Corte dei Conti sentenza n. 3 del 9 gennaio 2015

(2 massime)

(massima n. 1)

Qualora venga svolta l'attività di direttore generale, in mancanza delle qualifiche previste dagli artt. 108 t.u.e.l. e 19 e 28 D.lgs. 165/2001, può essere effettuata la richiesta del risarcimento del danno nei confronti del sindaco che ha provveduto all'emanazione del regolamento contenente i requisiti per la nomina a direttore generale, venendo il suo comportamento ad essere gravato da colpa grave e inescusabile; inoltre può essere richiesto il risarcimento anche nei confronti dei membri del Consiglio comunale, anche questi imputabili di colpa grave e inescusabile, poiché nessuno di essi si è preoccupato di verificare e ponderare i requisiti di legittimità per il conferimento dell'incarico stesso.

(massima n. 2)

Va affermata la responsabilità amministrativa del Sindaco (nonché del segretario generale che ha espresso il parere favorevole di regolarità tecnica e dei membri della Giunta comunale presenti alla deliberazione con la quale si è deciso di nominare un direttore generale al di fuori della dotazione organica del Comune con contratto a tempo determinato, secondo quanto previsto dall'art. 108 t.u.e.l.) per aver provveduto al conferimento del relativo incarico ad un candidato privo di diploma di laurea, requisito culturale minimo per l'accesso alla suddetta posizione dirigenziale. (Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto la nomina del direttore generale illegittima e fonte di danno erariale, consistente nell'oggettivo squilibrio tra le retribuzioni erogate a favore di un soggetto inserito in una posizione dirigenziale e la minore capacità professionale messa a disposizione dell'amministrazione comunale).

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