1. (1)Nel caso di modifiche agli articoli 187 bis, 187 ter e 187 quater, si applica la disposizione più favorevole al sanzionato, salvo che il provvedimento di applicazione delle sanzioni sia definitivo.
2. Fuori dai casi previsti dal comma 1, in caso di modifica del trattamento sanzionatorio per gli illeciti amministrativi previsti dal presente decreto si applica quello più favorevole al sanzionato, salvo che il provvedimento di applicazione delle sanzioni sia definitivo. Resta fermo che l'individuazione della violazione avviene sulla base delle disposizioni richiamate nel presente titolo e nel titolo I-bis della presente parte e relative disposizioni di attuazione vigenti al momento della commissione dell'illecito.
3. Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni del presente decreto che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni di una di tali disposizioni, è soggetto a un'unica procedura sanzionatoria da parte dell'Autorità competente e soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo. Alla stessa sanzione prevista dal primo periodo soggiace anche chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno posto in essere in violazione di norme del presente decreto che stabiliscono sanzioni amministrative, commette, anche in tempi diversi, più violazioni della stessa o di diverse disposizioni.
4. Il provvedimento sanzionatorio costituisce titolo esecutivo.
5. Il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie, ingiunto con il provvedimento sanzionatorio, è effettuato nel termine di trenta giorni dalla notifica dello stesso ovvero di sessanta giorni se il destinatario risiede all'estero. Salvo quanto previsto dall'articolo 32 ter 1, comma 2, i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente decreto affluiscono al bilancio dello Stato.







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