoltre, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, revocare l'incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli di cui all'articolo 23 ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo.

1-bis. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, al dirigente nei confronti del quale sia stata accertata, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio secondo le procedure previste dalla legge e dai contratti collettivi nazionali, la colpevole violazione del dovere di vigilanza sul rispetto, da parte del personale assegnato ai propri uffici, degli standard quantitativi e qualitativi fissati dall'amministrazione, conformemente agli indirizzi deliberati dalla Commissione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, la retribuzione di risultato è decurtata, sentito il Comitato dei garanti, in relazione alla gravità della violazione di una quota fino all'ottanta per cento.

2. [Nel caso di grave inosservanza delle direttive impartite dall'organo competente o di ripetuta valutazione negativa, ai sensi del comma 1, il dirigente, previa contestazione e contraddittorio, può essere escluso dal conferimento di ulteriori incarichi di livello dirigenziale corrispondente a quello revocato, per un periodo non inferiore a due anni. Nei casi di maggiore gravità, l'amministrazione può recedere dal rapporto di lavoro, secondo le disposizioni del codice civile e dei contratti collettivi.](1)

3. Restano ferme le disposizioni vigenti per il personale delle qualifiche dirigenziali delle Forze di polizia, delle carriere diplomatica e prefettizia e delle Forze armate nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco(2)(3).

Note

(1) Comma abrogato dalla L. 15 luglio 2002, n. 145.
(2) Tale comma è stato modificato dall'art. 3 comma 1 del D. Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127.
(3) Il D. Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127, nel modificare l'art. 205 del D. Lgs. 13 ottobre 2005, n. 217, ha conseguentemente disposto (con l'art. 12, comma 1) che gli effetti giuridici ed economici della presente modifica decorrono dalla data del 1° gennaio 2018.

Massime relative all'art. 21 TUPI

Cass. pen. n. 19519/2018

Lontano dalle ipotesi di decadimento contenute nelle leggi, nei contratti o nei regolamenti di uffici e servizi, il Sindaco che annulla l'incarico organizzativo in anticipo esercita il reato di abuso d'ufficio.

Cass. pen. n. 17503/2018

Nel delitto ex art. 314 c.p. è configurabile il concorso con il pubblico ufficiale dell'estraneo alla pubblica amministrazione, sia come istigatore o determinatore, sia come cooperatore nella esecuzione della condotta sia come soggetto che indirizza e rafforza la volontà criminosa dell'agente, purché i partecipi siano consapevoli della situazione di fatto in cui operano e contribuiscano consapevolmente, ciascuno per la sua parte, a realizzare lo stesso reato, anche se la condotta del partecipe è successiva a quella dell'intraneus.

Cass. pen. n. 4140/2018

Ai fini della configurabilità del concorso del privato nel delitto di abuso d'ufficio, l'esistenza di una collusione tra il privato ed il pubblico ufficiale non può essere dedotta dalla mera coincidenza tra la richiesta dell'uno e il provvedimento adottato dall'altro ed il richiamo è certamente pertinente, ma va considerato tenendo conto dell'ulteriore precisazione, pure fornita dalla medesima giurisprudenza, che, ai fini di tale accertamento vanno anche considerati i profili inerenti al contesto fattuale, ai rapporti personali tra i predetti soggetti, ovvero altri dati di contorno, idonei a dimostrare che la domanda del privato sia stata preceduta, accompagnata o seguita dall'accordo con il pubblico ufficiale, se non da pressioni dirette a sollecitarlo o persuaderlo al compimento dell'atto illegittimo.

Cass. civ. n. 9392/2017

In una controversia in materia di pubblico impiego contrattualizzato, il giudice ordinario se accerta l'illegittimità del procedimento amministrativo di valutazione negativa di un dirigente per mancato raggiungimento degli obiettivi da perseguire - nella specie per l'illogicità derivante dalla avvenuta indicazione degli obiettivi stessi con un abnorme e immotivato ritardo rispetto al periodo nel quale gli stessi avrebbero dovuto essere raggiunti - non può certamente sostituirsi all'organo deputato ad effettuare la verifica dei risultati che condiziona la corresponsione dell'indennità di risultato e, quindi, commisurare automaticamente la condanna dell'ente datore di lavoro a risarcire i danni richiesti all'indennità di risultato non percepita dal dirigente. Tuttavia, in base al principio consolidato secondo cui la perdita di chance è dimostrabile anche per presunzioni e la relativa liquidazione è necessariamente equitativa, il giudice non può neppure escludere in radice la sussistenza del diritto al risarcimento dei danni per perdita di chance, ritualmente richiesto.

Il danno patrimoniale da perdita di chance è un danno futuro, consistente non nella perdita di un vantaggio economico, ma nella perdita della mera possibilità di conseguirlo, secondo una valutazione "ex ante" da ricondursi, diacronicamente, al momento in cui il comportamento illecito ha inciso su tale possibilità in termini di conseguenza dannosa potenziale; al giudice del merito spetta l'accertamento e la liquidazione necessariamente equitativa della suddetta perdita, considerando che essa è dimostrabile anche per presunzioni.

Cass. pen. n. 9281/2011

La mera esistenza di una norma che impone al dirigente di vigilare non determina automaticamente un obbligo giuridico di impedire l'evento descritto nella fattispecie di cui all'art. 44, lett. a del D.P.R. n. 380 del 2001, poiché si tratta di reato di mera condotta in relazione al quale l'equiparazione tra azione ed omissione di cui all'art. 40, comma 2, c.p., non trova applicazione.

Cass. pen. n. 256/2010

L'uso privato da parte del pubblico dipendente dell'apparecchio telefonico dell'ufficio non configura il reato di peculato allorquando la condotta abusiva si sia sostanziata nell'effettuazione di telefonate per un importo di tale modesta entità da non aver arrecato alcuna lesione all'integrità patrimoniale della pubblica amministrazione.

Cass. pen. n. 7177/2010

Non è configurabile il peculato in caso di uso episodico ed occasionale dell'autovettura di servizio per fini diversi da quelli istituzionali. Non è configurabile il reato di peculato d'uso (articolo 314, comma 2, c.p.) in caso di uso momentaneo di un'autovettura di ufficio, anche se per finalità, reali o supposte, non corrispondenti a quelle istituzionali, quando si sia trattato di un uso episodico ed occasionale, non caratterizzatosi, quanto a consistenza (distanze percorse) e durata dell'uso, in fatti di effettiva "appropriazione" dell'autovettura di servizio, suscettibili di recare un concreto e significativo danno economico all'ente pubblico (in termini di carburante utilizzato e di energia lavorativa degli autisti addetti alla guida) ovvero di pregiudicarne l'ordinaria attività funzionale.

Cons. Stato n. 19135/2009

Integra il delitto di abuso d'ufficio la condotta del Sindaco che, per mero spirito di ritorsione, revochi l'incarico di un dirigente di un settore comunale. (Nell'affermare tale principio, la Corte ha chiarito che, anche dopo la privatizzazione del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti, non è mutata la natura pubblicistica della funzione svolta e dei poteri esercitati dai dirigenti amministrativi e, con essa, la qualifica di pubblico ufficiale rilevante ai fini dell'art. 357 cod. pen.).

Cass. pen. n. 5026/2008

Ai fini della configurabilità del delitto di abuso d'ufficio, deve escludersi che possano costituire violazione di legge o di regolamento l'inosservanza o la mancata o erronea applicazione di norme contenute in contratti collettivi per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni. (In applicazione di tale principio, la S.C., rilevato che tra le norme anzidette rientra anche quella di cui all'art. 28 del C.C.N.L. del 14 settembre 2000, relativa al patrocinio legale dei dipendenti pubblici per fatti connessi all'espletamento dei compiti d'ufficio, ha annullato senza rinvio la sentenza con la quale i giudici di merito avevano invece affermato la penale responsabilità degli imputati relativamente ad una delibera con la quale era stato deciso il rimborso delle spese legali in favore di un ex sindaco, di un ex assessore e di un funzionario comunale, anche con riguardo ad un addebito dal quale costoro erano stati prosciolti non con formula liberatoria nel merito, ma per intervenuta prescrizione).

Cass. civ. n. 2233/2007

Nel pubblico impiego il mancato raggiungimento degli obiettivi non comporta la possibilità di risoluzione ad nutum del rapporto con il dirigente, ma tre sbocchi graduati a seconda della gravità del caso, tutti causali: l'impossibilità di rinnovo dell'incarico, la revoca dello stesso, il recesso dal rapporto di lavoro.

Cons. Stato n. 5476/2006

Risulta illegittima la risoluzione del contratto di lavoro del direttore generale dell'ASL per mancato raggiungimento degli obiettivi, allorché questi ultimi non siano stati adeguatamente predeterminati dall'Amministrazione.

Cass. pen. n. 13511/2005

La violazione da parte del pubblico ufficiale delle norme collettive contrattuali applicabili ai rapporti di pubblico impiego non realizza uno dei presupposti necessari per la configurabilità del reato di abuso di ufficio. (Nella specie, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza con la quale i giudici di merito avevano condannato per abuso d'ufficio un pubblico ufficiale per non aver applicato l'art. 28 del C.C.N.L.).

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